9.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 319/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 aprile 2013

recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2012/2013, all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i termini previsti per comunicare il riporto di zucchero eccedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le imprese che decidono di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente sono tenute a informare di tale decisione gli Stati membri interessati. Le informazioni devono essere trasmesse prima di una data che dev’essere stabilita da ciascuno Stato membro entro i limiti temporali fissati nel suddetto articolo.

(2)

Per facilitare l’offerta dello zucchero fuori quota sul mercato unionale, consentendo in tal modo alle imprese di reagire a cambiamenti imprevisti della domanda nei primi mesi della campagna di commercializzazione 2012/2013, è necessario dare agli Stati membri la possibilità di stabilire i termini entro margini temporali più ampi di quelli previsti all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

È quindi opportuno stabilire una deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna di commercializzazione 2012/2013.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la campagna di commercializzazione 2012/2013, le imprese che, a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento, hanno deciso di riportare alla campagna di commercializzazione successiva quantitativi di zucchero eccedente ne informano lo Stato membro interessato entro un termine da quest’ultimo fissato nell’arco del periodo compreso tra il 1o febbraio e il 15 agosto 2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 30 settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.