28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/4


REGOLAMENTO (UE) N. 296/2013 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (1) attua le misure previste dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (2).

(2)

Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/88/PESC (3), che modifica la decisione 2010/800/PESC, la quale disponeva ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («Corea del Nord») attuando le misure supplementari richieste dalla risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) e altre misure autonome dell’Unione.

(3)

La decisione 2013/88/PESC comprende un ulteriore criterio di designazione autonoma, da parte dell’Unione, di persone ed entità soggette a misure restrittive, cioè le persone che sono coinvolte, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

(4)

Inoltre, la decisione 2013/88/PESC vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento alla Corea del Nord di taluni altri beni - specialmente determinati tipi di alluminio - di interesse per i programmi della Corea del Nord legati alle armi di distruzione di massa, in particolare al suo settore di missili balistici.

(5)

La decisione 2013/88/PESC vieta altresì la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo della Corea del Nord, la consegna di banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio, nonché la vendita o l’acquisto di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della Corea del Nord. La decisione 2013/88/PESC specifica inoltre che, ove il Consiglio abbia previsto un divieto relativo ai servizi finanziari, questo include la prestazione dei servizi di assicurazione e riassicurazione. Ciò richiede una modifica tecnica del regolamento (CE) n. 329/2007.

(6)

La decisione 2013/88/PESC vieta l’apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche nordcoreane nel territorio degli Stati membri, nonché la costituzione di nuove imprese in partecipazione o l’acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche nordcoreane, inclusa la Banca centrale della Corea del Nord, con banche sotto la giurisdizione degli Stati membri.

(7)

Inoltre, in linea con il punto 13 della risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, è necessario stabilire che alle persone o entità designate o a qualsiasi altra persona o entità nella Corea del Nord non può essere concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso tali misure.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati negli allegati I, I bis e I ter, anche non originari dell’Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l’uso in tale paese;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.   L’allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunutario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4).

L’allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L’allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

3.   È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter, a prescindere dal fatto che essi siano originari o no di tale paese.

2)

l’articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord o per l’uso in Corea del Nord;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell’assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l’uso in Corea del Nord;»

b)

alle lettere c) e d), i termini «allegati I e I bis» sono sostituiti dai termini «allegati I, I bis ed I ter»;

3)

al primo comma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, i termini «allegati I e I bis» sono sostituiti dai termini «allegati I, I bis ed I ter»;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi;

b)

acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari della Corea del Nord, dal governo della Corea del Nord, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Corea del Nord e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b) al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.

2.   L’allegato VII comprende l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 ter

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio.»

«Articolo 5 bis

1.   Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 è vietato:

a)

aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova filiale nella Corea del Nord; o

b)

costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2.

2.   È vietato:

a)

autorizzare l’apertura nell’Unione di un ufficio di rappresentanza o di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

b)

concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, relativi all’apertura nell’Unione di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o di una filiale;

c)

concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la filiale non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;

d)

acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2.»;

5)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell’allegato V o a questi appartenenti. L’allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell’allegato IV che il Consiglio ha identificato, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nel confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (5) come persone, entità o organismi che:

a)

sono responsabili dei programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, nonché le persone od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano;

b)

forniscono servizi finanziari o provvedono, eventualmente con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari ubicati nel territorio dell’Unione, al trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell’Unione di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici nonché le persone o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano; o

c)

sono coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

6)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

È vietato:

a)

vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:

i)

la Corea del Nord o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii)

la Banca centrale della Corea del Nord;

iii)

un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

iv)

una persona fisica o una persona giuridica, un’entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

v)

una persona giuridica, un’entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b)

fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a);

c)

assistere una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 9 ter

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone, entità od organismi designati elencati negli allegati IV e V;

b)

qualsiasi altra persona, entità od organismo della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

c)

qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2.   Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull’esecuzione di un contratto o di un’operazione quando l’esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3.   In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»;

7)

le voci che figurano all’allegato I del presente regolamento sono inserite nell’allegato I bis esistente del regolamento (CE) n. 329/2007 dopo la voce I.A1.020;

8)

l’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato I ter del regolamento (CE) n. 329/2007;

9)

l’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato VII del regolamento (CE) n. 329/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.

(3)  GU L 46 del 19.2.2013, pag. 28.

(4)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;

(5)  GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.»;


ALLEGATO I

«I.A1.021

Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa, a 293 K (20 °C); o

b)

acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.

Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

Nota tecnica: L’«acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto» ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l’aggiunta di azoto.

1C116

1C216

I.A1.022

Materiale composito carbonio-carbonio

1A002.b.1

I.A1.023

Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C).

Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.3»


ALLEGATO II

«ALLEGATO I ter

Beni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

7601

Alluminio greggio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7604

Barre e profilati di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7608

Tubi di alluminio

7609

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità»


ALLEGATO III

«ALLEGATO VII

Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 4 bis

Codice SA

Designazione

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio, semilavorato o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi»