22.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 260/2013 DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 2013
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l’articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Contesto
(1) |
Nel 1991, con il regolamento (CEE) n. 3433/91 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 16,9 % sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC») («il prodotto oggetto dell’inchiesta»). |
(2) |
Nel 1995, con il regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio (3), il dazio ad valorem originario è stato sostituito da un dazio specifico di 0,065 ECU per accendino. |
(3) |
In seguito a un’inchiesta, svolta in conformità all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («regolamento di base»), le suddette misure sono state estese con il regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio (4) 1) alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti o originari di Taiwan e 2) alle importazioni di alcuni accendini ricaricabili originari della RPC o provenienti o originari di Taiwan, con un valore unitario franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,15 EUR. |
(4) |
Nel 2001, con il regolamento (CE) n. 1824/2001 (5), il Consiglio ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1006/95 ed estesi dal regolamento (CE) n. 192/1999 («misure in vigore»), a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(5) |
Nel 2007, con il regolamento (CE) n. 1458/2007 (6) («il regolamento di apertura»), il Consiglio ha confermato il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1824/2001, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Queste misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure con il regolamento di apertura è denominata «inchiesta iniziale». |
(6) |
Il 12 dicembre 2012 (7) la Commissione ha pubblicato un avviso di scadenza delle misure antidumping. |
(7) |
Le misure sono scadute il 13 dicembre 2012 e il regolamento (UE) n. 1192/2012 (8) della Commissione ha posto termine alla registrazione delle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, a decorrere dalla stessa data (cfr. anche il considerando 14). |
1.2. Richiesta
(8) |
Il 17 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la richiesta («richiesta») di avviare un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, originari della RPC e di sottoporre a registrazione le importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam («Vietnam»), dichiarati o meno originari di tale paese. |
(9) |
La richiesta è stata presentata dalla Société BIC, un produttore dell’Unione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia. |
(10) |
La richiesta conteneva elementi di prova sufficienti dell’elusione delle misure iniziali tramite operazioni di assemblaggio in Vietnam. |
(11) |
La richiesta ha dimostrato che dopo l’istituzione delle misure iniziali la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dal Vietnam verso l’Unione ha subito un cambiamento significativo, per il quale non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti oltre all’istituzione delle misure iniziali. Tale modificazione della configurazione degli scambi sarebbe dovuta alle operazioni di assemblaggio di accendini effettuate in Vietnam utilizzando parti originarie della RPC. |
(12) |
Gli elementi di prova hanno inoltre dimostrato che gli effetti riparatori delle misure iniziali sono stati compromessi sia in termini di quantità che di prezzo. Dagli elementi di prova è risultato in particolare che le crescenti importazioni dal Vietnam erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale. |
(13) |
Infine, sono stati presentati sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi degli accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dal Vietnam erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale. |
1.3. Apertura dell’inchiesta
(14) |
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’avvio di un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (UE) n. 548/2012 (9) («regolamento di apertura»). In conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali, con il regolamento di apertura, di registrare le importazioni di accendini tascabili a gas e a pietra focaia, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam, dichiarati o meno originari del Vietnam. |
1.4. Inchiesta
(15) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta le autorità della RPC e del Vietnam, i produttori esportatori di tali paesi, gli importatori dell’Unione notoriamente interessati e la Société BIC («richiedente»), un produttore dell’Unione che rappresenta più del 75 % della produzione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dell’Unione europea. |
(16) |
Sono stati inviati questionari a 70 produttori esportatori della RPC e a 15 produttori esportatori del Vietnam noti alla Commissione perché menzionati nella richiesta. Sono stati inoltre inviati questionari a 59 importatori dell’Unione citati nella richiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione poteva comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili. |
(17) |
Otto dei quindici produttori esportatori del Vietnam si sono manifestati ed uno di loro ha dichiarato di non voler essere considerato quale parte interessata poiché non aveva fabbricato il prodotto oggetto dell’inchiesta e non aveva esportato nell’Unione. |
(18) |
Le sette società seguenti hanno risposto al questionario e successivamente nelle loro sedi sono state effettuate visite di verifica:
|
(19) |
Nessuno dei produttori esportatori noti della RPC si è manifestato o ha risposto al questionario. |
(20) |
Per quanto riguarda gli importatori, otto hanno risposto al questionario e sei si sono manifestati ed hanno dichiarato di non voler essere considerati parti interessate perché non avevano importato accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia (il prodotto oggetto dell’inchiesta) dal Vietnam nell’Unione. Le altre società note non si sono manifestate. |
(21) |
In seguito all’apertura dell’inchiesta, due importatori hanno chiesto ed ottenuto un’audizione, che si è svolta nel settembre 2012. Gli importatori hanno anche presentato le loro osservazioni scritte, con le quali hanno contestato le motivazioni dell’apertura dell’inchiesta per quanto riguarda la definizione del prodotto, i volumi delle importazioni, la giustificazione economica della modificazione della configurazione degli scambi, i motivi alla base della richiesta e la situazione finanziaria del produttore dell’Unione che ha presentato la richiesta. Secondo i due importatori non sussistevano motivi sufficienti per avviare un’inchiesta. |
(22) |
La Commissione ha fornito una risposta dettagliata alle osservazioni ed ha offerto alle parti la possibilità di commentarla. Essa ha spiegato perché riteneva che la richiesta contenesse elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. Le osservazioni dei due importatori non hanno dimostrato che non esistevano prove sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.5. Periodo dell’inchiesta
(23) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 marzo 2012 («il PI»). Sono stati rilevati dati per il PI al fine di esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il PR») sono stati rilevati dati più dettagliati, al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure, nonché l’esistenza di pratiche di dumping. |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
(24) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, il Vietnam e l’Unione; se tale cambiamento fosse il risultato di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non c’era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantità del prodotto oggetto dell’inchiesta e se vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati nell’inchiesta iniziale, se necessario in conformità dell’articolo 2 del regolamento di base. |
2.2. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
(25) |
Il prodotto in esame è quello definito nell’inchiesta iniziale: accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»). |
(26) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è identico a quello definito nel precedente considerando, ma proviene dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Vietnam o meno, ed è attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dell’inchiesta»). |
(27) |
Dall’inchiesta è emerso che gli accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, sopra definiti, esportati dalla RPC nell’Unione e quelli spediti dal Vietnam nell’Unione, presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi e che quindi devono essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Grado di collaborazione e determinazione dei volumi degli scambi
(28) |
Come indicato nel considerando 18, hanno risposto al questionario sette società. Nel PR il volume totale di accendini venduti all’Unione secondo queste risposte ha rappresentato più del 100 % del volume totale di accendini importati nell’Unione secondo la base di dati Comext di Eurostat. Anche se le informazioni sui volumi delle vendite fornite nelle risposte sono state considerate inattendibili, come spiegato al successivo considerando 29, esse indicano tuttavia che sussisteva una stretta collaborazione e che le società esaminate erano rappresentative. |
(29) |
Durante le visite di verifica nelle sedi dei sette produttori esportatori vietnamiti è stato constatato che ciascuno aveva fornito informazioni che non potevano essere considerate attendibili e non consentivano di elaborare conclusioni valide per l’inchiesta. In particolare, è emerso che le sette società hanno fornito dati inesatti sui volumi di produzione, sulle importazioni delle parti di accendini e sulle vendite complessive. È stato inoltre constatato che una parte delle attività riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta non era stata inclusa nella contabilità e che alcune operazioni di assemblaggio erano state effettuate da subcontraenti ufficiosi. Inoltre, non erano stati dichiarati o erano indicati in modo errato i quantitativi delle importazioni di parti dalla RPC e una parte delle vendite non figurava nei libri contabili delle società. Di conseguenza, non è stato possibile stabilire con esattezza, in particolare, la produzione totale e il volume totale delle vendite delle società interessate, o conciliare con i dati forniti nelle risposte al questionario i prezzi di vendita effettivi del prodotto oggetto dell’inchiesta e i costi dei principali fattori produttivi, come il gas. |
(30) |
Vista la situazione descritta al considerando 29, i produttori esportatori sono stati informati che, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, è stato deciso di basare i risultati e le conclusioni dell’inchiesta sui dati disponibili più attendibili. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di ottenere un’audizione su richiesta. Tutte le parti hanno ricevuto una lettera che esponeva i risultati specifici e dettagliati che hanno portato alla conclusione che i dati forniti non potevano essere considerati attendibili e non erano appropriati per l’accertamento dei fatti ai fini dell’inchiesta. |
(31) |
Due produttori esportatori non hanno presentato alcuna osservazione sull’intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Gli altri cinque produttori esportatori, costituiti da due società singole e da un gruppo di tre società, hanno chiesto ed ottenuto un’audizione che ha avuto luogo nel novembre 2012. Questi produttori esportatori hanno anche presentato osservazioni per iscritto ed hanno contestato l’intenzione della Commissione di non tener conto dei dati forniti e l’eventuale conclusione dell’esistenza di un’elusione, raggiunta in base ai dati disponibili più attendibili. |
(32) |
Quattro produttori esportatori non hanno contestato il fatto che le informazioni da loro fornite non fossero complete o attendibili ed hanno ammesso le discrepanze contabili e il fatto che non tutte le operazioni erano state comunicate o registrate nei libri contabili. Secondo loro, queste differenze riguardavano però solo le vendite sul mercato interno e non avevano effetti sulle vendite all’esportazione. Una parte ha affermato che i suoi registri erano andati distrutti in un incendio per giustificare l’incompletezza delle informazioni disponibili. Le parti hanno anche sostenuto che la quantità di gas contenuta negli accendini non era stata stimata correttamente dalla Commissione e che quindi le conclusioni sui volumi di produzione non erano corrette. Una società ha sostenuto che una discrepanza riguardante il consumo di gas derivasse dal fatto che il gas veniva fatto fuoriuscire intenzionalmente durante i mesi più caldi. Tali parti non sono riuscite, tuttavia, a dimostrare con prove certe la fondatezza di tali asserzioni. |
(33) |
Le società hanno anche sostenuto di aver collaborato pienamente, senza celare informazioni sulle loro attività. Hanno ammesso di aver presentato risposte lacunose, ma hanno negato fermamente di aver fornito informazioni false o fuorvianti. Secondo loro, i dati non divulgati e non verificabili non costituiscono di per sé una prova di elusione e la Commissione non aveva dimostrato con prove dirette l’esistenza di un’elusione. |
(34) |
Sebbene le società non abbiano fornito informazioni complete e accurate sulle loro attività, la Commissione ha applicato metodi alternativi, come il consumo di materie prime, per confrontare i principali dati forniti nelle risposte al questionario con le informazioni fornite e verificate sul posto. Questi metodi alternativi, anche se inevitabilmente meno precisi dei documenti contabili, hanno dimostrato che i dati forniti non erano attendibili. Ad esempio, il risultato relativo al volume di produzione ha dimostrato che i quantitativi di produzione dichiarati dalle società non corrispondevano al loro consumo di materie prime. |
(35) |
In seguito a un processo di verifica, la Commissione ritiene che l’assenza di documenti contabili attendibili, l’omissione di informazioni rilevanti per l’inchiesta e la presentazione di informazioni false o fuorvianti abbiano reso i dati inattendibili. |
(36) |
Alla luce di questi fatti, le conclusioni relative alle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dal Vietnam nell’Unione hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per evitare che la mancanza di informazioni fornite dalle parti ostacolasse l’inchiesta, la Commissione ha quindi sostituito i dati non verificabili forniti dai produttori vietnamiti con altri dati disponibili, come i dati Comext di Eurostat, per stabilire i volumi totali delle importazioni dal Vietnam verso l’Unione, e i dati relativi ai costi forniti nella richiesta per stabilire la quota delle parti cinesi (cfr. considerando 50). |
(37) |
I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Pertanto, le conclusioni sulle importazioni del prodotto in esame nell’Unione e sulle esportazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dalla RPC verso il Vietnam hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per determinare le esportazioni totali dalla RPC verso il Vietnam sono state utilizzate le statistiche ONU-Comtrade fornite nella richiesta. |
2.4. Cambiamento della configurazione degli scambi
(38) |
Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono diminuite nel 1991, quando le misure sono state istituite per la prima volta. Sono rimaste ridotte anche nel corso delle successive modifiche ed estensioni delle misure, avvenute nel 1995, 1999, 2001 e 2007. |
(39) |
Tra il 1o gennaio 2008 e il 31 marzo 2012 le importazioni di accendini dalla RPC sono rimaste relativamente stabili in termini di volume: circa 50 milioni di unità nel 2008 e nel 2009, 70 milioni nel 2010 e 60 milioni nel 2011 e nel PR. Si trattava tuttavia solo di modelli ricaricabili e di accendini piezoelettrici non soggetti alle misure. |
(40) |
Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal Vietnam verso l’Unione sono aumentate nel corso del tempo. Mentre nel 1997 erano praticamente inesistenti, a partire dal 2007 il loro volume è aumentato rapidamente. |
(41) |
Nel PR le importazioni dal Vietnam hanno rappresentato l’84 % di tutte le importazioni nell’Unione. Importazioni di accendini non ricaricabili dal Vietnam nell’Unione, in % di tutte le importazioni
|
(42) |
Nel PI sono state esportate parti di accendini a pietra focaia dalla RPC verso il Vietnam, la destinazione più importante delle esportazioni di accendini a pietra focaia dalla RPC. Secondo le statistiche fornite nella richiesta, le esportazioni di parti di accendini dalla RPC nel Vietnam sono aumentate considerevolmente dal 1999. Mentre nel 1999 le esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam costituivano meno del 3 % del totale delle esportazioni, nel 2010 il Vietnam è diventato il principale paese di esportazione di parti di accendini, raggiungendo una quota del 26 % delle importazioni. In termini di volume, ciò corrisponde a un aumento da meno di 50 milioni a 200 milioni di accendini finiti. |
(43) |
Dato che le informazioni fornite dai produttori vietnamiti non hanno potuto essere accettate, non è stato possibile ottenere informazioni verificabili sui possibili livelli della produzione effettiva di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia. |
2.5. Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi
(44) |
Il calo generale nelle esportazioni dalla RPC verso l’Unione, l’aumento delle esportazioni dal Vietnam nell’Unione dal 2007 e il notevole aumento nelle esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam dal 1999 hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC ed il Vietnam, da un lato, e l’Unione, dall’altro. |
2.6. Forma di elusione
(45) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l’altro, l’assemblaggio di parti in un paese terzo. Per questo motivo è stata verificata l’esistenza di operazioni di assemblaggio, in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(46) |
Come indicato sopra, l’assenza di libri contabili attendibili e il rifiuto di fornire informazioni necessarie all’inchiesta hanno comportato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. È stato quindi necessario verificare in base ai dati disponibili se le operazioni di assemblaggio in Vietnam potessero essere considerate elusive o meno. |
(47) |
Dall’inchiesta è emerso che l’elusione avviene con operazioni di assemblaggio effettuate da società vietnamite che operano in stretta collaborazione con società registrate cinesi e di Hong Kong. La maggior parte delle società vietnamite che hanno collaborato sono di proprietà di società della RPC e di Hong Kong. Anche i loro dirigenti sono, in gran parte, professionisti cinesi che hanno lavorato precedentemente per i produttori di accendini nella RPC. |
(48) |
I produttori vietnamiti importano parti di accendini dalla RPC tramite società collegate registrate a Hong Kong. Alcuni produttori vietnamiti hanno accordi sulla lavorazione con i titolari cinesi e/o di Hong Kong. In base a questi accordi, il titolare cinese fornisce le parti di accendini e la plastica alla fabbrica vietnamita e vende gli accendini finiti. Anche senza questi accordi sulla lavorazione, gli accendini prodotti in Vietnam sono venduti generalmente a società di Hong Kong, che si occupano delle relazioni commerciali con gli importatori dell’Unione. |
(49) |
Dato che le informazioni fornite dai produttori vietnamiti non sono attendibili, non è stato possibile determinare se le soglie percentuali stabilite nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base siano state rispettate o meno. Non è stato possibile verificare se le parti degli accendini originarie della RPC costituiscano più o meno del 60 % del valore totale degli accendini assemblati e se il valore aggiunto alle parti importate sia superiore o inferiore al 25 % del costo di produzione. |
(50) |
In assenza di informazioni attendibili fornite dai produttori vietnamiti, le conclusioni hanno dovuto essere elaborate in base ai fatti disponibili. Dalle informazioni fornite nella richiesta risulta che le parti degli accendini originarie della RPC rappresentano tra il 60 % e 70 % del valore totale e che il valore aggiunto delle parti importate corrisponde al 12 % dei costi di produzione. Questi valori si basano sui costi di produzione comparabili di un fabbricante situato nella RPC. Si ritiene che i calcoli effettuati siano abbastanza accurati e che riflettano la differenza dei costi del Vietnam, perché le parti di accendini e le materie prime utilizzate sono le stesse nella RPC e nel Vietnam. Qualsiasi adeguamento dovuto ai minori costi locali in Vietnam comporterebbe una quota ancora più elevata del valore cinese degli accendini finiti. |
2.7. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping
(51) |
Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per le operazioni di assemblaggio se non l’elusione delle misure iniziali riguardanti il prodotto in esame. I produttori vietnamiti hanno sostenuto che la causa della delocalizzazione della produzione è rappresentata dai costi più bassi della manodopera in Vietnam, ma questa affermazione non è stata comprovata. Una differenza generale del costo della manodopera non spiega comunque come mai la produzione di uno specifico settore (quello degli accendini) sia stata delocalizzata in Vietnam, mentre la produzione di altri settori, compreso quello delle parti di accendini, continui nella RPC. |
2.8. Pregiudizio o indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping
(52) |
L’esistenza del pregiudizio è stata esaminata nel regolamento di apertura e la presente inchiesta ha lo scopo di esaminare se gli effetti riparatori dei dazi in vigore siano stati compromessi in termini di prezzi e/o quantità del prodotto simile. |
(53) |
Al fine di valutare se il prodotto importato oggetto dell’inchiesta abbia compromesso, in termini di quantità e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure iniziali sulle importazioni del prodotto in esame, è stata utilizzata la base di dati Comext di Eurostat come fonte dei migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle importazioni dal Vietnam. I prezzi determinati in questo modo sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell’Unione nel considerando 63 del regolamento (CE) n. 1006/95. |
(54) |
L’aumento delle importazioni dal Vietnam verso l’Unione dallo 0,6 % delle importazioni dell’Unione nel 1998 all’80 % nel 2008 (inizio del PI) e all’84 % delle importazioni dell’Unione nel PR (fine del PI), come illustrato nella tabella del punto 2.4, è stato considerato notevole in termini di quantità. Nello stesso periodo, le importazioni dalla RPC verso l’Unione sono diminuite considerevolmente, dal 30 % al 10 % della quota di tutte le importazioni. |
(55) |
Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nell’inchiesta iniziale e la media ponderata del prezzo all’esportazione per le esportazioni dichiarate vietnamite ha evidenziato un notevole pratica di underselling. Si è quindi concluso che gli effetti riparatori del dazio, come determinato nel regolamento di apertura, sono stati compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. |
2.9. Elementi di prova del dumping
(56) |
In conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’esistenza di pratiche di dumping mediante un confronto tra il valore normale stabilito precedentemente nell’inchiesta iniziale e i prezzi all’esportazione dal Vietnam. |
(57) |
Nel regolamento di apertura il valore normale era stato calcolato in base ai prezzi praticati in Brasile, che nell’ambito di quest’inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. |
(58) |
I prezzi all’esportazione dal Vietnam sono stati stabiliti in base ai dati disponibili, cioè sulla media dei prezzi all’esportazione degli accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, durante il PR, registrati nella base di dati Comext di Eurostat. Il ricorso ai dati disponibili è stato reso necessario dall’inattendibilità delle informazioni fornite dai produttori vietnamiti sul prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(59) |
Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze dei costi di trasporto, assicurazione e imballaggio. Visto che i produttori del Vietnam e della RPC non hanno fornito informazioni attendibili, gli adeguamenti sono stati effettuati in base ai migliori dati disponibili e sono quindi stati basati su una percentuale calcolata come proporzione dei costi complessivi di trasporto, assicurazione e imballaggio rispetto al valore delle vendite cif all’Unione indicato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta iniziale. |
(60) |
In conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato confrontando la media ponderata del valore normale stabilita nel regolamento di apertura e la media ponderata corrispondente dei prezzi all’esportazione per le esportazioni dichiarate vietnamite durante il PR dell’inchiesta, secondo la base di dati Comext, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. |
(61) |
Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, dopo gli adeguamenti di cui al considerando 59, ha dimostrato l’esistenza di notevoli pratiche di dumping. |
2.10. Osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni
(62) |
In seguito alla comunicazione delle conclusioni, un gruppo di parti interessate, costituito da produttori vietnamiti e da importatori dell’Unione, ha presentato osservazioni sulle conclusioni dell’inchiesta, ammettendo tuttavia di non essere direttamente interessato dalle misure. Tali parti hanno sostenuto nuovamente che le informazioni fuorvianti non erano state fornite intenzionalmente, che la Commissione non aveva trovato alcuna prova diretta dell’esistenza di un’elusione e che l’imposizione retroattiva delle misure non poteva dar luogo a effetti riparatori, come dimostrava la mancata proroga delle misure iniziali contro la RPC. Secondo le parti interessate, tale mancata proroga si basava su conclusioni che riguardavano lo stesso periodo della conclusione secondo cui le pratiche di elusione pregiudicavano gli effetti riparatori delle misure iniziali. Inoltre, esse hanno contestato gli effetti prefissati e l’interesse dell’Unione ad estendere le misure scadute nel dicembre 2012. Secondo loro, l’estensione delle misure non comportava alcun beneficio per l’industria dell’Unione e avrebbe penalizzato soltanto gli importatori dell’Unione. |
(63) |
In seguito alla presentazione e all’ammissione di una richiesta valida per un’inchiesta antielusione, la Commissione ha l’obbligo giuridico di esaminare in modo approfondito la questione e di adottare provvedimenti appropriati, se necessario. Nel caso in questione è stato constatato che erano soddisfatte tutte le condizioni dell’articolo 13 del regolamento di base per determinare l’esistenza di un’elusione. Di conseguenza, le misure hanno dovuto essere estese adeguatamente alle importazioni dal Vietnam. |
(64) |
Nel valutare se le pratiche di elusione pregiudichino gli effetti riparatori delle misure iniziali, la Commissione deve basare la sua analisi sugli sviluppi successivi all’istituzione delle misure e prendere in considerazione le conclusioni dell’inchiesta iniziale in base alla quale sono stati determinati gli effetti riparatori. La valutazione della necessità di avviare un riesame in previsione della scadenza è effettuata invece a causa del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio in futuro, in base a conclusioni riguardanti un periodo diverso. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti interessate, le due conclusioni non riguardano la stesso periodo. Per quanto riguarda l’argomentazione che si colpirebbero soltanto gli importatori dell’Unione e che non vi sarebbero benefici per l’industria dell’Unione, l’inchiesta iniziale ha confermato l’interesse dell’Unione all’istituzione delle misure. In conformità all’articolo 13 del regolamento di base, l’estensione degli effetti riparatori delle misure iniziali contro l’elusione è giustificata finché le misure iniziali sono in vigore. Lo scopo dell’estensione delle misure, in ogni caso, non è quello di penalizzare le parti, bensì di correggere l’effetto distorsivo delle importazioni in dumping dal Vietnam, che sono state oggetto di elusione, sul mercato dell’Unione, con l’introduzione di una parità di condizioni, in termini di prezzi o di quantità delle importazioni. Ad ogni modo, l’asserzione che le misure abbiano effetto solo sugli importatori non è sostenuta da alcuna prova o analisi. |
(65) |
Un’altra parte interessata, un importatore, ha presentato osservazioni riguardo all’inchiesta sostenendo di non essere stato informato dell’apertura dell’inchiesta sull’elusione. A questo riguardo va notato che tale parte non era nota alla Commissione prima dell’apertura dell’inchiesta e che l’avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. |
(66) |
Un altro importatore ha risposto annunciando che, entro sei mesi, avrebbe presentato elementi di prova che dimostravano che le sue importazioni di accendini non erano oggetto di elusione. La Commissione ricorda che nell’avviso di apertura tutte le parti interessate sono state invitate a presentare prove nel corso dell’inchiesta [cfr. in particolare i considerando 10, 19 e 20 e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 548/2012]. La Commissione deve concludere l’inchiesta entro un termine di 9 mesi e non può quindi attendere in questa fase la presentazione ulteriori elementi di prova. |
3. MISURE
(67) |
In considerazione di quanto precede, è stato concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, originari della RPC è stato eluso con operazioni di assemblaggio in Vietnam, ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. |
(68) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, è opportuno che le misure iniziali applicate alle importazioni del prodotto in esame siano estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, cioè dello stesso prodotto, ma proveniente dal Vietnam, dichiarato o meno originario del Vietnam. |
(69) |
Vista la mancata collaborazione nella presente inchiesta, le misure che dovranno essere estese sono quelle stabilite nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1458/2007, cioè un dazio antidumping definitivo di 0,065 EUR per accendino. |
(70) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabilisce che le misure estese vengano applicate alle importazioni sottoposte a registrazione all’ingresso dell’Unione in forza del regolamento di apertura, dovranno essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, provenienti dal Vietnam. Dato che le misure iniziali sono scadute il 13 dicembre 2012 e la registrazione è stata conclusa lo stesso giorno, il prelievo di dazi si applicherebbe solo fino a tale data. |
4. DOMANDE DI ESENZIONE
(71) |
Le sette società vietnamite che hanno risposto al questionario hanno chiesto l’esenzione da eventuali misure estese a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(72) |
Queste sette società risultano tutte aver fornito informazioni false o fuorvianti. In conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, esse sono state informate che le informazioni fornite non sono state accettate ed hanno ottenuto la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro un termine specificato. |
(73) |
Le ulteriori spiegazioni di queste società non sono state tali da determinare un cambiamento delle conclusioni. Pertanto, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i risultati riguardanti tali società si basano sui dati disponibili. |
(74) |
Vista la natura delle informazioni false e/o fuorvianti di cui sopra, le esenzioni chieste dalle sette società non hanno potuto essere concesse, in conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
5. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(75) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari del Vietnam, attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00.
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni provenienti dal Vietnam dal 27 giugno 2012 al 13 dicembre 2012, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie del Vietnam, registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 548/2012 nonché all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
3. Salvo indicazioni diverse, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1.
(3) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38.
(4) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 1.
(5) GU L 248 del 18.9.2001, pag. 1.
(6) GU L 326 del 12.12.2007, pag. 1.
(7) GU C 382 del 12.12.2012, pag. 12.
(8) GU L 340 del 13.12.2012, pag. 37.
(9) GU L 165 del 26.6.2012, pag. 37.