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20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 244/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2013
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3 e l’articolo 30, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi, nei nutrienti e ne specifica altresì le condizioni d’uso. |
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(2) |
Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2). |
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(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
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(4) |
Il 19 giugno 2009 è stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione all’impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] come antiagglomerante aggiunto alle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (3). |
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(5) |
La domanda riguarda una nuova voce da inserirsi all’allegato III, sezione B, parte 5 del regolamento (CE) n. 1333/2008. La necessità tecnologica del fosfato tricalcico [E 341 iii) quale additivo alimentare è dettata dalle sue esclusive proprietà di antiagglomerante delle miscele in polvere. Il prodotto può assorbire umidità ambientale fino al 10 % del suo peso evitando la formazione di grumi in una miscela e mantenendo la preparazione fluida, il che rappresenta un vantaggio per il consumatore. |
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(6) |
Il comitato scientifico dell’alimentazione umana nel suo parere del 7 giugno 1996 (4) relativo alla sicurezza dell’impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] come additivo nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento, ha concluso che tale impiego è ammissibile a condizione che non risultino superati i valori stabiliti per i livelli totali di calcio e di fosforo nonché per il rapporto tra tali elementi. |
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(7) |
I sali di calcio dell’acido ortofosforico, tra cui il fosfato tricalcico, sono sostanze minerali il cui impiego in alimenti per lattanti e in alimenti di proseguimento sono autorizzate in forza dell’allegato III della direttiva 2006/141/CE. L’autorizzazione all’impiego del fosfato tricalcico [E 341 iii)] come agente antiagglomerante nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento non comporta timori per la sicurezza se ed in quanto il tenore di calcio e di fosforo e il loro rapporto resta nei limiti stabiliti dalla direttiva. |
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(8) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. |
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(9) |
Dal momento che l’autorizzazione all’impiego del fosfato tricalcico [E 341 iii)] quale agente antiagglomerante nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento è conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda il tenore di calcio e di fosforo e il loro rapporto, l’aggiornamento di tale elenco non comporta effetti sulla salute umana e pertanto non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
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(10) |
È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] quale agente antiagglomerante nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento. |
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(11) |
Occorre dunque modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.
(4) Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana, 40a serie, 1997.
ALLEGATO
All’allegato III, sezione B, parte 5 del regolamento (CE) n. 1333/2008, la voce relativa all’additivo alimentare E 341 iii) è sostituita dalla seguente:
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«E 341 iii) |
Fosfato tricalcico |
Trasferimento massimo di 150 mg/kg espresso come P2O5, entro i limiti di calcio e di fosforo e nel rapporto tra i due elementi stabiliti nella direttiva 2006/141/CE |
Tutti i nutrienti |
Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto definito nella direttiva 2006/141/CE |
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È rispettata la quantità massima di 1 000 mg/kg come P2O5 per tutti gli impieghi negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3 dell’allegato II |
Tutti i nutrienti |
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE» |