19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 242/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2013
recante centottantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 12 marzo 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009). |
(3) |
La Lettonia ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti. |
(4) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
(2) |
L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
la voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":
"Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Indirizzo: Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4.8.1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. Passaporto n.: 1310636262 (passaporto tedesco scaduto il 29.10.2005). Numero di identificazione nazionale: 1312072688 (carta d'identità tedesca scaduta il 29.10.2005). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammed Darkazanli. Il nome della madre è Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.".
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Lettonia" è sostituito da quanto segue:
"Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija |
K.Valdemāra iela 3 |
Rīga LV-1395, Latvija |
Tel: (+371) 67 016 201 |
Fax: (+371) 67 828 121 |
mfa.cha@mfa.gov.lv |
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests |
Raiņa bulvāris 15 |
Rīga LV-1050, Latvija |
Tel: (+371) 67 044 430 |
Fax: (+371) 67 324 497 |
kd@kd.gov.lv" |