16.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 236/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2013

che fissa, per la campagna di pesca 2013, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che l’importo dell’aiuto all’ammasso privato non superi l’importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nell’Unione nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(2)

Onde evitare di incoraggiare l’ammasso di lunga durata e nell’intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l’aiuto all’ammasso privato in un’unica rata.

(3)

Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2013 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2013.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 104/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2013, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000, per i prodotti che figurano nell’allegato II del medesimo regolamento, è fissato come segue:

primo mese: 224 EUR/tonnellata

secondo mese: 0 EUR/tonnellata

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)   GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.