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12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 208/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2013
recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. L’articolo 18 dello stesso regolamento dispone che sia istituita la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. |
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(2) |
Lo stesso articolo dispone altresì che gli operatori del settore alimentare debbano essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento e disporre di sistemi e di procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo vanno messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. |
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(3) |
In seguito all’insorgere nell’Unione, nel maggio 2011, di focolai di E. coli produttore della tossina Shiga (STEC), il consumo di germogli è stato identificato come l’origine più probabile del fenomeno. |
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(4) |
Il 20 ottobre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi connessi all’Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC) e ad altri batteri patogeni presenti nei semi e nei semi germogliati (2). Nel suddetto parere l’EFSA conclude che la contaminazione di semi essiccati con batteri patogeni rappresenta l’origine più probabile dei focolai associati ai germogli. Nel parere si afferma inoltre che, visto il tasso elevato di umidità e la temperatura favorevole durante il processo di germinazione, i batteri patogeni presenti nei semi essiccati si possono moltiplicare nel corso della germinazione e costituire un rischio per la salute pubblica. |
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(5) |
La rintracciabilità è uno strumento efficace per garantire la sicurezza alimentare in quanto permette di rintracciare un alimento durante tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, consentendo in tal modo una rapida reazione qualora si presentino focolai di tossinfezione alimentare. In particolare, la rintracciabilità di certi alimenti di origine non animale può contribuire a ritirare dal mercato gli alimenti non sicuri, tutelando così i consumatori. |
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(6) |
Per garantire la rintracciabilità degli alimenti di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, è necessario che siano sempre disponibili i nomi e gli indirizzi sia degli operatori del settore alimentare che hanno fornito i germogli o i semi destinati alla produzione di germogli, sia di quelli a cui sono stati forniti tali germogli o semi. Tale prescrizione si basa sull’approccio denominato «una fase prima — una fase dopo», secondo il quale gli operatori del settore alimentare devono disporre di un sistema che consenta loro di individuare i loro fornitori e clienti diretti, fuorché nel caso dei consumatori finali. |
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(7) |
Le condizioni di produzione dei germogli possono rappresentare un rischio potenzialmente elevato per la salute pubblica in quanto possono comportare una moltiplicazione importante delle sostanze patogene di origine alimentare. Nel caso di un focolaio di tossinfezione alimentare correlato al consumo di germogli risulta quindi essenziale una rapida individuazione dei passaggi compiuti dai prodotti in questione per limitare l’impatto di tale focolaio sulla salute pubblica. |
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(8) |
Il commercio dei semi destinati alla produzione di germogli è inoltre molto diffuso, il che accresce l’importanza della rintracciabilità. |
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(9) |
Occorre quindi determinare col presente regolamento norme specifiche in materia di rintracciabilità dei germogli e dei semi destinati alla produzione di germogli. |
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(10) |
In particolare è opportuno imporre agli operatori del settore alimentare l’obbligo di fornire informazioni aggiuntive riguardanti il volume o la quantità di tali semi o germogli, la data di spedizione, un riferimento di identificazione della partita ed una descrizione dettagliata dei semi o dei germogli. |
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(11) |
Al fine di contenere l’onere amministrativo per gli operatori del settore alimentare è opportuno, nelle prescrizioni di tracciabilità, concedere una certa flessibilità in merito al formato adottato dagli operatori del settore alimentare per registrare e trasmettere le informazioni pertinenti. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina la rintracciabilità delle partite di:
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i) |
germogli; |
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ii) |
semi destinati alla produzione di germogli. |
Il presente regolamento non si applica ai germogli che siano stati sottoposti ad un trattamento, conforme alla normativa dell’Unione europea, atto ad eliminarne il rischio microbiologico.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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a) |
«germogli», i prodotti ottenuti dalla germinazione del seme e dalla sua crescita in acqua o in altro mezzo di coltura, raccolti prima dello sviluppo di foglie vere e proprie e destinati ad essere consumati integralmente, incluso il seme; |
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b) |
«partita», una quantità di germogli o di semi destinati alla produzione di germogli aventi lo stesso nome tassonomico, spedita dallo stesso stabilimento alla stessa destinazione alla stessa data. Una spedizione può comprendere una o più partite. Tuttavia semi aventi diverso nome tassonomico che siano stati mischiati nella stessa confezione e destinati a germinare insieme, nonché i loro germogli, sono ugualmente considerati una sola partita. |
Inoltre, ai fini del presente regolamento, vale la definizione di «spedizione» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione (3).
Articolo 3
Prescrizioni in materia di rintracciabilità
1. Gli operatori del settore alimentare garantiscono la registrazione in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, delle seguenti informazioni relative alle partite di semi destinati alla produzione di germogli o alle partite di germogli. Gli operatori del settore alimentare garantiscono altresì la trasmissione delle informazioni necessarie al rispetto delle presenti disposizioni agli operatori del settore alimentare ai quali vengono forniti i semi o i germogli:
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a) |
descrizione accurata dei semi o dei germogli, compreso il nome tassonomico della pianta; |
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b) |
volume o quantità dei semi o dei germogli forniti; |
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c) |
qualora i semi o i germogli siano stati spediti da un altro operatore del settore alimentare, nome e indirizzo:
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d) |
nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale sono spediti i semi o i germogli; |
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e) |
nome e indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale sono spediti i semi o i germogli; |
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f) |
riferimento di identificazione adeguato della partita; |
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g) |
data di spedizione. |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere registrate e trasmesse in qualsiasi forma adeguata ad assicurarne la facile reperibilità da parte dell’operatore del settore alimentare al quale sono forniti i semi o i germogli.
3. Gli operatori del settore alimentare trasmettono le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 a cadenza giornaliera. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili per un lasso di tempo sufficiente perché si possa ragionevolmente presumere che i germogli siano stati consumati.
4. Gli operatori del settore alimentare forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti, su richiesta, senza indebito indugio.
Articolo 4
Prescrizioni in materia di rintracciabilità per i semi e i germogli importati
1. Le spedizioni di semi destinati alla produzione di germogli e le spedizioni di germogli sono accompagnate, in caso di importazione nell’Unione europea, da un certificato secondo quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 211/2013.
2. L’operatore del settore alimentare che importa i semi o i germogli conserva il certificato di cui al paragrafo 1 per un lasso di tempo sufficiente perché si possa ragionevolmente presumere che i germogli siano stati consumati.
3. Tutti gli operatori del settore alimentare che trattano semi importati destinati alla produzione di germogli forniscono copie del certificato di cui al paragrafo 1 a tutti gli operatori del settore alimentare ai quali i semi vengono spediti, fino al momento in cui tali semi pervengono al produttore dei germogli.
Qualora i semi destinati alla produzione di germogli siano confezionati e venduti al dettaglio, tutti gli operatori del settore alimentare che trattano semi importati forniscono copie del certificato di cui al paragrafo 1 a tutti gli operatori del settore alimentare ai quali i semi vengono spediti, fino al loro confezionamento per la vendita al dettaglio.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2011; 9(11):2424.
(3) Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.