12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2013
recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico per il 2013 e al regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione con riguardo alla notifica di tale revisione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c) e r),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro il 1o settembre 2012 gli Stati membri avevano la possibilità di riesaminare la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e decidere, con effetto a decorrere dal 2013, di modificare gli importi per il finanziamento del sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, oppure di porre termine all’applicazione di tale sostegno. |
(2) |
A causa del continuo aumento dei prezzi dei mangimi dovuto alle condizioni climatiche avverse che nel 2012 hanno colpito alcuni dei maggiori fornitori di cereali a livello unionale e mondiale, negli Stati membri si assiste a un peggioramento della situazione economica delle aziende agricole, in particolare nel settore lattiero-caseario e nei settori delle carni bovine e ovicaprine. Alla fine dell’anno tali settori incontravano gravi difficoltà finanziarie dovute alla forte incidenza dei prezzi dei mangimi sui loro costi di produzione. Ne è derivata una situazione di emergenza, in cui esiste un rischio concreto di rallentamento o sospensione dell’attività tale da determinare, in definitiva, una riduzione o l’abbandono della produzione in tali settori. L’attuale situazione non era prevedibile nel momento in cui gli Stati membri hanno avuto la possibilità di riesaminare le decisioni relative al 2013 a norma dell’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009. |
(3) |
Si ritiene che il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, sia uno strumento adeguato per rimediare a tale situazione attraverso la concessione di un aiuto alle aziende la cui redditività è minacciata. Per porre rimedio al peggioramento della situazione nella quale versano gli agricoltori dei settori lattiero-caseario e delle carni bovine e ovicaprine e per evitare gravi problemi d’ordine pratico e specifici che potrebbero portare alla riconversione in altre attività agricole o alla cessione di aziende, è opportuno concedere agli Stati membri un nuovo termine entro il quale riesaminare le decisioni adottate per l’anno 2013. |
(4) |
Per gli stessi motivi è opportuno prorogare il termine per la comunicazione di tale riesame alla Commissione, previsto all’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2). |
(5) |
È quindi opportuno derogare al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1120/2009. |
(6) |
Poiché le deroghe riguardano il 2013, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga al regolamento (CE) n. 73/2009
In deroga all’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di riesaminare entro il 22 marzo 2013 la decisione adottata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento per quanto riguarda il sostegno specifico da concedere ai settori lattiero-caseario e delle carni bovine e/o ovicaprine con effetto a decorrere dall’anno 2013.
Articolo 2
Deroga al regolamento (CE) n. 1120/2009
In deroga all’articolo 50, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1120/2009, gli Stati membri informano la Commissione entro il 22 marzo 2013 delle misure di sostegno specifico che intendono applicare nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine e/o ovicaprine.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(2) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.