12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2013

recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico per il 2013 e al regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione con riguardo alla notifica di tale revisione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c) e r),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro il 1o settembre 2012 gli Stati membri avevano la possibilità di riesaminare la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e decidere, con effetto a decorrere dal 2013, di modificare gli importi per il finanziamento del sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, oppure di porre termine all’applicazione di tale sostegno.

(2)

A causa del continuo aumento dei prezzi dei mangimi dovuto alle condizioni climatiche avverse che nel 2012 hanno colpito alcuni dei maggiori fornitori di cereali a livello unionale e mondiale, negli Stati membri si assiste a un peggioramento della situazione economica delle aziende agricole, in particolare nel settore lattiero-caseario e nei settori delle carni bovine e ovicaprine. Alla fine dell’anno tali settori incontravano gravi difficoltà finanziarie dovute alla forte incidenza dei prezzi dei mangimi sui loro costi di produzione. Ne è derivata una situazione di emergenza, in cui esiste un rischio concreto di rallentamento o sospensione dell’attività tale da determinare, in definitiva, una riduzione o l’abbandono della produzione in tali settori. L’attuale situazione non era prevedibile nel momento in cui gli Stati membri hanno avuto la possibilità di riesaminare le decisioni relative al 2013 a norma dell’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(3)

Si ritiene che il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, sia uno strumento adeguato per rimediare a tale situazione attraverso la concessione di un aiuto alle aziende la cui redditività è minacciata. Per porre rimedio al peggioramento della situazione nella quale versano gli agricoltori dei settori lattiero-caseario e delle carni bovine e ovicaprine e per evitare gravi problemi d’ordine pratico e specifici che potrebbero portare alla riconversione in altre attività agricole o alla cessione di aziende, è opportuno concedere agli Stati membri un nuovo termine entro il quale riesaminare le decisioni adottate per l’anno 2013.

(4)

Per gli stessi motivi è opportuno prorogare il termine per la comunicazione di tale riesame alla Commissione, previsto all’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2).

(5)

È quindi opportuno derogare al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1120/2009.

(6)

Poiché le deroghe riguardano il 2013, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga al regolamento (CE) n. 73/2009

In deroga all’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di riesaminare entro il 22 marzo 2013 la decisione adottata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento per quanto riguarda il sostegno specifico da concedere ai settori lattiero-caseario e delle carni bovine e/o ovicaprine con effetto a decorrere dall’anno 2013.

Articolo 2

Deroga al regolamento (CE) n. 1120/2009

In deroga all’articolo 50, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1120/2009, gli Stati membri informano la Commissione entro il 22 marzo 2013 delle misure di sostegno specifico che intendono applicare nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine e/o ovicaprine.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.