9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 201/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2013

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 788/2011 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l’ampliamento degli usi approvati per la sostanza attiva fluazifop-P

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva fluazifop-P è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE (2) della Commissione. L’approvazione comprendeva la disposizione particolare «possono essere autorizzati solo impieghi come erbicida per frutteti (applicazione basale) con una applicazione ogni anno».

(2)

Il 29 giugno 2011 la Syngenta Crop Protection AG, la cui richiesta ha portato all’approvazione del fluazifop-P, ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva fluazifop-P chiedendo di autorizzare senza restrizioni gli impieghi come erbicida. La domanda è stata accompagnata da informazioni relative all’ampliamento degli usi richiesto. È stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione.

(3)

La Francia ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e ha redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione. Il 2 aprile 2012 ha presentato tale addendum alla Commissione mettendone in copia l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»).

(4)

L’Autorità ha presentato l’addendum al richiedente e agli Stati membri, ad eccezione dello Stato membro relatore, e l’ha reso pubblico accordando un termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni scritte.

(5)

L’Autorità ha organizzato una consultazione di esperti relativa alla tossicità per i mammiferi.

(6)

Prendendo in considerazione l’ addendum al progetto di relazione di valutazione, il 18 ottobre 2012 (4) l’Autorità è giunta alla conclusione relativa all’impiego senza restrizioni del fluazifop-P come erbicida e ha comunicato tale conclusione al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione, rendendola altresì pubblica. Il progetto di relazione di valutazione, il relativo addendum e la conclusione dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, i cui lavori si sono conclusi il 1o febbraio 2013 con la produzione di un rapporto di riesame della Commissione relativo al fluazifop-P. Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni concernenti la relazione di riesame.

(7)

Dalle informazioni fornite dal richiedente è risultato che il fatto di autorizzare senza restrizioni impieghi come erbicida non causa alcun rischio aggiuntivo rispetto a quelli già considerati nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 e della relazione di riesame della Commissione sulla quale tale regolamento di esecuzione è stato basato.

(8)

Basandosi sulla relazione di riesame del 1o febbraio 2013 e sulla conclusione adottata dall’Autorità il 18 ottobre 2012 è opportuno estendere l’approvazione del fluazifop-P a comprendere gli impieghi come erbicida senza restrizioni.

(9)

Per tenere conto del sussistere di incertezze sul calcolo dell’emivita di degradazione del composto metabolita X (5) occorre che gli Stati membri prestino particolare attenzione alla sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza da tale metabolita nelle acque sotterranee.

(10)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 788/2011 e (UE) n. 540/2011 (6) della Commissione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 203 del 6.8.2011, pag. 21.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva fluazifop-P. EFSA Journal 2012;10(11):2945. [18 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2945. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  5-(trifluorometil)-2(1H)-piridinone.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

La colonna «Disposizioni specifiche» dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 è sostituita dal testo seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluazifop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

In tale valutazione globale occorre che gli Stati membri prestino particolare attenzione a:

la sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza del composto metabolita X (1) nelle acque sotterranee,

la sicurezza degli operatori e garantiscano che le condizioni d’impiego prescrivano un’adeguata attrezzatura di protezione individuale, se del caso,

la protezione delle acque di superficie e sotterranee nelle zone vulnerabili,

il rischio per le piante non bersaglio.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

1)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull’incidenza dell’impurità R154719;

2)

l’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

3)

il potenziale rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori;

4)

la vita e il comportamento nell’ambiente dei composti metabolitici X (1) e IV (2);

5)

il potenziale rischio di esposizione di pesci e invertebrati acquatici al composto metabolita IV (2).

Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012 e le informazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 entro il 31 dicembre 2013.


(1)  5-(trifluorometil)-2(1H)-piridinone.

(2)  4-{[5-(trifluorometil)-2-piridinil]ossi}fenolo.


ALLEGATO II

La colonna «Disposizioni specifiche» della riga 15, fluazifop-P, della parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dal testo seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluazifop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

In tale valutazione globale occorre che gli Stati membri prestino particolare attenzione a:

la sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza del composto metabolita X (1) nelle acque sotterranee,

la sicurezza degli operatori e garantiscano che le condizioni d’impiego prescrivano un’adeguata attrezzatura di protezione individuale, se del caso,

la protezione delle acque di superficie e sotterranee nelle zone vulnerabili,

il rischio per le piante non bersaglio.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

1)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull’incidenza dell’impurità R154719;

2)

l’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

3)

il potenziale rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori;

4)

la vita e il comportamento nell’ambiente dei composti metabolitici X (1) e IV (2);

5)

il potenziale rischio di esposizione di pesci e invertebrati acquatici al composto metabolita IV (2).

Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012 e le informazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 entro il 31 dicembre 2013.


(1)  5-(trifluorometil)-2(1H)-piridinone.

(2)  4-{[5-(trifluorometil)-2-piridinil]ossi}fenolo.