8.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 (2) della Commissione fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009.

(2)

È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 al fine di includere nell’elenco due sostanze per le quali non esiste attualmente una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione.

(3)

Inoltre, non è più necessario mantenere nell’elenco una sostanza che figura attualmente nell’allegato 3 della terza parte dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), concernente le sostanze farmaceutiche che sono esenti da dazio.

(4)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(2)  GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 33.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 è così modificato:

1)

dopo la riga con il codice NC ex 2845 90 90 per (Ossigeno-18) acque, è inserita la seguente riga:

 

«ex 2849 90 90

Polvere di carburo di silicio e titanio, di purezza, in peso, di 99 % o più»;

2)

dopo la riga con il codice NC ex 2926 90 95 per 2-Naftonitrile, è inserita la seguente riga:

 

«ex 2934 99 90

Oligomeri morfolini fosforodiamidati (oligonucleotidi morfolino)»;

3)

la seguente riga è soppressa:

«0014364-6

ex 2923 90 00

Bromuro di decametonio (DCI)».