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6.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 191/2013 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2013
che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda l’attestato di benessere animale nei modelli di certificati veterinari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010della Commissione (4) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche. Esso stabilisce inoltre gli elenchi di paesi terzi, di territori o loro parti che soddisfano determinati criteri e quindi sono autorizzati a introdurre nell’Unione tali partite e definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di carni fresche derivanti da ungulati quali definiti nella direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (5). |
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(4) |
La decisione 2000/572/CE della Commissione (6) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione da paesi terzi di preparazioni di carni. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 1099/2009del Consiglio (7) stabilisce le norme per la protezione degli animali durante l’abbattimento e si applica dal 1o gennaio 2013. |
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(6) |
L’articolo 12 di tale regolamento stabilisce che il certificato sanitario che accompagna le carni importate da paesi terzi è corredato di un attestato che comprovi l’osservanza di prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del medesimo regolamento. |
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(7) |
Per motivi di chiarezza è opportuno aggiornare le dichiarazioni in materia di benessere degli animali nei modelli di certificati veterinari «POU» e «RAT» di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, nel modello di certificato veterinario «RM» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 119/2009, nei modelli di certificati veterinari «BOV», «OVI», «POR», «EQU» e «SUF» di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e nel modello di certificato veterinario «MP-PREP» di cui all’allegato II della decisione 2000/572/CE. |
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(8) |
È opportuno inoltre aggiungere tale dichiarazione al modello di certificato veterinario «RUF» di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 affinché sia prevista la necessaria certificazione solo nel caso in cui selvaggina d’allevamento sia macellata o abbattuta in un macello. |
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(9) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire ai paesi terzi di adeguarsi ai modelli di certificati veterinari modificati. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 798/2008
Nel modello dei certificati veterinari «POU» e «RAT» di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, il punto II.3 è sostituito dal seguente:
«II.3. Attestato di benessere animale
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (*1).
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 119/2009
Nel modello di certificato veterinario «RM» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 119/2009, il punto V è sostituito dal seguente:
«V. ATTESTATO DI BENESSERE ANIMALE
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (*2).
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 206/2010
Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:
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1) |
nei modelli di certificati veterinari «BOV», «OVI», «POR», «EQU» e «SUF» di cui all’allegato II, parte 2, il punto II.3 è sostituito dal seguente: «II.3 Attestato di benessere animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (*3). |
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2) |
nel modello di certificato veterinario «RUF» di cui all’allegato II, parte 2, dopo il punto II.2.7 è inserito il seguente punto II.3: «(1) II.3. Attestato di benessere animale Nel caso in cui le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivino da animali macellati o abbattuti in macello, il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, gli animali sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 (*4). |
Articolo 4
Modifica della decisione 2000/572/CE
Nel modello di certificato veterinario «MP-PREP» di cui all’allegato II della decisione 2000/572/CE, il punto II.3 è sostituito dal seguente:
«II.3. Attestato di benessere animale
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le preparazioni di carni (1) descritte nella parte I del presente certificato derivano da carni di animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (*5).
Articolo 5
Disposizioni transitorie
Per un periodo transitorio che termina il 31 gennaio 2014, le partite di prodotti di origine animale, accompagnate dai pertinenti certificati veterinari rilasciati entro il 30 novembre 2013 rispettando i modelli di certificati veterinari utilizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere introdotte nell’Unione.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(3) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.
(4) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.