2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 180/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2013

recante centottantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 21 febbraio 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 22 febbraio 2013, inoltre, il Comitato per le sanzioni del CSNU ha deciso di aggiungere all'elenco un'altra persona fisica.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco "Persone fisiche":

(a)

"Abderrahmane Ould El Amar (alias (a) Ahmed el Tilemsi, (b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, (c) Ahmad Ould Amar). Data di nascita: 1977-1982. Luogo di nascita: Tabankort, Mali. Nazionalità: maliana. Indirizzo: (a) Gao, Mali, (b) Tabankort, Mali, (c) In Khalil, Mali, (d) Al Moustarat, Mali. Altre informazioni: il nome del padre è Leewemere. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.2.2013."

(b)

"Hamada Ould Mohamed El Khairy (alias (a) Hamad el Khairy, (b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, (c) Ould Kheirou, (d) Abou QumQum). Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Nouakchott, Mauritania. Nazionalità: (a) mauritana, (b) maliana. N. passaporto: A1447120 (passaporto maliano scaduto il 19.10.2011). Indirizzo: Gao, Mali. Altre informazioni: il nome della madre è Tijal Bint Mohamed Dadda. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.2.2013."

(c)

"Iyad ag Ghali. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Abeibara, regione di Kidal, Mali. Nazionalità: maliana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.2.2013."