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27.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 171/2013 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2013
che modifica gli allegati I e IX, sostituisce l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) e che modifica gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Eur 5 ed Eur 6) a all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2), del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Eur 5 ed Eur 6) a all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (3) prevede che i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative siano presi in considerazione per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 per ciascun costruttore. Le modalità relative all’approvazione e alla certificazione delle tecnologie innovative sono fissate nel regolamento della Commissione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(2) |
L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 prevede che la Commissione riesamini la direttiva 2007/46/CE in modo tale che ogni tipo/variante/versione corrisponda a un unico insieme di tecnologie innovative. |
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(3) |
Al fine di garantire un’efficace vigilanza delle emissioni specifiche di CO2 dei singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con eco-innovazioni dovrebbero essere certificati nel quadro dell’omologazione di un veicolo e, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio deve essere specificato in modo distinto nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità rilasciato ai sensi della direttiva 2007/46/CE. |
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(4) |
Di conseguenza, è opportuno modificare i documenti utilizzati nella procedura di omologazione, al fine di riflettere in modo adeguato le informazioni relative alle eco-innovazioni. |
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(5) |
La modifica dei documenti utilizzati per l’omologazione ha lo scopo, da un lato, di fornire alle autorità incaricate dell’omologazione i dati pertinenti per omologare i veicoli attrezzati con eco-innovazioni e, d’altro lato, di integrare il risparmio di emissioni di CO2 dovuto alle eco-innovazioni nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante e di una versione specifica di un veicolo. |
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(6) |
È opportuno adattare l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE al fine di inserire le informazioni pertinenti concernenti i risultati delle prove, come previsto nella legislazione applicabile alle emissioni di agenti inquinanti da parte dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti. |
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(7) |
È opportuno pertanto modificare coerentemente la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008. |
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(8) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico per i veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.
ALLEGATO I
Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati come segue:
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1) |
l’allegato I è modificato come segue:
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2) |
l’allegato IX è modificato come segue:
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ALLEGATO II
«ALLEGATO VIII
Risultati delle prove
(Da compilare a cura dell’autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)
Per ogni caso, l’informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest’ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.
1. Risultati delle prove sul livello sonoro
Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione CE. Quando un atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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In marcia (dB(A)/E): |
… |
… |
… |
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Da fermo (dB(A)/E): |
… |
… |
… |
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a (giri/minuti): |
… |
… |
… |
2. Risultati delle prove di emissione di gas di scarico
2.1. Emissioni dei veicoli a motore sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli leggeri
Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto regolamentare prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:
Carburante(i) (1) … (gasolio, benzina, GPL, GN, …Bicarburante: benzina/GN, GPL…; Policarburante: benzina/etanolo, GN/H2GN…)
2.1.1. Prova di tipo 1 (2) (3) (emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo)
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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CO (mg/km) |
… |
… |
… |
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THC (mg/km) |
… |
… |
… |
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NMHC (mg/km) |
… |
… |
… |
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NOx (mg/km) |
… |
… |
… |
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THC + NOx (mg/km) |
… |
… |
… |
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Massa di particolato (PM) (mg/km) |
… |
… |
… |
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Numero di particelle (P) (#/km) (1) |
… |
… |
… |
2.1.2. Prova di tipo 2 (2) (3) (dati sulle emissioni da fornire al momento dell’omologazione a fini di controllo tecnico)
Tipo 2, prova a regime minimo accelerato:
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Variante/Version: |
… |
… |
… |
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CO ( % vol.) |
… |
… |
… |
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Regime del motore (giri/minuto) |
… |
… |
… |
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Temperatura dell’olio motore (°C) |
… |
… |
… |
Tipo 2, prova a regime minimo superiore:
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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CO ( % vol.) |
… |
… |
… |
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Valore Lambda |
… |
… |
… |
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Regime del motore (min–1) |
… |
… |
… |
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Temperatura dell’olio motore (°C) |
… |
… |
… |
2.1.3. Prova di tipo 3 (emissioni di gas dal basamento): …
2.1.4. Prova di tipo 4 (emissioni per evaporazione): …g/prova
2.1.5. Prova di tipo 5 (durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento):
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— |
Distanza percorsa (km)(ad esempio 160 000 km): … |
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— |
Fattore di deterioramento DF: calcolato/assegnato (1) |
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— |
Valori:
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2.1.6. Prova di tipo 6 (emissioni medie a bassa temperatura ambiente):
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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CO (g/km) |
… |
… |
… |
|
THC (g/km) |
… |
… |
… |
2.1.7. OBD: sì/no (1)
2.2. Emissioni provenienti da motori sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli pesanti.
Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:…
Carburante(i) (1) … (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo…)
2.2.1. Risultati della prova ESC (2) (4) (5)
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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CO (mg/kWh) |
… |
… |
… |
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THC (mg/kWh) |
… |
… |
… |
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NOx (mg/kWh) |
… |
… |
… |
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NH3 (ppm) (1) |
… |
… |
… |
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Massa di particolato (mg/kWh) |
… |
… |
… |
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Numero di particelle (#/kWh) (1) |
… |
… |
… |
2.2.2. Risultati della prova ELR (2)
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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Valori dei fumi:…m–1 |
… |
… |
… |
2.2.3. Risultati della prova ETC (4) (5)
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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CO (mg/kWh) |
… |
… |
… |
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THC (mg/kWh) |
… |
… |
… |
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NMHC (mg/kWh) (1) |
… |
… |
… |
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CH4 (mg/kWh) (1) |
… |
… |
… |
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NOx (mg/kWh) |
… |
… |
… |
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NH3 (ppm) (1) |
… |
… |
… |
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Massa di particolato (mg/kWh) |
… |
… |
… |
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Numero di particelle (#/kWh) (1) |
… |
… |
… |
2.2.4. Prova al minimo (2)
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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CO ( % vol.) |
… |
… |
… |
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Valore Lambda (1) |
… |
… |
… |
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Regime motore (min–1) |
… |
… |
… |
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Temperatura dell’olio motore (°C) |
… |
… |
… |
2.3. Fumi dei motori diesel
Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:
2.3.1. Risultati della prova in accelerazione libera
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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Valore corretto del coefficiente di assorbimento (m–1) |
… |
… |
… |
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Regime minimo normale |
… |
… |
… |
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Regime minimo massimo |
… |
… |
… |
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Temperatura dell’olio (minimo/massimo) |
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3. Risultati della prova di emissione di CO2, di consumo di carburante/di energia elettrica e di autonomia in modalità di funzionamento elettrica
Numero dell’atto normativo di base e dell’atto normativo di modifica più recente applicabile all’omologazione:
3.1. Veicoli a motore a combustione interna e veicoli elettrici ibridi non ricaricabili dall’esterno (NOVC) (2) (6)
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano) (g/km) |
… |
… |
… |
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Emissioni massiche di CO2 (ciclo extra urbano) (g/km) |
… |
… |
… |
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Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) (g/km) |
… |
… |
… |
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Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) (7) |
… |
… |
… |
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Consumo di carburante (ciclo extra urbano) (l/100 km) (7) |
… |
… |
… |
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Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) (7) |
… |
… |
… |
3.2. Veicoli elettrici ibridi ricaricabili dall’esterno (OVC) (2)
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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Emissioni massiche di CO2 (condizione A, ciclo misto) (g/km) |
… |
… |
… |
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Emissioni massiche di CO2 (condizione B, ciclo misto) (g/km) |
… |
… |
… |
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Emissioni massiche di CO2 (ponderate, ciclo misto) (g/km) |
… |
… |
… |
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Consumo di carburante (condizione A, ciclo misto) (l/100 km) (g) |
… |
… |
… |
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Consumo di carburante (condizione B, ciclo misto) (l/100 km) (g) |
… |
… |
… |
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Consumo di carburante (ponderato, ciclo misto) (l/100 km) (g) |
… |
… |
… |
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Consumo di energia elettrica (condizione A, ciclo misto) (Wh/km) |
… |
… |
… |
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Consumo di energia elettrica (condizione B, ciclo misto) (Wh/km) |
… |
… |
… |
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Consumo di energia elettrica (weighted and combined) (Wh/km) |
… |
… |
… |
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Autonomia in modalità “puro elettrico” (km) |
… |
… |
… |
3.3. Veicoli esclusivamente elettrici (2)
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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Consumo di energia elettrica (Wh/km) |
… |
… |
… |
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Autonomia (km) |
… |
… |
… |
3.4. Veicoli a celle a idrogeno (2)
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Variante/Versione: |
… |
… |
… |
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Consumo di carburante (kg/100 km) |
… |
… |
… |
4. Risultati delle prove sui veicoli attrezzati con eco-innovazioni (1) (2) (3)
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Variante/Versione … |
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Decisione che omolaga l’eco-innovazione (4) |
Codice dell’eco-innovazione (5) |
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Riduzione delle emissioni di CO2
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xxxx/201x |
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Totale di riduzione di emissioni di CO2 (g/km) (7) |
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4.1. Codice generale della o delle eco-innovazioni (8)
Note esplicative
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(h) |
Eco-innovazioni. |
(1) Quando sono applicabili restrizioni concernenti il carburante, esse devono essere indicate (ad esempio, nel caso di gas naturale, la gamma di gas L o quella di gas H).
(2) Per i veicoli bicarburante, la tabella deve essere riprodotta per ciascun carburante.
(3) Per i veicoli a carburante modulabile, quando la prova deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente allo schema I.2.4. dell’allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o mono-carburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente alle parti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.
(1) Cancellare le menzioni inutili.
(2) Se del caso.
(4) Per Eur VI, ESC s’intende come WHSC e ETC come WHTC.
(5) Per Eur VI, se i motori a CNG e GPL sono sottoposti a prova con diversi carburanti di riferimento, la tabella deve essere ripetuta per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.
(6) Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento sottoposto a prova.
(7) L’unità “l/100 km” è sostituita da “m3/100 km” per i veicoli a GN e a GN-H2 e con “kg/100 km” per i veicoli a idrogeno.
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(h1) |
Riprodurre la tabella per ciascuna variante/versione. |
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(h2) |
Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nelle prove. |
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(h3) |
Ampliare se necessario la tabella, utilizzando una linea aggiuntiva per ciascuna eco-innovazione. |
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(h4) |
Numero della decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione. |
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(h5) |
Attribuito nella decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione. |
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(h6) |
Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prove di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione. |
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(h7) |
Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ciascuna eco-innovazione. |
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(h8) |
(Il codice generale della o delle eco-innovazioni si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:
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ALLEGATO III
Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati come segue:
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1) |
l’allegato I è modificato come segue:
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2) |
nell’allegato XII è aggiunto il seguente punto 4: «4. OMOLOGAZIONE DI VEICOLI ATTREZZATI CON ECO-INNOVAZIONI 4.1. Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO2 per le riduzioni delle emissioni ottenute grazie a una o più eco-innovazioni installate su un veicolo presenta a un’autorità competente in materia di omologazione l’emissione di una scheda di omologazione CE del veicolo in cui sono state installate una o più eco-innovazioni. 4.2. Le riduzioni delle emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con eco-innnovazioni è determinata, ai fini dell’omologazione, utilizzando la procedura e il metodo di prova precisati nella decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione, conformemente all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. 4.3. La realizzazione delle prove necessarie al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute grazie alle eco-innovazioni deve intendersi fatta salva la dimostrazione della conformità delle eco-innovazioni alle prescrizioni tecniche indicate nella direttiva 2007/46/CE, se del caso. 4.4. L’omologazione non è concessa se il veicolo attrezzato con l’eco-innovazione non presenta una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno 1 g//km rispetto al veicolo di base, così come definito all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.» |
(*1) Cancellare le menzioni inutili.
(*2) Se del caso.
(*3) Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.
(*4) Ampliare eventualmente la tabella, utilizzando una linea aggiuntiva per ciascuna eco-innovazione.»;
(*5) Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.
(*6) Ampliare eventualmente la tabella, in ragione di una linea per ciascuna eco-innovazione.
(*7) Il codice generale della o delle eco-innovazioni si compone degli elementi seguenti separati tra loro da uno spazio:»
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— |
codice dell’autorità incaricata dell’omologazione del tipo come definito all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE; |
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— |
codice individuale di ciascuna eco-innovazione di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell’ordine cronologico delle decisioni di omologazione da parte della Commissione. Ad esempio il codice generale di tre eco-innovazioni omologate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità tedesca di omologazione dovrebbe pertanto essere: “e1 10 15 16”.)»; |
(1) Numero della decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.
(2) Attribuito dalla decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.
(3) Previo accordo dell’autorità competente per l’omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prove di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.
(4) Somma delle riduzioni di emissioni di ciascuna eco-innovazione.
(5) Numero della decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.
(6) Attribuito dalla decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.
(7) Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prove di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.
(8) Somma delle riduzioni di emissioni di ciascuna eco-innovazione.