27.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/9


REGOLAMENTO (UE) N. 171/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2013

che modifica gli allegati I e IX, sostituisce l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) e che modifica gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Eur 5 ed Eur 6) a all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2), del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Eur 5 ed Eur 6) a all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (3) prevede che i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative siano presi in considerazione per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 per ciascun costruttore. Le modalità relative all’approvazione e alla certificazione delle tecnologie innovative sono fissate nel regolamento della Commissione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)

L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 prevede che la Commissione riesamini la direttiva 2007/46/CE in modo tale che ogni tipo/variante/versione corrisponda a un unico insieme di tecnologie innovative.

(3)

Al fine di garantire un’efficace vigilanza delle emissioni specifiche di CO2 dei singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con eco-innovazioni dovrebbero essere certificati nel quadro dell’omologazione di un veicolo e, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio deve essere specificato in modo distinto nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità rilasciato ai sensi della direttiva 2007/46/CE.

(4)

Di conseguenza, è opportuno modificare i documenti utilizzati nella procedura di omologazione, al fine di riflettere in modo adeguato le informazioni relative alle eco-innovazioni.

(5)

La modifica dei documenti utilizzati per l’omologazione ha lo scopo, da un lato, di fornire alle autorità incaricate dell’omologazione i dati pertinenti per omologare i veicoli attrezzati con eco-innovazioni e, d’altro lato, di integrare il risparmio di emissioni di CO2 dovuto alle eco-innovazioni nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante e di una versione specifica di un veicolo.

(6)

È opportuno adattare l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE al fine di inserire le informazioni pertinenti concernenti i risultati delle prove, come previsto nella legislazione applicabile alle emissioni di agenti inquinanti da parte dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti.

(7)

È opportuno pertanto modificare coerentemente la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008.

(8)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico per i veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2)   GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

(3)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(4)   GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19.


ALLEGATO I

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati come segue:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

sono aggiunti i seguenti punti 3.5.3, 3.5.3.1, 3.5.3.2 e 3.5.3.3:

3.5.3.   Veicolo attrezzato con un’eco-innovazione nel senso dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011: sì/no (1)

3.5.3.1.   Tipo/variante/versione del veicolo di base così come definito all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (se del caso)

3.5.3.2.   Esistenza di interazioni tra diverse eco-innovazioni: sì/no (1)

3.5.3.3.   Dati sulle emissioni relative all’utilizzazione di eco-innovazioni (riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nel quadro delle prove) (w1)

Decisione che omologa l’eco-innovazione (w2)

Codice dell’eco-innovazione (w3)

1.

Emissioni di CO2 del veicolo di base

(in g/km)

2.

Emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con l’eco-innovazione

(in g/km)

3.

Emissioni di CO2 del veicolo di base nel ciclo di prove di tipo 1

4.

Emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con l’eco-innovazione nel ciclo di prove di tipo 1

(= 3.5.1.3)

5.

Tasso di utilizzazione (TU), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2

Formula

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) (w4 w5

 

b)

nelle Note esplicative, sono aggiunte le seguenti note esplicative:

«(w)

Eco-innovazioni.

(w1)

Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni eco-innovazione.

(w2)

Numero della decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.

(w3)

Attribuito nella decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.

(w4)

Previo accordo dell’autorità competente per l’omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prove di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(w5)

Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ciascuna eco-innovazione.»

2)

l’allegato IX è modificato come segue:

a)

nella parte I, modello B — pagina 2 — Categorie di veicoli M1 (veicoli completi e completati) sono aggiunte le seguenti voci 49.3, 49.3.1 e 49.3.2:

49.3.   Veicolo attrezzato con eco-innovazioni: sì/no (1)

49.3.1.   Codice generale della o delle eco-innovazioni (p1)

49.3.2.   Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla o alle eco-innovazioni (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nel quadro delle prove)»;

b)

nelle Note esplicative relative all’allegato IX sono aggiunte le seguenti note esplicative:

«(p)

Eco-innovazioni.

(p1)

Il codice generale della o delle eco-innovazioni si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

Codice dell’autorità incaricata dell’omologazione così come definita all’allegato VII della presente direttiva;

Codice individuale di ciascuna eco-innovazione di cui è attrezzato il veicolo, indicato nell’ordine cronologico delle decisioni di omologazione della Commissione.

(Ad esempio il codice generale di tre eco-innovazioni omologate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità tedesca di omologazione dovrebbe essere: “e1 10 15 16”).

(p2)

Somma delle riduzioni di emissioni di CO2 di ciascuna eco-innovazione.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

Risultati delle prove

(Da compilare a cura dell’autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ogni caso, l’informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest’ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1.   Risultati delle prove sul livello sonoro

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione CE. Quando un atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Variante/Versione:

In marcia (dB(A)/E):

Da fermo (dB(A)/E):

a (giri/minuti):

2.   Risultati delle prove di emissione di gas di scarico

2.1.   Emissioni dei veicoli a motore sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli leggeri

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto regolamentare prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Carburante(i) (1) … (gasolio, benzina, GPL, GN, …Bicarburante: benzina/GN, GPL…; Policarburante: benzina/etanolo, GN/H2GN…)

2.1.1.   Prova di tipo 1 (2) (3) (emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo)

Variante/Versione:

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOx (mg/km)

THC + NOx (mg/km)

Massa di particolato (PM) (mg/km)

Numero di particelle (P) (#/km) (1)

2.1.2.   Prova di tipo 2 (2) (3) (dati sulle emissioni da fornire al momento dell’omologazione a fini di controllo tecnico)

Tipo 2, prova a regime minimo accelerato:

Variante/Version:

CO ( % vol.)

Regime del motore (giri/minuto)

Temperatura dell’olio motore (°C)


Tipo 2, prova a regime minimo superiore:

Variante/Versione:

CO ( % vol.)

Valore Lambda

Regime del motore (min–1)

Temperatura dell’olio motore (°C)

2.1.3.   Prova di tipo 3 (emissioni di gas dal basamento): …

2.1.4.   Prova di tipo 4 (emissioni per evaporazione): …g/prova

2.1.5.   Prova di tipo 5 (durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento):

Distanza percorsa (km)(ad esempio 160 000 km): …

Fattore di deterioramento DF: calcolato/assegnato (1)

Valori:

Variante/Versione:

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOx (mg/km)

THC + NOx (mg/km)

Massa di particolato (PM) (mg/km)

Numero di particelle (P) (#/km) (1)

2.1.6.   Prova di tipo 6 (emissioni medie a bassa temperatura ambiente):

Variante/Versione:

CO (g/km)

THC (g/km)

2.1.7.   OBD: sì/no (1)

2.2.   Emissioni provenienti da motori sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli pesanti.

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:…

Carburante(i) (1) … (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo…)

2.2.1.   Risultati della prova ESC (2) (4) (5)

Variante/Versione:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Massa di particolato (mg/kWh)

Numero di particelle (#/kWh) (1)

2.2.2.   Risultati della prova ELR (2)

Variante/Versione:

Valori dei fumi:…m–1

2.2.3.   Risultati della prova ETC (4) (5)

Variante/Versione:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh) (1)

CH4 (mg/kWh) (1)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Massa di particolato (mg/kWh)

Numero di particelle (#/kWh) (1)

2.2.4.   Prova al minimo (2)

Variante/Versione:

CO ( % vol.)

Valore Lambda (1)

Regime motore (min–1)

Temperatura dell’olio motore (°C)

2.3.   Fumi dei motori diesel

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

2.3.1.   Risultati della prova in accelerazione libera

Variante/Versione:

Valore corretto del coefficiente di assorbimento (m–1)

Regime minimo normale

Regime minimo massimo

Temperatura dell’olio (minimo/massimo)

3.   Risultati della prova di emissione di CO2, di consumo di carburante/di energia elettrica e di autonomia in modalità di funzionamento elettrica

Numero dell’atto normativo di base e dell’atto normativo di modifica più recente applicabile all’omologazione:

3.1.   Veicoli a motore a combustione interna e veicoli elettrici ibridi non ricaricabili dall’esterno (NOVC) (2) (6)

Variante/Versione:

Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ciclo extra urbano) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) (g/km)

Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) (7)

Consumo di carburante (ciclo extra urbano) (l/100 km) (7)

Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) (7)

3.2.   Veicoli elettrici ibridi ricaricabili dall’esterno (OVC) (2)

Variante/Versione:

Emissioni massiche di CO2 (condizione A, ciclo misto) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (condizione B, ciclo misto) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ponderate, ciclo misto) (g/km)

Consumo di carburante (condizione A, ciclo misto) (l/100 km) (g)

Consumo di carburante (condizione B, ciclo misto) (l/100 km) (g)

Consumo di carburante (ponderato, ciclo misto) (l/100 km) (g)

Consumo di energia elettrica (condizione A, ciclo misto) (Wh/km)

Consumo di energia elettrica (condizione B, ciclo misto) (Wh/km)

Consumo di energia elettrica (weighted and combined) (Wh/km)

Autonomia in modalità “puro elettrico” (km)

3.3.   Veicoli esclusivamente elettrici (2)

Variante/Versione:

Consumo di energia elettrica (Wh/km)

Autonomia (km)

3.4.   Veicoli a celle a idrogeno (2)

Variante/Versione:

Consumo di carburante (kg/100 km)

4.   Risultati delle prove sui veicoli attrezzati con eco-innovazioni (1) (2) (3)

Variante/Versione …

Decisione che omolaga l’eco-innovazione (4)

Codice dell’eco-innovazione (5)

1.

Emissioni di CO2 del veicolo di base (g/km)

2.

Emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con l’eco-innovazione (g/km)

3.

Emissioni di CO2 del veicolo di base nel ciclo di prove di tipo I (6)

4.

Emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con l’eco-innovazione nel ciclo di prove di tipo I (= 3.5.1.3)

5.

Tasso du utilizzazione (TU), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie nelle condizioni normali di funziona-mento

Riduzione delle emissioni di CO2

Formula

xxxx/201x

Totale di riduzione di emissioni di CO2 (g/km) (7)

4.1.   Codice generale della o delle eco-innovazioni (8)

Note esplicative

(h)

Eco-innovazioni.

(1)  Quando sono applicabili restrizioni concernenti il carburante, esse devono essere indicate (ad esempio, nel caso di gas naturale, la gamma di gas L o quella di gas H).

(2)  Per i veicoli bicarburante, la tabella deve essere riprodotta per ciascun carburante.

(3)  Per i veicoli a carburante modulabile, quando la prova deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente allo schema I.2.4. dell’allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o mono-carburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente alle parti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.

(1)  Cancellare le menzioni inutili.

(2)  Se del caso.

(4)  Per Eur VI, ESC s’intende come WHSC e ETC come WHTC.

(5)  Per Eur VI, se i motori a CNG e GPL sono sottoposti a prova con diversi carburanti di riferimento, la tabella deve essere ripetuta per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(6)  Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento sottoposto a prova.

(7)  L’unità “l/100 km” è sostituita da “m3/100 km” per i veicoli a GN e a GN-H2 e con “kg/100 km” per i veicoli a idrogeno.

(1)  

(h1)

Riprodurre la tabella per ciascuna variante/versione.

(2)  

(h2)

Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nelle prove.

(3)  

(h3)

Ampliare se necessario la tabella, utilizzando una linea aggiuntiva per ciascuna eco-innovazione.

(4)  

(h4)

Numero della decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.

(5)  

(h5)

Attribuito nella decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.

(6)  

(h6)

Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prove di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(7)  

(h7)

Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ciascuna eco-innovazione.

(8)  

(h8)

(Il codice generale della o delle eco-innovazioni si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

codice dell’autorità incaricata dell’omologazione così come definita all’allegato VII della presente direttiva;

codice individuale di ciascuna eco-innovazione di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell’ordine cronologico delle decisioni di omologazione da parte della Commissione.

Il codice generale di tre eco-innovazioni approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità tedesca competente per l’omologazione dovrebbe pertanto essere: “e1 10 15 16”).»


ALLEGATO III

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati come segue:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

sono aggiunti i seguenti punti 4.3.5, 4.3.5.1 e 4.3.5.2:

«4.3.5.   Veicolo attrezzato con eco-innovazioni.

4.3.5.1.   Nel caso di un tipo di veicolo attrezzato con una o più eco-innovazioni, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, la conformità della produzione è provata per quanto riguarda le eco-innovazioni realizzando le prove previste dalla o dalle decisioni della Commissione che omologano la o le eco-innovazioni in questione.

4.3.5.2.   Sono applicabili i punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.4»;

b)

all’allegato 3, sono aggiunti i seguenti punti 3.5.3, 3.5.3.1, 3.5.3.2 e 3.5.3.3:

3.5.3.   Veicolo attrezzato con una eco-innovazione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011: sì/no (*1)

3.5.3.1.   Tipo/variante/versione del veicolo di base così come definito all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (*2)

3.5.3.2.   Esistenza di interazioni tra diverse eco-innovazioni: sì/no (*1)

3.5.3.3.   Dati sulle emissioni relative all’utilizzazione di eco-innovazioni (*3)  (*4)

Decisione che omologa l’eco-innovazione (1)

Codice dell’eco-innovazione (2)

1.

Emissioni di CO2 del veicolo di base

(g/km)

2.

Emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con l’eco-innovazione

(g/km)

3.

Emissioni di CO2 del veicolo di base nel ciclo di prove di tipo I (3)

4.

Emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con l’eco-innovazione nel ciclo di prove di tipo I

(= 3.5.1.3)

5.

Tasso di utilizzazione (TU), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2

Formula

xxxx/201x (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) (4)

 

(*1)  Cancellare le menzioni inutili."

(*2)  Se del caso."

(*1)  Cancellare le menzioni inutili."

(*3)  Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova."

(*4)  Ampliare eventualmente la tabella, utilizzando una linea aggiuntiva per ciascuna eco-innovazione.»;"

c)

l’addendum all’appendice 4 è modificato come segue:

i)

al punto 2.1, la tabella corrispondente alla prova di tipo 6 test è sostituita dalla tabella seguente:

«Tipo 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Valore misurato»

 

 

ii)

il punto 2.1.1 è sostituito dal testo seguente:

2.1.1.   Per i veicoli bicarburante, la tabella del tipo 1 deve essere riprodotta per ciascun carburane. Per i veicoli a carburante modulabile, quando la prova deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente allo schema I.2.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o mono-carburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente alle parti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.»;

iii)

sono aggiunti i seguenti punti 2.6 e 2.6.1:

«2.6.   Risultati della prova delle eco-innovazioni (*5)  (*6)

Decisione che omologa l’eco-innovazione (5)

Codice dell’eco-innovazione (6)

1.

Emissioni di CO2 del veicolo di base

(g/km)

2.

Emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con l’eco-innovazione

(g/km)

3.

Emissioni di CO2 del veicolo di base nel ciclo di prove di tipo I (7)

4.

Emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con l’eco-innovazione nel ciclo di prove di tipo I

(= 3.5.1.3)

5.

Tasso di utilizzazione (TU), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2

Formula

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) (8)

 

2.6.1.   Codice generale della o delle eco-innovazioni (*7)

(*5)  Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova."

(*6)  Ampliare eventualmente la tabella, in ragione di una linea per ciascuna eco-innovazione."

(*7)

  Il codice generale della o delle eco-innovazioni si compone degli elementi seguenti separati tra loro da uno spazio:

codice dell’autorità incaricata dell’omologazione del tipo come definito all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE;

codice individuale di ciascuna eco-innovazione di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell’ordine cronologico delle decisioni di omologazione da parte della Commissione.

Ad esempio il codice generale di tre eco-innovazioni omologate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità tedesca di omologazione dovrebbe pertanto essere: “e1 10 15 16”.)»;

"

2)

nell’allegato XII è aggiunto il seguente punto 4:

«4.   OMOLOGAZIONE DI VEICOLI ATTREZZATI CON ECO-INNOVAZIONI

4.1.   Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO2 per le riduzioni delle emissioni ottenute grazie a una o più eco-innovazioni installate su un veicolo presenta a un’autorità competente in materia di omologazione l’emissione di una scheda di omologazione CE del veicolo in cui sono state installate una o più eco-innovazioni.

4.2.   Le riduzioni delle emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con eco-innnovazioni è determinata, ai fini dell’omologazione, utilizzando la procedura e il metodo di prova precisati nella decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione, conformemente all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

4.3.   La realizzazione delle prove necessarie al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute grazie alle eco-innovazioni deve intendersi fatta salva la dimostrazione della conformità delle eco-innovazioni alle prescrizioni tecniche indicate nella direttiva 2007/46/CE, se del caso.

4.4.   L’omologazione non è concessa se il veicolo attrezzato con l’eco-innovazione non presenta una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno 1 g//km rispetto al veicolo di base, così come definito all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.»


(*1)  Cancellare le menzioni inutili.

(*2)  Se del caso.

(*3)  Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(*4)  Ampliare eventualmente la tabella, utilizzando una linea aggiuntiva per ciascuna eco-innovazione.»;

(*5)  Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(*6)  Ampliare eventualmente la tabella, in ragione di una linea per ciascuna eco-innovazione.

(*7)  Il codice generale della o delle eco-innovazioni si compone degli elementi seguenti separati tra loro da uno spazio:»

codice dell’autorità incaricata dell’omologazione del tipo come definito all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE;

codice individuale di ciascuna eco-innovazione di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell’ordine cronologico delle decisioni di omologazione da parte della Commissione.

Ad esempio il codice generale di tre eco-innovazioni omologate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità tedesca di omologazione dovrebbe pertanto essere: “e1 10 15 16”.)»;


(1)  Numero della decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.

(2)  Attribuito dalla decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.

(3)  Previo accordo dell’autorità competente per l’omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prove di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(4)  Somma delle riduzioni di emissioni di ciascuna eco-innovazione.

(5)  Numero della decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.

(6)  Attribuito dalla decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.

(7)  Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prove di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(8)  Somma delle riduzioni di emissioni di ciascuna eco-innovazione.