23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 165/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2013

recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono concessi aiuti per l’ammasso privato di burro.

(2)

L’andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell’attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l’ammasso privato di burro a decorrere dal 1o marzo 2013.

(3)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), ha stabilito norme comuni per l’applicazione del regime di aiuto all’ammasso privato.

(4)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente devono essere concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

(5)

A norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’importo dell’aiuto deve essere fissato in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

(6)

È opportuno fissare l’importo dell’aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.

(7)

Per agevolare l’applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, è opportuno limitare l’aiuto unicamente ai prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso. Di conseguenza, è necessario prevedere una deroga all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008.

(8)

A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall’obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, come prescritto dall’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

(9)

A fini di semplificazione e di efficienza logistica, è opportuno autorizzare gli Stati membri a dispensare il contraente dall’obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata purché il numero di contratto sia riportato nel registro di magazzino.

(10)

A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell’ammasso del burro, i controlli di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 devono interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all’articolo citato.

(11)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (3), fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti. Esso disciplina altresì la protezione dei dati personali.

(12)

In base al regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione previsti dal medesimo regolamento deve essere stabilito dai regolamenti che impongono un obbligo di notifica specifico.

(13)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(14)

Si ritiene che gli obblighi di notifica relativi all’ammasso privato di burro possano essere adempiuti tramite tale sistema in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare gli obblighi imposti dall’articolo 35 del regolamento (CE) n. 826/2008.

(15)

Per motivi di chiarezza, è opportuno che il presente regolamento si applichi fino al termine del periodo di ammasso contrattuale.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato per il burro salato e non salato di cui all’articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contratti stipulati a decorrere dal 1o marzo 2013.

2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 2

L’unità di misura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all’ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, prodotto nello stesso stabilimento ed entrato all’ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso.

2.   Non si applica l’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

3.   Gli Stati membri possono derogare all’obbligo, imposto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all’allegato I, punto III, dello stesso regolamento.

4.   In deroga all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all’ammasso durante l’intero periodo di svincolo dall’ammasso che va dall’agosto 2013 al febbraio 2014.

Articolo 4

1.   L’aiuto per i prodotti di cui all’articolo 1 ammonta a:

14,88 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,

0,25 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.

2.   L’entrata all’ammasso contrattuale ha luogo tra il 1o marzo e il 15 agosto 2013. Lo svincolo dall’ammasso non può avere luogo prima del 16 agosto 2013. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso o al più tardi l’ultimo giorno del mese di febbraio successivo all’anno di entrata in magazzino.

3.   L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008;

b)

entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008.

2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 28 febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.