22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 157/2013 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 25 novembre 2011, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), la Commissione europea ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping («procedimento antidumping» o «inchiesta») riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America («USA» o «paese in esame»).

(2)

Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli USA e ha avviato un’inchiesta distinta («procedimento antisovvenzioni»). Questo procedimento si è concluso il 21 dicembre 2012 senza l’imposizione di misure compensative.

(3)

Il procedimento antidumping è stato avviato sulla base di una denuncia presentata il 12 ottobre 2011 dalla European Producers Union of Renewable Ethanol Association (ePURE) («denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di bioetanolo nell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e del grave pregiudizio che ne consegue, ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio d’inchiesta.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri produttori noti dell’Unione, i produttori/esportatori negli USA, gli importatori e le altre parti interessate e le autorità degli USA. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso di apertura.

(5)

È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

1.2.1.   Campionamento dei produttori/esportatori negli USA

(6)

Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori/esportatori negli USA, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(7)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere alle tecniche di campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, è stato richiesto ai produttori/esportatori negli USA di manifestarsi entro 15 giorni dalla data di apertura dell’inchiesta e di compilare un modulo utilizzato ai fini della selezione del campione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative alla produzione e alla vendita di bioetanolo durante il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

(8)

Per selezionare un campione rappresentativo sono state consultate anche le autorità competenti degli USA.

(9)

Più di 60 produttori/esportatori si sono manifestati ed hanno fornito le informazioni richieste entro il termine di 15 giorni.

(10)

In conformità all’articolo 17, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al maggior volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione di bioetanolo che potesse ragionevolmente essere indagato nel tempo a disposizione. Il campione selezionato comprendeva sei produttori di bioetanolo degli USA («campione USA»).

(11)

Durante l’inchiesta è risultato che la produzione di un produttore inserito nel campione USA non era esportata nell’Unione durante il PI. Tale società è stata pertanto esclusa dal campione.

(12)

Malgrado il fatto che gli altri produttori inseriti nel campione abbiano menzionato le esportazioni verso l’Unione di bioetanolo nel questionario di campionamento ricevuto, l’inchiesta ha dimostrato che nessuno di essi esportava bioetanolo direttamente nel mercato dell’Unione. I produttori lo vendevano infatti ad operatori commerciali/miscelatori statunitensi che lo miscelavano con la benzina e lo rivendevano nel mercato interno o lo esportavano, in particolare verso l’Unione. Nel corso dell’inchiesta in loco, è risultato chiaro che in realtà, contrariamente all’impressione ricavata dalle informazioni fornite dai produttori americani inclusi nel campione nei loro questionari di campionamento, essi non sapevano in modo sistematico se la loro produzione era destinata al mercato dell’Unione o a qualunque altro mercato, compreso il mercato americano, e non erano a conoscenza dei prezzi di vendita praticati dagli operatori commerciali/dai soggetti che effettuavano la miscelazione. Ciò significa in concreto che i produttori americani di bioetanolo non sono gli esportatori del prodotto in questione verso l’Unione. Gli esportatori sono infatti gli operatori commerciali/i soggetti che effettuano la miscelazione. I dati raccolti e verificati a livello del campione USA nella fase provvisoria non hanno pertanto consentito di stabilire se il bioetanolo americano era esportato nell’Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta.

(13)

Non è dunque stato possibile istituire alcuna misura antidumping in questa fase.

(14)

Per identificare le esportazioni di bioetanolo nell’Unione, il campione USA si è basato principalmente sui dati forniti dai miscelatori/operatori commerciali indipendenti che non sono stati oggetto dell’inchiesta nella fase provvisoria. Anche se in questa fase uno di questi operatori commerciali ha collaborato all’inchiesta e ha fornito informazioni complementari, tali informazioni non sono state sufficienti a stabilire in modo preciso e affidabile i dati necessari al calcolo dei margini di dumping.

(15)

Per completare l’inchiesta relativa al dumping, si è quindi ritenuto necessario basarsi piuttosto sui dati degli operatori commerciali e dei miscelatori che hanno effettivamente esportato il prodotto in questione nell’Unione.

(16)

Sono stati quindi inviati questionari antidumping agli otto principali operatori commerciali/miscelatori degli Stati Uniti identificati nel corso dell’inchiesta sul campione USA. Questi operatori commerciali/miscelatori rappresentano più del 90 % delle esportazioni totali di bioetanolo verso l’Unione. Due di essi hanno accettato di collaborare all’inchiesta, le loro esportazioni rappresentano circa il 51 % delle esportazioni totali di bioetanolo nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

1.2.2.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(17)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori dell’Unione, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(18)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha annunciato di aver selezionato un campione provvisorio di produttori dell’Unione («campione UE»). Questo campione comprendeva cinque società e gruppi tra i 19 produttori dell’Unione che erano conosciuti prima dell’apertura dell’inchiesta. Il campione è stato costituito sulla base del volume di produzione di bioetanolo nel corso del periodo dell’inchiesta e dell’ubicazione dei produttori noti. Esso rappresentava il 48 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(19)

L’inchiesta ha tuttavia evidenziato che i gruppi inseriti nel campione UE erano composti da un gran numero di società o di entità uniche che fabbricavano e vendevano il prodotto simile. Nella fattispecie, sarebbe stato necessario effettuare l’inchiesta su 13 società, ma ciò era impossibile entro il termine previsto. Si è quindi deciso di riesaminare i dati disponibili al fine di selezionare un campione rappresentativo. Si è considerato che il campione dovesse essere costituito sulla base delle singole entità aventi i maggiori volumi di produzione nell’Unione e all’interno dei gruppi, facendo in modo di garantire una certa ripartizione geografica dei produttori dell’Unione.

(20)

È stato pertanto costituito un campione definitivo UE comprendente sei produttori individuali sulla base della rappresentatività in termine di volumi di produzione e di vendita di bioetanolo durante il PI, nonché sulla base dell’ubicazione geografica. Questi produttori aventi sede in Belgio, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito, Svezia e Germania rappresentano il 36 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 44 % della produzione totale dichiarata dalle società che hanno inviato dati ai fini della selezione del campione. Questo campione è stato considerato rappresentativo per l’esame dell’eventuale pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.

(21)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’adeguatezza di questa scelta.

(22)

Alcune parti hanno sostenuto che il campione UE fosse meno rappresentativo di quello inizialmente costituito e che comprendesse gruppi interi. Dal loro punto di vista, un’analisi obiettiva della situazione dell’industria dell’Unione non era possibile se non inserendo nel campione tutte le società che facevano parte di gruppi. Sostenevano in particolare che costi e ricavi potevano essere attribuiti, nell’ambito di un gruppo, a talune società che non erano oggetto di visite di verifica e rischiavano pertanto di non essere prese in considerazione nell’analisi del pregiudizio.

(23)

A tale proposito è opportuno rilevare che la Commissione ha debitamente esaminato e analizzato i dati forniti da tutte le società, fossero esse o no inserite nel campione, e in particolare delle società che appartenevano a gruppi, al fine di garantire che la totalità dei costi e dei ricavi collegati alle attività di produzione e di vendita delle società inserite nel campione fosse pienamente e correttamente presa in considerazione nell’analisi del pregiudizio.

(24)

Alcune parti hanno contestato l’inserimento nel campione di produttori dell’Unione che si trovavano in fase di avvio. Hanno fatto osservare inoltre che una società con importanti capacità inutilizzate nel 2011 e situate in uno Stato membro che non ha recepito la direttiva sulle energie rinnovabili (4) non avrebbe dovuto essere inserita nel campione. Si è inoltre aggiunto che, se queste società dovevano essere inserite nel campione, avrebbero dovuto adeguare i loro dati al fine di tener conto di queste circostanze eccezionali.

(25)

Si è considerato che il fatto che tali società abbiano avviato o ripreso le loro attività di recente non osta al loro inserimento nel campione. Tale inserimento non è contrario ai criteri di selezione di un campione definiti all’articolo 17 del regolamento di base. Per quanto riguarda l’adeguamento dei dati comunicati da queste società, le parti non hanno fornito alcun elemento particolare né elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni, e neppure indicazioni sul modo in cui occorreva effettuare tale adeguamento.

(26)

Inoltre, l’inchiesta non ha consentito di identificare costi (come ad esempio gli ammortamenti accelerati) che dovrebbero essere adeguati al fine di correggere un’eventuale distorsione collegata all’avvio dell’attività. La domanda è stata pertanto respinta.

(27)

Alcune parti hanno inoltre contestato l’esclusione di una società che era stata provvisoriamente selezionata nel campione UE e che è situata in uno Stato membro caratterizzato da volumi importanti di consumo e di produzione di bioetanolo. Hanno sostenuto che la situazione economica di questa società era buona e hanno suggerito che questo era il motivo per cui era stata esclusa dal campione. Hanno inoltre sostenuto che la selezione del campione era stata falsata allo scopo di constatare un pregiudizio. Secondo queste parti, la Commissione avrebbe dovuto inviare mini questionari a tutti i produttori al fine di raccogliere i dati pertinenti per la costituzione del campione.

(28)

Per quanto riguarda l’invio di mini questionari, è opportuno ricordare che, prima di costituire il campione, la Commissione aveva chiesto informazioni a tutti i produttori dell’Unione notoriamente interessati, al fine di raccogliere i dati pertinenti per la selezione del campione. Come indicato al punto 5.2.1 dell’avviso di apertura, queste informazioni sono state disponibili a decorrere dalla data di apertura dell’inchiesta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e non rivelavano la situazione economica di coloro che hanno risposto. Di conseguenza, la Commissione disponeva di informazioni pertinenti sufficienti per selezionare un campione rappresentativo rispettando i criteri dell’articolo 17 del regolamento di base, ma non ha potuto effettuare una selezione delle società orientata sui risultati economici. Le obiezioni di cui sopra sono state pertanto respinte.

(29)

Si è infine sostenuto che il campione avrebbe dovuto comprendere società che producevano bioetanolo a partire da barbabietole da zucchero, considerando che la produzione effettuata a partire da questa materia prima può essere molto più redditizia della produzione, ad esempio, che utilizza il grano. Questo argomento non è stato sostenuto da elementi di prova, ma dalle informazioni disponibili risulta che il bioetanolo prodotto a partire da barbabietole da zucchero rappresenta solo una piccola parte della produzione totale dell’Unione, dell’ordine del 12 % nel 2011, e che due società inserite nel campione utilizzano in parte questa materia prima per produrre il bioetanolo. L’argomento è stato pertanto respinto.

(30)

Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che il campione selezionato nel modo sopradescritto ai fini dell’analisi del pregiudizio fosse rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.2.3.   Campionamento degli importatori indipendenti

(31)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori coinvolti nel procedimento, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(32)

Soltanto tre importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione entro la scadenza indicata nell’avviso di apertura. In considerazione del numero limitato di importatori che hanno collaborato, il campionamento non è stato ritenuto necessario.

1.2.4.   Risposte al questionario e verifiche

(33)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. I questionari sono quindi stati inviati ai produttori/esportatori degli USA inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai tre importatori indipendenti dell’Unione che hanno collaborato e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati all’inchiesta.

(34)

Sono state ricevute risposte dai produttori/esportatori degli Stati Uniti inclusi nel campione, dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, da due importatori indipendenti e da quattro utilizzatori.

(35)

La Commissione ha esaminato e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e ritenute necessarie ai fini della determinazione definitiva del dumping, del pregiudizio derivante e dell’interesse dell’Unione.

(36)

Le visite di verifica sono state effettuate nei locali delle seguenti società:

 

Produttori/esportatori stabiliti negli Stati Uniti

Marquis Energy LLC, Hennepin, Illinois,

Patriot Renewable Fuels LLC, Annawan, Illinois,

Platinum Ethanol LLC, Arthur, Iowa,

Plymouth Energy Company LLC, Merrill, Iowa,

POET LLC, Wichita, Kansas and Sioux Falls, South Dakota,

 

Operatore commerciale indipendente stabilito negli Stati Uniti

Bio Urja Trading LLC, Houston, Texas,

 

Operatore commerciale collegato in Svizzera

Cargill International SA, Ginevra,

 

Produttori dell’Unione

Abengoa Energy Netherlands B.V., Rotterdam, Paesi Bassi,

BioWanze, S.A., Wanze, Belgio,

Crop Energies Bioethanol GmbH, Mannheim, Germania,

Ensus, Yarm, Regno Unito,

Lantmännen Energi/Agroetanol, Norrköping, Svezia,

Tereos BENP, Lillebonne, Francia,

 

Importatori indipendenti nell’Unione

Shell Trading Rotterdam B.V., Rotterdam, Paesi Bassi,

Greenergy Fuels Limited, Londra, Regno Unito,

 

Utilizzatori nell’Unione

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. Rotterdam, Paesi Bassi.

1.3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(37)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio si è svolta tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011. L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio si è svolto tra il gennaio 2008 e la fine del PI («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(38)

Il prodotto in esame è il bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli (secondo l’elenco contenuto nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcool etilico derivato da prodotti agricoli (secondo l’elenco contenuto nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) originario degli USA, attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 e ex 3824 90 97.

(39)

Il bioetanolo può essere prodotto da varie materie agricole, come canna da zucchero, barbabietola da zucchero, patate, manioca e mais. Negli USA vige la seguente distinzione a seconda del tipo di materia prima:

a)

il biocarburante convenzionale (prodotto soprattutto con mais e chiamato etanolo di mais) che viene definito un carburante rinnovabile derivato dall’amido di mais prodotto da impianti di cui è stata avviata la costruzione dopo la data di entrata in vigore dell’Energy Independence and Security Act nel dicembre 2007 (5) e che in futuro dovranno realizzare una riduzione del 20 % delle emissioni di gas serra («GHG») rispetto al ciclo di vita delle emissioni di riferimento GHG della benzina e del diesel;

b)

il biocarburante avanzato, definito un carburante rinnovabile diverso dall’etanolo derivato dall'amido di mais, viene prodotto da biomasse rinnovabili; il ciclo di vita delle sue emissioni GHG, secondo quanto disposto dall’ente amministratore della legge sulla politica energetica (Energy Policy Act — EPA) le rende inferiori almeno del 50 % alle emissioni GHG di riferimento. Il termine comprende anche i «biocarburanti cellulosici» come il bioetanolo e il «diesel basato sulla biomassa.» Il programma per i biocarburanti avanzati comprende il piano per i biocarburanti cellulosici, il diesel basato sulla biomassa e i biocarburanti avanzati non differenziati.

(40)

Più specificamente, il biocarburante cellulosico (6) viene definito un combustibile rinnovabile derivato da qualsiasi cellulosa, emicellulosa o lignina che deriva da biomasse rinnovabili; il ciclo di vita delle sue emissioni GHG, secondo quanto disposto dall’ente amministratore della legge sulla politica energetica («EPA»), le rende inferiori almeno del 60 % alle emissioni GHG di riferimento. Tra i biocarburanti cellulosici si annovera il bioetanolo. Esistono ricerche e progetti pilota ampiamente sostenuti dal governo federale statunitense per la produzione di biocarburanti avanzati e in particolare di bioetanolo cellulosico, prodotti soprattutto da scarti agricoli e forestali. Secondo i dati disponibili pubblicamente negli Stati Uniti e quanto dichiarato da alcuni funzionari di questo paese (7) la produzione di questo tipo di biocarburante, nel 2014, raggiungerà circa 4 miliardi di litri, per superare i 50 miliardi di litri entro il 2021. La produzione di bioetanolo cellulosico è stata trascurabile nel periodo dell’inchiesta.

(41)

Nel periodo dell’inchiesta il mais ha rappresentato la principale materia prima utilizzata negli USA, mentre la principale materia prima usata nell’Unione è il frumento.

(42)

L’inchiesta ha dimostrato che generalmente il bioetanolo viene venduto puro a operatori commerciali/soggetti che lo miscelano (8) con la benzina, soprattutto per produrre miscele ad alto tenore che vengono esportate o vendute nel mercato interno per l’ulteriore miscelazione e il consumo. La miscelazione non è un’attività molto complessa e può essere effettuata in serbatoi speciali aggiungendo le percentuali desiderate di bioetanolo e benzina.

(43)

Per identificare i vari tipi di bioetanolo e di miscele di bioetanolo utilizzate in tutto il mondo, le miscele di etanolo combustibile sono contrassegnate da numeri preceduti dalla lettera «E» che indicano la percentuale di etanolo combustibile contenuta nella miscela. Per esempio, l’E85 è composto da etanolo anidro all’85 % e benzina al 15 %. Le miscele a basso tenore di etanolo, dall’E5 all’E25, sono note anche come miscele benzina-alcole, benché a livello internazionale l’uso più comune del termine benzina-alcole si riferisca alla miscela E10. Le miscele E10 o inferiori venivano utilizzate in più di 20 paesi in tutto il mondo prima del 2011; in questo gli USA hanno svolto un ruolo leader, dal momento che quasi tutta la benzina venduta al dettaglio nel 2010 era miscelata con etanolo al 10 %.

(44)

L’inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di bioetanolo vengono considerati biocarburanti nell’ambito del vigente RFS1 (National Renewable Fuel Standard program –— Programma di standard nazionali per i carburanti rinnovabili) istituito nel quadro della legge del 2005 sulla politica energetica (Energy Policy Act), che ha modificato la legge sull’aria pulita (Clean Air Act) istituendo il primo standard nazionale per i carburanti rinnovabili. Il congresso statunitense ha attribuito all’agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) il mandato di coordinarsi con il ministero dell’energia, il ministero dell’agricoltura e le parti interessate per elaborare e attuare questo programma.

(45)

In seguito alla politica energetica adottata negli USA, dal 2005 questo paese è diventato il maggior produttore mondiale di bioetanolo e ha fornito il 57,5 % della produzione globale. Nel 2009, i requisiti stabiliti nel quadro dell’EPA hanno garantito una produzione di almeno 11 miliardi di galloni USA di carburanti rinnovabili, per rispettare in particolare gli obiettivi fissati dalla legge sull’Indipendenza e la sicurezza energetica (Energy Independence and Security Act) del 2007. L’ampia produzione ha consentito inoltre ai produttori degli Stati Uniti di divenire esportatori di bioetanolo in altri mercati, compresa l’Unione.

(46)

Sulla base di fonti ufficiali, informazioni di mercato e dati pubblici (9), tutti i tipi di bioetanolo e il bioetanolo contenuto nelle miscele, ossia le miscele di bioetanolo con benzina minerale, secondo quanto indicato al precedente considerando 43, che vengono prodotti e venduti negli USA ed esportati, sono ritenuti carburanti di bioetanolo e fanno parte di un pacchetto legislativo sull’efficienza energetica, l’energia rinnovabile e i carburanti alternativi negli USA.

(47)

A quanto risulta, tutti i tipi di bioetanolo e il bioetanolo contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.

(48)

Alcune delle parti hanno sostenuto che la definizione del prodotto in esame non era chiara, soprattutto perché non consentiva di distinguere il bioetanolo utilizzato come carburante da quello destinato ad altri usi. Secondo loro quindi l’inchiesta avrebbe dovuto trattare l’etanolo per tutti gli usi e quello proveniente da tutte le diverse fonti, tra cui l’etanolo sintetico, che è in concorrenza con il bioetanolo per usi industriali.

(49)

Un’altra parte ha dichiarato il contrario, ossia che l’inchiesta avrebbe dovuto trattare soltanto il bioetanolo utilizzato come carburante, escludendo il bioetanolo per usi industriali.

(50)

In tale contesto, si è osservato che il prodotto in esame deve essere definito soprattutto a seconda delle sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e non a seconda degli usi o delle applicazioni. Un prodotto per cui esistano applicazioni diverse può certamente avere caratteristiche di base uguali o simili indipendentemente dall’utilizzo successivo, e a certe condizioni potrebbe essere necessario approfondire l’analisi della definizione del prodotto e del suo campo di utilizzo alla luce della specificità dell’industria e del mercato.

(51)

Nel caso specifico è risultato evidente che l’avviso di apertura non intendeva includere l’etanolo sintetico nella definizione del prodotto. L’etanolo sintetico ha caratteristiche diverse dal bioetanolo e non corrisponde ai criteri citati per la definizione del prodotto in esame. Nessun produttore attivo soprattutto nella fabbricazione di tale prodotto ha preso parte all’inchiesta. Quindi, l’etanolo sintetico non può essere incluso nella definizione del prodotto in esame e rimane fuori dal campo dell’inchiesta. Contrariamente a quanto hanno suggerito alcune parti, questo chiarimento non comporta la modifica dell’ambito dell’inchiesta o della definizione del prodotto in esame e non ha alcuna incidenza sulla qualità dei dati utilizzati.

(52)

Il bioetanolo utilizzato come carburante e il bioetanolo destinato ad altre applicazioni possono presentare caratteristiche simili. Tuttavia, nel corso dell’inchiesta, il dumping è stato esaminato a livello degli operatori degli Stati Uniti che hanno prodotto o miscelato bioetanolo utilizzato come carburante, vale a dire bioetanolo destinato ad essere integrato in una miscela di carburante. L’inchiesta presso i produttori dell’Unione si è inoltre concentrata esclusivamente sul bioetanolo utilizzato come carburante. Di conseguenza, il bioetanolo destinato ad applicazioni diverse dal carburante non dovrebbe essere coperto dalla presente inchiesta.

(53)

Gli importatori che non utilizzeranno il bioetanolo importato dagli Stati Uniti come carburante hanno la possibilità di presentare una dichiarazione conformemente alle disposizioni relative alla destinazione particolare contenute negli articoli da 291 a 300 delle disposizioni d’applicazione del Codice delle dogane dell’Unione (10).

2.2.   Prodotto simile

(54)

È emerso che il bioetanolo prodotto dall’industria dell’Unione e venduto nel mercato dell’Unione presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base simili a quelle del bioetanolo esportato dagli USA verso l’Unione.

(55)

Come risulta dal precedente considerando 39, il bioetanolo può essere prodotto da diverse materia prime. L’inchiesta tuttavia non ha mostrato che le materie prime utilizzate avrebbero causato differenze nel prodotto finale. È emerso che il prodotto in esame fabbricato negli USA, in particolare a partire dal mais, ed esportato nell’Unione è intercambiabile con quello fabbricato e venduto nell’Unione da produttori dell’Unione. Inoltre, non ci sono differenze significative negli usi e nella percezione degli operatori e degli utilizzatori nel mercato del bioetanolo.

(56)

È confermato pertanto che il bioetanolo prodotto e venduto nell’Unione e il prodotto in esame esportato dagli USA sono da considerare simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(57)

Alcuni produttori americani inclusi nel campione hanno sostenuto che il bioetanolo prodotto e venduto sul mercato degli Stati Uniti non è simile al prodotto in esame, poiché non corrisponde strettamente alla definizione del prodotto che figura nell’avviso di apertura. Effettivamente, i tipi di bioetanolo venduti sul mercato degli Stati Uniti hanno un tenore di acqua superiore alla soglia dello 0,3 % e corrispondono alla norma americana (ASTM) piuttosto che alla norma EN 15376.

(58)

L’inchiesta ha tuttavia mostrato che il bioetanolo prodotto per essere venduto sul mercato degli Stati Uniti presenta essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base del prodotto in esame. L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che il prodotto simile non deve necessariamente essere simile sotto tutti gli aspetti, ma può essere un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato. È questo il caso del bioetanolo venduto sul mercato degli Stati Uniti e del bioetanolo esportato verso l’Unione. Esistono precedenti in cui i prodotti sono stati considerati come simili al prodotto in esame malgrado alcune differenze (11).

(59)

Si è quindi deciso di rivedere la conclusione provvisoria e di considerare che il bioetanolo corrispondente alla norma ASTM venduto sul mercato degli Stati Uniti e il prodotto in esame sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Introduzione

(60)

Come chiarito nei precedenti considerando da 6 a 16, al fine di esaminare l’eventuale esistenza del dumping, l’inchiesta verte da un lato sui produttori di bioetanolo e, dall’altro, sugli operatori commerciali/miscelatori che esportavano il prodotto in esame nel mercato dell’Unione.

(61)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile, il nome del paese fornitore interessato.

(62)

Alcuni produttori hanno affermato che era possibile identificare i loro prodotti e ricostruire il loro percorso quando erano venduti ad operatori degli Stati Uniti per l’esportazione, in particolare verso l’Unione. Essi hanno fatto riferimento alla procedura di certificazione prevista dalla direttiva sulle energie rinnovabili, ma non sono stati in grado di stabilire, in particolare, il collegamento tra le loro vendite sul mercato USA e le esportazioni verso l’UE realizzate da altri operatori. Come indicato ai considerando 12 e 63, questi produttori non erano neppure a conoscenza del livello dei prezzi all’esportazione vero l’Unione.

(63)

Nella fattispecie, si è constatato che la struttura dell’industria del bioetanolo e il modo in cui il prodotto in esame era fabbricato e venduto nel mercato degli Stati Uniti ed esportato nell’Unione rendevano impraticabile la determinazione di margini di dumping individuali per i produttori USA. Più specificamente, i produttori del campione USA non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione e gli operatori commerciali/miscelatori che sono stati sottoposti all’inchiesta si procuravano il bioetanolo presso vari produttori, lo miscelavano e lo vendevano, in particolare esportandolo nell’Unione; non è quindi possibile, contrariamente a quanto affermato dalle parti sopra citate, ricostituire individualmente il percorso di tutti gli acquisti e confrontare i valori normali con i prezzi all’esportazione corrispondenti e non è possibile identificare il produttore al momento dell’esportazione verso l’Unione. In altre parole, ogni carico destinato all’UE conteneva bioetanolo prodotto da diversi produttori USA e non unicamente da produttori inclusi nel campione USA. L’inchiesta ha inoltre mostrato che il livello di prezzo fatturato dai produttori inclusi nel campione USA ai loro clienti negli Stati Uniti non corrispondeva al prezzo pagato o da pagare per il prodotto in esame quando era esportato verso l’Unione.

(64)

Di conseguenza, si è ritenuto necessario stabilire un margine di dumping a livello nazionale.

3.2.   Valore normale

(65)

Per determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo verificato se le vendite interne del prodotto in esame a clienti indipendenti effettuate dai due operatori commerciali/miscelatori che hanno collaborato costituivano volumi rappresentativi, vale a dire se il volume totale di queste vendite rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(66)

Considerando che le vendite del prodotto simile nel mercato interno sono state effettuate in quantità sufficienti, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo pagato o da pagare ai due operatori commerciali/miscelatori sopramenzionati, nel corso di operazioni commerciali normali, da clienti indipendenti negli Stati Uniti.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(67)

Gli operatori commerciali/miscelatori che hanno collaborato hanno fornito dati che hanno consentito di determinare un prezzo all’esportazione sulla base dei loro prezzi effettivamente pagati o da pagare, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Nel caso delle operazioni vertenti su importazioni nell’Unione effettuate attraverso una società commerciale collegata, il prezzo all’esportazione è stato costruito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(68)

Per quanto riguarda le vendite realizzate attraverso l’operatore commerciale collegato, stabilito in Svizzera, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali non sono state detratte dal prezzo all’esportazione, poiché esse non sono state considerate come costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita nell’Unione. L’inchiesta ha mostrato che l’attività principale dell’operatore commerciale collegato consisteva nel gestire la tesoreria per l’unità commerciale «zucchero», alla quale appartengono i biocarburanti, e nel garantire la copertura dei rischi inerenti alle attività agricole mediante la conclusione di contratti derivati, sia fuori mercato che sui mercati finanziari organizzati.

(69)

Alcuni produttori americani hanno sostenuto che le istituzioni seguivano la prassi costante di prendere come prezzo all’esportazione per il calcolo del dumping il prezzo di vendita fatturato dall’esportatore al primo cliente indipendente. In questo caso, tale prezzo sarebbe il prezzo di vendita praticato dai produttori degli Stati Uniti nei confronti degli operatori commerciali/miscelatori indipendenti del loro paese. Tuttavia, com’è stato chiarito ai precedenti considerando 62 e 63, nessun produttore americano di bioetanolo ha esportato il prodotto in esame nell’Unione, né era a conoscenza del prezzo delle esportazioni verso l’Unione. Di conseguenza, il loro prezzo interno non può essere utilizzato perché non si tratta del prezzo all’esportazione pagato o da pagare per il prodotto in esame nell’Unione. Questa argomentazione non può quindi essere accolta.

3.4.   Confronto

(70)

Il confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo all’esportazione medio ponderato per tipo di prodotto stabilito per gli operatori commerciali/miscelatori che hanno collaborato è stato effettuato a livello franco fabbrica, tenendo conto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze constatate nei fattori di cui è stata dimostrata l’influenza sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Uno degli operatori commerciali/miscelatori ha preteso che i dati relativi alle vendite sul mercato interno non erano rappresentativi. Considerando che gli operatori commerciali/miscelatori non hanno comunicato dati sull’insieme delle vendite interne, il calcolo è stato effettuato sulla base dei dati forniti nelle risposte al questionario e durante le visite in loco.

(71)

Uno degli operatori commerciali/miscelatori ha sostenuto che il calcolo delle vendite interne dovrebbe basarsi sui dati relativi al mercato a pronti del NYMEX. La Commissione ritiene che i dati verificati provenienti dai due operatori commerciali/miscelatori siano più affidabili.

(72)

A tale scopo, si è debitamente tenuto conto, sottoforma di adeguamenti, delle differenze nelle spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e degli eventuali costi accessori.

(73)

Il prodotto in esame e il prodotto simile presentano la particolarità che gli operatori commerciali/miscelatori hanno ricevuto, durante il periodo dell’inchiesta, una sovvenzione principalmente sotto forma di crediti di accisa sulle loro vendite di miscele di bioetanolo. Il metodo utilizzato per stabilire il valore normale e il prezzo all’esportazione è un metodo che tiene conto pienamente dei prezzi di vendita effettivi, sia nel mercato interno che all’esportazione, degli operatori commerciali/miscelatori. Di conseguenza, un confronto tra le vendite realizzate dagli operatori commerciali/miscelatori nel mercato degli Stati Uniti e i prezzi praticati dagli operatori commerciali/miscelatori per le esportazioni nell’UE, al fine di calcolare il livello di dumping sul prodotto in esame, elimina gli effetti eventuali della sovvenzione sui prezzi, poiché tale sovvenzione influenza nella stessa misura le vendite interne e le vendite all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta. Un operatore economico/miscelatore ha affermato di non aver ricevuto sovvenzioni per le sue vendite interne. Non ha tuttavia fornito prove a sostegno della sua affermazione che, d’altro canto, si concilia difficilmente con le informazioni comunicate dalle autorità USA in merito all’utilizzazione della sovvenzione.

3.5.   Dumping

(74)

Come prevede l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto è stato confrontato al prezzo all’esportazione medio ponderato del tipo corrispondente del prodotto in esame. Sulla base di tale confronto, si è constatato che gli operatori commerciali/miscelatori indipendenti avevano effettivamente adottato pratiche di dumping.

(75)

Il margine di dumping medio ponderato del 9,5 % è stato stabilito sulla base dei dati aggregati degli operatori commerciali/miscelatori che hanno collaborato e corrisponde al margine di dumping stabilito a livello nazionale per gli Stati Uniti.

(76)

Alcuni produttori americani inseriti nel campione hanno fatto sapere che in caso di istituzione di misure antidumping definitive, si aspettavano di ottenere l’aliquota del dazio individuale. Alla luce del contenuto dei considerando da 6 a 16 e del ragionamento esposto nei considerando da 60 a 64, tale richiesta non può essere accolta: l’inchiesta ha infatti confermato che per questi operatori, in particolare per il fatto che essi non hanno effettuato alcuna esportazione verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta, non era possibile ricostruire il percorso dei loro prodotti esportati verso l’Unione, né essi avevano in generale alcuna idea della data delle esportazioni o del prezzo pagato o da pagare dagli importatori dell’Unione. Di conseguenza, non era possibile stabilire per loro in modo affidabile un prezzo all’esportazione e un margine di dumping.

(77)

Alcuni produttori hanno chiesto ulteriori informazioni sul calcolo del dumping effettuato per quanto riguarda i due operatori commerciali/miscelatori che hanno collaborato. A tale proposito è opportuno considerare che, da un lato, le informazioni richieste contengono elementi che rientrano nel segreto commerciale e non possono quindi essere comunicate a parti diverse dalla parte interessata e, d’altro lato, che le istituzioni seguono la prassi costante di comunicare a tutte le parti il metodo generale seguito per determinare il dumping senza i dati individuali utilizzati nei calcoli. Tale metodo è stato descritto nel documento di informazione generale inviato a tutte le parti.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(78)

La produzione dell’Unione è stata stabilita sulla base di una relazione sul mercato inviata dal denunciante durante l’inchiesta. La produzione totale dell’Unione per il prodotto simile, così come indicata nella relazione, è stata confrontata con le informazioni fornite da 17 produttori dell’Unione che hanno collaborato. È stata constatata una piccola differenza di circa il 5 % tra i due gruppi di dati. Ciò si spiega con il fatto che diversi produttori dell’Unione di dimensioni relativamente piccole e che non hanno collaborato non hanno comunicato informazioni sulla produzione. Su questa base, la produzione totale dell’Unione è stata stimata a 3,42 milioni di tonnellate durante il periodo dell’inchiesta. I produttori dell’Unione che rappresentano la produzione totale dell’Unione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno pertanto d’ora in poi denominati «industria dell’Unione».

4.2.   Consumo dell’Unione

(79)

Il consumo dell’Unione è stato stabilito sulla base della produzione totale dell’Unione, alla quale è stato aggiunto il volume delle importazioni originarie dei paesi terzi, determinato sulla base delle migliori statistiche disponibili, da cui sono stati detratti la variazione degli stock e le esportazioni dell’industria dell’Unione, secondo le cifre comunicate da quest’ultima. Alcune parti hanno sostenuto che le statistiche utilizzate per stabilire il consumo non erano complete poiché non sono state prese in considerazione grandi importazioni di bioetanolo provenienti da altri paesi terzi, in particolare durante il periodo dell’inchiesta. Hanno inoltre sostenuto che il volume delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti era stato sovrastimato dalla Commissione e che le cifre relative al consumo e alla quota di mercato non erano pertanto affidabili.

(80)

Questi argomenti sono stati analizzati e confrontati con le informazioni disponibili. Per quanto riguarda le importazioni originarie di altri paesi, le parti non hanno fornito alcun elemento di prova concernente i volumi delle importazioni del prodotto in esame. Malgrado ciò, le importazioni originarie di altri paesi sono state prese in considerazione nella stima delle importazioni. D’altro canto, dal momento che è stato evidenziato un errore materiale della stima del volume importazioni provenienti dagli Stati Uniti durante il periodo dell’inchiesta, tale volume è stato rivalutato e se necessario adeguato. Ciò non ha tuttavia alcun impatto sulle conclusioni delle valutazioni del pregiudizio e del nesso di causalità.

(81)

Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame, è opportuno sottolineare che non vi è un codice specifico nella nomenclatura combinata per tale prodotto. Inoltre, i codici della nomenclatura combinata sotto i quali il prodotto in esame può essere dichiarato alle autorità doganali comprendono altri prodotti, oltre al prodotto in esame.

(82)

Per quanto riguarda le importazioni di miscele di bioetanolo, le risposte (verificate) al questionario fornite dagli importatori indipendenti hanno evidenziato che la maggior parte delle importazioni è stata dichiarata in dogana sotto il codice TARIC 3824909799. Il volume delle importazioni non può tuttavia essere ottenuto direttamente da Eurostat poiché questo codice TARIC comprende, oltre al prodotto in esame, diversi prodotti chimici.

(83)

Per quanto riguarda le importazioni dichiarate sotto i codici 2207 10 00 e 2207 20 00 della nomenclatura combinata, non è stato possibile stabilire una distinzione tra il prodotto in esame e altri prodotti non coperti dall’inchiesta, in mancanza di informazioni sufficienti sul prodotto importato.

(84)

Di conseguenza, in mancanza di informazioni complete in Eurostat sulle importazioni, si è deciso di utilizzare anche altre fonti di informazioni ai fini della determinazione delle importazioni del prodotto in esame nel mercato dell’Unione.

(85)

Si è ritenuto che la base più affidabile per ottenere la migliore stima delle importazioni del prodotto in esame originario degli USA fossero le statistiche fornite dalla International Trade Commission (ITC) di questo paese. I volumi delle esportazioni dichiarate corrispondono ai codici della tariffa doganale americana 22071060 e 22072000.

(86)

È stato adottato un approccio ragionevole per stimare tali importazioni e tutte le quantità dichiarate dalla International Trade Commission sono state prese in considerazione per la determinazione delle esportazioni americane nel mercato dell’Unione.

(87)

La stima delle importazioni nell’Unione originarie del Brasile si è basata sulle fonti di informazione seguenti: le relazioni pubblicate dalla Renewable Fuels Agency del Regno Unito (agenzia competente in materia di carburanti rinnovabili) per le importazioni nel Regno Unito e i dati estratti dalla base di dati doganali particolareggiati sulle importazioni forniti dai Paesi Bassi, dalla Svezia, dalla Finlandia e da Eurostat. Per i Paesi Bassi, la Svezia e la Finlandia, il volume delle importazioni è stato stimato sulla base dei nomi degli importatori e degli esportatori e della descrizione del prodotto, quando questi elementi erano disponibili. È stato adottato un atteggiamento prudenziale nella stima di queste importazioni. Tutte le quantità dichiarate sono state prese in considerazione per il calcolo delle importazioni.

(88)

Infine, si è utilizzato anche Eurostat per stimare le importazioni residuali nell’Unione per gli Stati membri diversi da quelli menzionati al precedente considerando 87. È stato effettuato un adeguamento dei volumi d’importazione in funzione della percentuale di bioetanolo utilizzata come carburante nell’Unione. La fonte di questo adeguamento può essere reperita nella denuncia. La percentuale in questione è stata ottenuta a partire dal bilancio dell’alcool etilico pubblicato ogni anno dalla Commissione europea (12). La percentuale di bioetanolo utilizzata come carburante nell’Unione era del 54 % nel 2008, del 66 % nel 2009 e del 68 % nel 2010. La percentuale del 2010 è stata utilizzata al fine di stimare le importazioni corrispondenti effettuate durante il periodo dell’inchiesta.

(89)

Per la stima delle importazioni di altra origine, le fonti di informazione utilizzate sono state Eurostat e i dati estratti dalla base di dati doganali particolareggiati sulle importazioni forniti dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dalla Finlandia. È stata utilizzata la stessa metodologia per determinare le importazioni brasiliane.

(90)

Per quanto riguarda il calcolo del prezzo unitario medio CIF per le importazioni provenienti dagli USA e dal Brasile, la fonte delle informazioni sono i dati estratti dalla base di dati doganali particolareggiati sulle importazioni forniti dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dalla Finlandia. Per gli Stati Uniti, sono stati utilizzati anche i dati ricavati dalle risposte (verificate) al questionario e inviate dagli importatori indipendenti. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i prezzi medi CIF per il 2008 e il 2009 sono stati stimati sulla base del prezzo medio comunicato dalla ITC americana per gli anni in questione, espresso in rapporto al prezzo unitario medio CIF ottenuto per il 2010.

(91)

La variazione degli stock è stata stabilita sulla base delle informazioni sull’industria dell’Unione fornite dal denunciante.

(92)

Su questa base, il consumo dell’Unione ha avuto la seguente evoluzione:

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Produzione totale dell’Unione (in tonnellate) (A)

2 153 118

2 797 948

3 274 665

3 389 503

Totale delle importazioni provenienti da paesi terzi, compreso il paese in esame (in tonnellate) (B)

1 252 705

1 130 703

859 605

1 031 226

Totale delle esportazioni dell’industria dell’Unione verso paesi terzi (in tonnellate) (C)

26 263

41 023

53 085

59 633

Variazione degli stock (13) (in tonnellate) (C)

0

4 730

–8 415

–5 458

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

3 379 559

3 882 897

4 089 600

4 366 554

Indice: 2008 = 100

100

115

121

129

Fonti:

(A) relazione sul mercato; (B) Eurostat, International Trade Commission degli Stati Uniti, Renewable Fuels Agency del Regno Unito e base di dati doganali sulle importazioni dei Paesi Bassi, della Svezia e della Finlandia; (C) denuncia, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, informazioni sull’industria dell’Unione fornite nella denuncia.

(93)

Nel corso del periodo considerato, il consumo dell’Unione è sensibilmente aumentato, (+ 29 %). Questo aumento è stato stimolato dall’attuazione, negli Stati membri, della direttiva sulle energie rinnovabili che ha stabilito obiettivi di crescita per quanto riguarda l’utilizzazione di energie rinnovabili.

4.3.   Importazioni nell’Unione provenienti dal paese in esame

4.3.1.   Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni provenienti dal paese in esame

(94)

In termini di volume, di quote di mercato e di prezzo, le importazioni nell’Unione provenienti dagli Stati Uniti hanno avuto la seguente evoluzione nel corso del periodo considerato:

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Volume delle importazioni provenienti dagli USA (in tonnellate) (A)

63 406

53 332

348 868

686 185

Indice: 2008 = 100

100

84

550

1 082

Quota di mercato (%)

1,9

1,4

8,5

15,7

Indice: 2008 = 100

100

73

454

837

Prezzo medio in EUR/tonnellate (B)

590,6

552,5

542,5

626,7

Indice: 2008 = 100

100

94

92

106

Fonti:

(A) volume delle esportazioni dichiarato dalla International Trade Commission degli Stati Uniti; (B) base di dati doganali sulle importazioni dei Paesi Bassi, della Svezia e della Finlandia, risposta al questionario (verificata) di un importatore indipendente.

(95)

Le importazioni provenienti dagli USA sono notevolmente aumentate in volume, passando da 63 406 tonnellate a 686 185 tonnellate durante il periodo considerato. Inoltre, la quota di mercato detenuta dagli esportatori americani nell’Unione è sensibilmente aumentata, passando dall’1,9 % al 15,7 % in questo periodo.

(96)

Anche se i prezzi medi delle esportazioni provenienti dagli Stati Uniti sono aumentati del 6 % durante il periodo considerato, i prezzi praticati dagli esportatori americani sono stati sistematicamente inferiori alla media dei prezzi dei produttori dell’Unione, come chiarito al successivo considerando 117. Questa sistematica sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori americani spiega la forte progressione della loro quota di mercato nel corso del periodo considerato.

4.3.2.   Sottoquotazione dei prezzi delle importazioni provenienti dal paese in esame

(97)

Ai fini della valutazione della sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell’inchiesta, i prezzi di vendita medi ponderati per tipo di prodotto fatturati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione a clienti indipendenti nel mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica, sono stati confrontati ai prezzi medi ponderati corrispondenti per tipo di prodotto fatturati dagli esportatori americani al primo cliente indipendente nel mercato dell’Unione, stabiliti su una base CIF. Al fine di permettere un confronto di prezzi equo, sono stati applicati ai prezzi americani gli adeguamenti appropriati per tener conto dei dazi doganali esistenti e dei costi successivi all’importazione.

(98)

I risultati di questo confronto, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, evidenziano una sottoquotazione di prezzi costante dell’ordine del 5,6 % in media. Questa sottoquotazione dei prezzi indica la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni provenienti dal paese in esame nel mercato dell’Unione, in particolare durante il periodo dell’inchiesta.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Note preliminari

(99)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’impatto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici che consentono di valutare la situazione di questa industria durante il periodo considerato.

(100)

L’analisi del pregiudizio per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, come la produzione, le capacità di produzione e la loro utilizzazione, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, gli stock, l’occupazione, la produttività e la portata del margine di dumping, si basa sui dati concernenti l’industria dell’Unione nel suo insieme forniti da ePURE.

(101)

L’analisi del pregiudizio per quanto riguarda gli indicatori microeconomici, come i prezzi, la redditività, il flusso di liquidità, gli investimenti, il rendimento degli investimenti, la capacità di mobilitare capitale, i salari e gli stock, è stata fatta sulla base dei dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nelle loro risposte (verificate) al questionario.

(102)

L’industria del bioetanolo è ancora in fase di avvio nell’Unione. Le società hanno recentemente investito in nuovi impianti di produzione o hanno ampliato le capacità esistenti al fine di rispondere alla domanda crescente dell’Unione. Il fatto che nuovi produttori abbiano avviato la loro produzione durante il periodo considerato ha generato un’evoluzione positiva di indicatori come la produzione, le capacità di produzione, il volume delle vendite e l’occupazione.

(103)

L’inchiesta ha inoltre mostrato che questo tipo di industria ha bisogno di un certo tempo, dai due ai tre anni a partire dalla data di avvio, per raggiungere un livello normale di produzione.

4.4.2.   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione delle capacità

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

2 153 118

2 797 948

3 274 665

3 389 503

Indice: 2008 = 100

100

130

152

157

Capacità di produzione (in tonnellate)

3 443 766

3 992 640

4 670 076

4 734 915

Indice: 2008 = 100

100

116

136

137

Utilizzazione delle capacità (%)

63

70

70

72

Indice: 2008 = 100

100

112

112

114

Fonte:

dati sull’industria dell’Unione forniti dal denunciante.

(104)

L’adozione della direttiva sulle energie rinnovabili è stata seguita da un aumento sensibile della produzione dell’Unione (circa + 57 %) nel corso del periodo considerato. Dal 2008 al 2010, la produzione dell’Unione è progredita del 36 %, ma in seguito la crescita è diminuita in modo significativo ed è stata solo del 3,5 % durante il periodo dell’inchiesta rispetto al 2010.

(105)

Le capacità di produzione sono aumentate del 37 % durante il periodo considerato e hanno seguito la stessa tendenza della produzione.

(106)

L’utilizzazione delle capacità è aumentata del 14 % durante il periodo considerato e questo aumento si è verificato all’inizio dello stesso periodo. Considerando che alcuni produttori dell’Unione erano in fase di avvio nel 2009, ci si aspettava che l’utilizzazione delle capacità continuasse a progredire, poiché occorrono normalmente dai due ai tre anni a partire dalla data di avvio per raggiungere un livello normale di produzione, come è stato spiegato nel precedente considerando 103. Ciò non si è tuttavia verificato.

(107)

L’inchiesta ha pertanto confermato che varie imprese dell’UE hanno iniziato le loro attività all’inizio o durante il periodo considerato a seguito della prevista pubblicazione della direttiva sulle energie rinnovabili, per cui si è constatata un’evoluzione favorevole, in particolare per gli indicatori di pregiudizio, soprattutto sino al 2010. Ma la situazione sul mercato dell’Unione è cambiata quando le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli Stati Uniti sono considerevolmente aumentate nel 2010 e la crescita prevista dell’attività durante il periodo dell’inchiesta non si è concretizzata.

4.4.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Volume delle vendite (in tonnellate)

2 035 367

2 650 526

3 117 410

3 229 326

Indice: 2008 = 100

100

130

152

159

Quota di mercato (%)

60,2

68,3

76,2

74,0

Indice: 2008 = 100

100

113

126

122

Fonte:

dati sull’industria dell’Unione forniti dal denunciante.

(108)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 59 % e la quota di mercato è aumentata di 13,8 punti percentuali durante il periodo considerato. Il volume delle vendite è aumentato costantemente tra il 2008 e il 2010, ma tra il 2010 e il periodo dell’inchiesta è progredito meno del consumo, che è aumentato in questo periodo del 6,8 %.

(109)

Inoltre, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata sino al 2010 e poi è diminuita durante il periodo dell’inchiesta. Tra il 2010 e il periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione ha perduto 2,2 punti percentuali, mentre le importazioni provenienti dagli Stati Uniti hanno raddoppiato la loro quota di mercato, guadagnando 7,2 punti percentuali.

4.4.4.   Crescita

(110)

Il consumo dell’Unione è notevolmente aumentato (+ 29,2 %) durante il periodo considerato. Anche se il volume delle vendite e la quota di mercato sono a loro volta aumentati durante questo periodo, l’industria dell’Unione non ha tratto pieno vantaggio da questa crescita del consumo, in particolare a partire dal 2010. Dal 2010 e sino al periodo dell’inchiesta, la crescita del volume delle vendite dell’industria dell’Unione è rallentata e la sua quota di mercato è diminuita rispetto agli anni precedenti.

(111)

Varie parti hanno sostenuto che il profilo di crescita di alcuni indicatori durante il periodo considerato non rifletteva la situazione di un’industria che ha subito un pregiudizio. Tuttavia, come chiarito in precedenza, l’inchiesta ha rivelato che il rallentamento della crescita dell’industria dell’Unione nel 2010 e durante il periodo dell’inchiesta ha coinciso con il rapido aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dagli USA.

4.4.5.   Occupazione e produttività

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Numero di lavoratori

2 331

2 419

2 523

2 552

Indice: 2008 = 100

100

104

108

109

Produttività

(unità/lavoratore)

924

1 157

1 298

1 328

Indice: 2008 = 100

100

125

141

144

Fonte:

dati sull’industria dell’Unione forniti dal denunciante.

(112)

L’occupazione è aumentata del 9 % nel periodo considerato. Più specificamente, è aumentata dell’8 % dal 2008 al 2010 ma solo dell’1 % durante il periodo dell’inchiesta. Questa evoluzione riflette quella delle capacità e della produzione nell’Unione.

(113)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione è stata misurata come la produzione per persona occupata in un anno. Essa è aumentata in modo significativo nel corso del periodo considerato (+ 44 %), riflettendo in tal modo l’effetto di apprendimento e dell’aumento di efficacia durante e dopo la fase di avvio.

4.4.6.   Entità del margine di dumping reale

(114)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame, l’impatto dei margini di dumping stabiliti durante il periodo dell’inchiesta sull’industria dell’Unione non può essere considerato trascurabile.

4.4.7.   Recupero dagli effetti di dumping precedenti

(115)

Questa questione non è pertinente nella fattispecie, in mancanza di effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.4.8.   Prezzi unitari medi dell’industria dell’Unione

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Prezzi unitari (EUR)

702,59

634,88

657,41

768,59

Indice: 2008 = 100

100

90

94

109

Fonte:

risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(116)

I prezzi dell’industria dell’Unione sono globalmente aumentati del 9 % durante il periodo considerato. Sono diminuiti nel 2009 rispetto al 2008, ma sono poi progressivamente aumentati sino alla fine del periodo dell’inchiesta. L’inchiesta ha tuttavia mostrato che gli aumenti dei prezzi non sono stati tali da consentire all’industria dell’Unione di coprire i suoi costi. Lo scarto tra i prezzi di vendita e i costi è continuato ad aumentare, in particolare durante il periodo dell’inchiesta. Questa situazione coincide con la maggiore presenza sul mercato dell’Unione di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dagli Stati Uniti.

(117)

L’inchiesta ha mostrato che i prezzi dell’industria dell’Unione sono rimasti superiori (sino a + 23 %) a quelli delle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA nel corso del periodo considerato.

4.4.9.   Redditività, flusso di liquidità, investimenti, rendimento degli investimenti e capacità di mobilitare capitali

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Utile netto al lordo delle imposte (EUR)

–33 305 225

1 343 823

–33 932 738

–82 070 168

Indice: 2008 = – 100

– 100

4

– 102

– 246

Redditività delle vendite dell’Unione (% vendite nette)

–11,65

0,33

–5,72

–9,74

Indice: 2008 = – 100

– 100

3

–49

–84

Flusso di liquidità (EUR)

–2 528 061

34 783 260

48 733 697

36 832 646

Indice: 2008 = – 100

– 100

1 376

1 928

1 457

Flusso di liquidità in % delle vendite dell’Unione a parti non collegate

–0,9

8,7

8,2

4,4

Indice: 2008 = – 100

– 100

980

930

494

Investimenti (EUR)

330 441 830

86 279 988

38 710 739

23 018 175

Indice: 2008 = 100

100

26

12

7

Rendimento degli investimenti (%)

–10

2

–88

– 357

Indice: 2008 = – 100

– 100

15

– 870

–3 538

Fonte:

risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(118)

La redditività dell’industria dell’Unione è stata stabilita sia in importi assoluti (utile netto al lordo delle imposte) sia esprimendo l’utile o la perdita netti al lordo delle imposte come percentuale del fatturato generato dalle vendite del prodotto simile. La redditività dell’industria dell’Unione è stata negativa durante il periodo considerato, tranne che nel 2009, anno in cui le imprese del campione hanno raggiunto una situazione di equilibrio.

(119)

Il rendimento degli investimenti ha seguito una tendenza analoga, rimanendo molto al di sotto dei rendimenti necessari per consentire all’industria dell’Unione di sopravvivere.

(120)

I flussi di liquidità sono stati negativi nel 2008, prima di vedere un miglioramento nel 2009 e nel 2010. Nel corso del periodo dell’inchiesta, tuttavia, i flussi di liquidità hanno iniziato a diminuire di nuovo, circostanza che riflette un deterioramento della capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le sue attività.

(121)

L’evoluzione della redditività, dei flussi di liquidità e del rendimento degli investimenti durante il periodo considerato ha limitato la capacità dell’industria dell’Unione di investire nelle sue attività ed ha nuociuto al suo sviluppo, come dimostra chiaramente la riduzione del 93 % degli investimenti nel corso di questo periodo.

4.4.10.   Salari

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Salari (EUR)

45 066 253

57 253 228

68 711 959

76 030 008

Costo medio della manodopera per lavoratore (EUR)

75 691

81 233

88 638

99 646

Indice: 2008 = 100

100

107

117

132

Fonte:

risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(122)

I salari sono aumentati del 32 % nel corso del periodo considerato, e ciò riflette gli aumenti di produttività realizzati dai lavoratori.

4.4.11.   Stock

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Stock di chiusura (in tonnellate)

34 585

24 022

38 649

31 408

Indice: 2008 = 100

100

69

112

91

Stock rispetto alla produzione (%)

8,3

3,5

3,8

2,5

Fonte:

risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(123)

I livelli di stock sono leggermente diminuiti durante il periodo considerato.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(124)

L’inchiesta ha evidenziato che l’aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping sul mercato dell’Unione ha avuto luogo nel 2010, in particolare durante il periodo dell’inchiesta. Durante tale periodo, alcuni indicatori di pregiudizio relativi alla situazione economica dell’industria dell’Unione sono migliorati, ma questo aumento non era in linea con l’aumento del consumo nel periodo considerato e, pertanto, i miglioramenti non sono stati sufficienti a consentire all’industria dell’Unione di sviluppare le sue attività.

(125)

Com’è normale in un’attività nuova e in espansione, taluni indicatori, come il volume delle vendite, la produzione e l’utilizzazione delle capacità hanno avuto un’evoluzione positiva durante il periodo considerato. Ciò si spiega con il fatto che nuovi produttori dell’Unione sono entrati nel mercato in questo periodo. Tuttavia, l’inchiesta ha mostrato che la situazione nel mercato dell’Unione, a partire dal 2010, vale a dire a partire dal massiccio arrivo di importazioni a basso prezzo, non ha consentito ai produttori dell’Unione di raggiungere un livello di attività e di prezzi sufficiente a sviluppare e mantenere gli importanti investimenti realizzati nel corso del periodo considerato.

(126)

Si è constatato che le importazioni a basso prezzo sono state effettuate a prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Il livello dei prezzi non ha consentito a questa industria di coprire i suoi costi e di realizzare i benefici e i flussi di tesoreria necessari allo sviluppo delle sue attività.

(127)

In effetti, gli indicatori di pregiudizio collegati ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come la redditività, i flussi di liquidità e il rendimento degli investimenti, si sono deteriorati o sono rimasti nettamente al di sotto della norma, e ciò ha gravemente limitato la capacità dell’industria dell’Unione di mobilitare capitali e di continuare a investire nelle sue attività.

(128)

Alla luce di quanto precede, si è considerato che, durante il periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio importante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Introduzione

(129)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, del regolamento antidumping di base, si è esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario del paese interessato hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. I fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso momento avrebbero potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione, sono stati a loro volta esaminati in modo che l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse attributo alle importazioni oggetto di dumping.

5.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(130)

Come ricordato in precedenza, il consumo dell’Unione è aumentato in modo significativo durante il periodo considerato, vale a dire del 29,2 %. Tuttavia, le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato sono notevolmente aumentate in volume, e la loro quota di mercato nell’Unione è passata dall’1,9 % all’inizio del periodo considerato al 15,7 % nel corso del periodo dell’inchiesta. Ciò ha posto chiaramente l’industria dell’Unione sotto pressione, particolarmente a partire dal 2010 sino alla fine nel periodo dell’inchiesta, quando queste importazioni sono più che raddoppiate. A partire dal 2010, e in particolare durante il periodo dell’inchiesta, importanti volumi di importazioni a basso prezzo provenienti dagli USA erano presenti nel mercato dell’Unione e sottoquotavano i prezzi dell’industria dell’Unione. Tale situazione non ha consentito all’industria di svilupparsi come previsto durante il periodo dell’inchiesta.

(131)

Alcune parti hanno sostenuto che la situazione dell’industria dell’Unione sia migliorata precisamente tra il 2010 e il periodo dell’inchiesta, vale a dire parallelamente al raddoppio delle importazioni provenienti dagli USA. Come è stato spiegato nei considerando 102 e 107, il fatto che numerosi produttori dell’Unione hanno cominciato ad entrare nel mercato durante il periodo considerato ha generato un’evoluzione positiva di alcuni fattori di pregiudizio, come il volume di produzione e di vendite. Tuttavia, rispetto al 2010, l’industria dell’Unione ha perduto quote di mercato nel corso del periodo dell’inchiesta mentre, nello stesso periodo, il mercato dell’Unione ha visto un forte aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA. L’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi e di una pressione sui prezzi ha portato al deterioramento della situazione finanziaria generale, e in particolare della redditività, dell’industria dell’Unione.

(132)

Le importazioni a basso prezzo hanno pertanto ampiamente contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

5.3.   Effetto di altri fattori

(133)

I fattori noti seguenti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, suscettibili di aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, sono stati esaminati affinché il pregiudizio che essi avrebbero potuto causare non fosse imputato alle importazioni oggetto di dumping: le importazioni originarie di altri paesi, i risultati all’esportazione dell’industria dell’Unione, gli effetti della crisi economica nonché altri fattori come le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, l’evoluzione della domanda e i presunti problemi interni delle imprese che costituiscono l’industria dell’Unione.

5.3.1.   Importazioni provenienti da altri paesi (Brasile)

(134)

Secondo le informazioni disponibili, ad eccezione del Brasile, non vi erano altri paesi che esportavano il prodotto in esame verso l’Unione in quantità significative nel corso del periodo considerato. I prezzi delle importazioni provenienti dal Brasile sono rimasti nettamente inferiori a quelli dei produttori dell’Unione. Tuttavia, le importazioni provenienti dal Brasile hanno mostrato una chiara tendenza alla diminuzione, in volume (– 81 %) e in quota di mercato (– 25,8 %), durante il periodo considerato. Di conseguenza, dato che questi volumi d’importazione sono tornati ad un livello così basso durante il periodo dell’inchiesta, non si può ritenere che essi abbiano interrotto il nesso di causalità tra le importazioni a basso prezzo provenienti dagli USA e il pregiudizio subito dell’industria dell’Unione durante lo stesso periodo.

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Volume delle importazioni provenienti dal Brasile (in tonnellate)

1 022 980

884 020

396 249

195 342

Indice: 2008 = 100

100

86

39

19

Quota di mercato delle importazioni provenienti dal Brasile (%)

30,3

22,8

9,7

4,5

Prezzo unitario medio CIF delle importazioni

(EUR/tonnellata)

560,8

496,2

580,8

622,4

Indice: 2008 = 100

100

88

104

111

Fonti:

Eurostat, Renewable Fuels Agency del Regno Unito, dati estratti dalla base di dati doganali sulle importazioni forniti dai Paesi Bassi, dalla Svezia, dalla Finlandia e dal denunciante.

(135)

Alcune parti hanno sostenuto che le importazioni provenienti dal Brasile sono rimaste superiori al livello de minimis durante tutto il periodo considerato e che sono state vendute a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione. Hanno inoltre affermato che le importazioni provenienti dagli USA non hanno fatto altro che colmare la quota di mercato liberata dalle importazioni provenienti dal Brasile e che le importazioni provenienti dagli Stati Uniti non potevano pertanto essere considerate come la causa del grave pregiudizio subito dell’industria dell’Unione.

(136)

Come spiegato in precedenza, le importazioni provenienti dal Brasile sono notevolmente diminuite nel corso del periodo considerato. La loro quota di mercato è passata dal 30,3 % al 4,5 % in un momento in cui il consumo è aumentato in modo significativo. Tenuto conto del livello di prezzo praticato dagli esportatori brasiliani nel mercato dell’Unione, non si può escludere che la presenza di bioetanolo brasiliano abbia contribuito in qualche misura al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si è ritenuto tuttavia che tali importazioni si sono talmente ridotte durante il periodo dell’inchiesta che esse non possono essere considerate come una causa importante di questo pregiudizio. In effetti, nel periodo compreso tra il 2010 e il periodo dell’inchiesta, mentre le importazioni provenienti dal Brasile diminuivano di circa 200 000 tonnellate, le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA sono aumentate di oltre 330 000 tonnellate. Si è ritenuto pertanto che la presenza del bioetanolo brasiliano sul mercato dell’Unione, in particolare durante il periodo dell’inchiesta, non può essere tale da interrompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA e la situazione pregiudizievole nella quale si è trovata l’industria dell’Unione durante questo periodo.

5.3.2.   Risultati delle esportazioni dell’industria dell’Unione

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Volume delle vendite all’esportazione (in tonnellate)

26 263

41 023

53 085

59 633

Fonti:

denuncia e risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(137)

L’inchiesta ha mostrato che piccoli volumi di bioetanolo sono stati esportati dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e a prezzi ampiamente superiori a quelli praticati nel mercato dell’Unione. Se ne è concluso pertanto che i risultati all’esportazione non costituiscono un fattore di interruzione del nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato.

5.3.3.   Impatto della crisi economica

(138)

Si è stabilito che la crisi economica non ha avuto un impatto negativo sull’industria dell’Unione. Il consumo di bioetanolo nell’Unione ha registrato il maggiore aumento nel 2009, anno considerato generalmente come il peggiore della crisi economica. Nel corso dello stesso periodo, la produzione e le vendite dei produttori dell’Unione sono a loro volta aumentate.

(139)

Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che la crisi economica non abbia interrotto il nesso di causalità tra le importazioni a basso prezzo provenienti dai paese interessati e il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione.

5.3.4.   Altri fattori

(140)

Alcune parti hanno evidenziato anche altri fattori suscettibili di aver interrotto il nesso di causalità, come la fluttuazione dei prezzi delle materie prime, l’evoluzione della domanda — che è stata inferiore al previsto — un quadro regolamentare nell’Unione ritenuto sfavorevole ai produttori dell’Unione e alcuni problemi interni presso alcuni produttori dell’Unione.

(141)

Per quanto riguarda le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, si è constatato che sia i prezzi del mais che quelli del grano sono stati volatili durante il periodo considerato. L’inchiesta ha tuttavia mostrato che la maggior parte dei produttori coprono questo rischio, sia mediante un meccanismo di fissazione dei prezzi convenuto con altri fornitori, sia attraverso i mercati finanziari. Di conseguenza, anche se i prezzi delle materie prime sono variati, in particolare dal 2008 al 2010, quando il prezzo del mais è stato inferiore al prezzo del grano, essi sono rimasti più o meno gli stessi nella seconda metà del periodo dell’inchiesta. Ciò indica che le eventuali differenze di prezzo sono ridotte al minimo e non hanno carattere durevole.

(142)

Alcune parti hanno sostenuto che l’attuazione della direttiva sulle energie rinnovabili negli Stati membri era troppo lenta e che il consumo era rimasto indietro rispetto agli obiettivi fissati nella stessa. Tuttavia, anche se gli obiettivi iniziali non sono stati totalmente raggiunti nel corso del periodo considerato, il fatto che il consumo sia aumentato in modo significativo, vale a dire del 29,2 %, in questo periodo è un fattore positivo che non può essere ignorato nel quadro dell’analisi. In ogni caso, la presunta lentezza di attuazione della direttiva sulle energie rinnovabili non può giustificare la presenza, nel mercato dell’Unione, di volumi importanti di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping e che sottoquotano i prezzi dell’industria dell’Unione, causa di un grave pregiudizio. L’argomento è pertanto respinto.

(143)

Alcune parti hanno inoltre affermato che l’industria dell’Unione non poteva da sola soddisfare la domanda dell’Unione, a causa dell’incertezza regolamentare, e che il sistema di certificazione era estremamente lento e comprometteva i vantaggi che potevano aspettarsi i produttori certificati dell’Unione. Alcune parti hanno sostenuto che il fatto che numerosi produttori dell’Unione hanno dovuto affrontare problemi interni durante il periodo considerato basta a spiegare il pregiudizio che essi hanno subito. Tali affermazioni non sono tuttavia state appoggiate da prove e l’inchiesta non le ha confermate. È opportuno tuttavia sottolineare che l’inchiesta ha mostrato che il basso livello della produzione dell’Unione era imputabile principalmente al basso livello dei prezzi di vendita nel mercato dell’Unione, che hanno enormemente sofferto dell’improvviso aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli Stati Uniti e i cui prezzi sottoquotavano i prezzi dei produttori dell’Unione, in particolare durante il periodo dell’inchiesta. È apparso evidente che i produttori dell’UE non hanno avuto altra scelta se non quella di interrompere la produzione, visto che i prezzi non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi delle materie prime, in particolare durante il periodo dell’inchiesta. Pertanto, le affermazioni non sostenute da prove di cui sopra non sono tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(144)

Si è concluso pertanto che nessuno dei fattori sopra menzionati ha potuto interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli Stati Uniti.

(145)

Alcune parti hanno infine fatto presente che durante il periodo d’inchiesta un notevole numero di importazioni è stato dichiarato sotto la voce CN 3824, caratterizzata da bassi dazi doganali. Dopo la fine del periodo d’inchiesta, il livello dei rispettivi dazi doganali è stato aumentato. Le parti in questione ritengono che il pregiudizio sia stato provocato da questo basso dazio doganale e non dal dumping. Su questo punto, è sufficiente ricordare che i dazi doganali possono cambiare in qualunque momento e che questo argomento non è tale da rimettere in questione l’esistenza del pregiudizio durante il PI.

5.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(146)

La precedente analisi ha dimostrato l’aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo provenienti dal paese in esame nel corso del periodo considerato. Si è constatato inoltre che i prezzi di queste importazioni erano inferiori ai prezzi fatturati dall’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione.

(147)

Questo aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo provenienti dal paese interessato è coinciso con un aumento generale e continuo del consumo nell’Unione, nonché con i risultati negativi dell’industria dell’Unione durante il periodo considerato. Gli esportatori del paese in esame sono riusciti ad aumentare la loro quota di mercato praticando una sottoquotazione sistematica dei prezzi dell’industria nell’Unione. Allo stesso tempo, l’industria dell’Unione non è stata in grado di raggiungere livelli di redditività positivi e durevoli nonostante l’aumento delle sue attività.

(148)

L’esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione ha rivelato che questi fattori non sono sembrati in grado di interrompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(149)

Sulla base dell’analisi presentata nei considerando precedenti, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso che le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA hanno causato all’industria dell’Unione un pregiudizio grave ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Nota preliminare

(150)

Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se, nonostante la conclusione concernente il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame, esistevano motivi convincenti per concludere che nella fattispecie non era nell’interesse dell’Unione adottare misure antidumping. L’analisi relativa all’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi in gioco, in particolare quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

6.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(151)

L’inchiesta ha mostrato che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA. In mancanza di misure volte a correggere gli effetti distorsivi degli scambi derivanti da queste importazioni, appare probabile un nuovo deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(152)

L’istituzione di dazi antidumping dovrebbe ristabilire nel mercato dell’Unione condizioni di effettiva concorrenza che consentirebbero ai prezzi dell’industria dell’Unione di riflettere i relativi costi di produzione. L’istituzione di queste misure dovrebbe inoltre permettere all’industria dell’Unione di aumentare i suoi volumi di vendita e di riconquistare le quote di mercato perdute a causa delle importazioni oggetto di dumping. Questi sviluppi avranno a loro volta effetti positivi sulla sua situazione finanziaria e sulla sua redditività.

(153)

Si conclude pertanto che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie degli USA non sarebbe contraria all’interesse dell’industria dell’Unione.

6.3.   Interesse degli importatori

(154)

Due imprese hanno risposto al questionario destinato agli importatori indipendenti dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica nei locali di questi importatori che hanno collaborato. Per le due società visitate, le attività collegate al bioetanolo rappresentano solo una piccola parte del loro fatturato totale (meno del 5 %). Entrambe hanno indicato che sarebbero in grado di ripercuotere qualunque aumento di prezzo sui loro clienti, gli utilizzatori.

(155)

Sulle base delle informazioni disponibili, si è concluso che l’istituzione di misure non avrebbe un impatto negativo significativo sugli importatori.

6.4.   Interesse degli utilizzatori

(156)

Quattro imprese hanno risposto al questionario destinato agli utilizzatori nell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica nei locali di una di esse.

(157)

Per la società visitata, le attività collegate al bioetanolo rappresentano una piccola parte del suo fatturato, vale a dire meno del 5 %. Questa società ha realizzato un’analisi d’impatto prendendo come ipotesi una miscela di E5 e ha calcolato che un dazio di 100 EUR/m3 comporterebbe un aumento di 0,005 EUR del prezzo per litro alla pompa.

(158)

Per quanto riguarda gli altri tre utilizzatori, dai dati contenuti nelle loro risposte al questionario risulta che l’impatto sarebbe anche per loro limitato. Per una di queste società, i volumi acquistati nel paese in questione sono relativamente limitati e l’istituzione di un dazio antidumping avrebbe solo un impatto minimo sulla sua redditività.

(159)

Gli altri due utilizzatori che hanno collaborato sono collegati ed hanno dichiarato che l’eventuale istituzione di dazi antidumping potrebbe ricadere sui loro clienti. Hanno inoltre precisato che essi dispongono di una scelta sufficiente di fonti di approvvigionamento e che non dipendono dalle importazioni provenienti dagli Stati Uniti.

(160)

Alcune parti hanno sostenuto che l’Unione non dispone di capacità sufficienti per rispondere alla domanda totale dell’Unione e che essa ha dovuto ricorrere alle importazioni per coprire i suoi bisogni di bioetanolo. Le cifre verificate sulle capacità mostrano che vi sono capacità inutilizzate nell’Unione, in particolare tenuto conto del basso livello dei prezzi di vendita. Di conseguenza, i produttori dell’Unione sarebbero in grado di aumentare la loro produzione per soddisfare la domanda crescente, in particolare se vengono eliminate le distorsioni degli scambi. È inoltre previsto che nuove installazioni saranno costruite ed operative in un prossimo futuro, e ciò ridurrà qualunque rischio di carenza nell’Unione.

(161)

Considerando quanto precede, si è concluso che le misure antidumping nei confronti delle importazioni di bioetanolo provenienti dagli USA non avrebbero un impatto negativo significativo sugli utilizzatori dell’Unione.

6.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(162)

Considerando quanto precede e sulla base delle informazioni disponibili concernenti l’interesse dell’Unione, si è concluso che nessun valido motivo si oppone all’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di bioetanolo originarie degli USA.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(163)

Tenuto conto delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure antidumping definitive al fine di impedire l’aggravamento del pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

(164)

Ai fini della determinazione del livello di queste misure, si è tenuto conto dei margini di dumping e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, senza eccedere i margini di dumping determinati.

(165)

Al momento del calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che qualsiasi misura dovrebbe consentire all’industria dell’Unione di coprire i suoi costi di produzione e di realizzare l’utile al lordo delle imposte che un’industria di questo tipo può ragionevolmente aspettarsi in questo settore in condizioni normali di concorrenza, vale a dire in mancanza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendita del prodotto simile nell’Unione.

(166)

Nel caso in esame, tenuto conto in particolare delle osservazioni che figurano nei precedenti considerando 102 e 103, si è considerato che il margine di utile perseguito per l’industria dell’Unione dovrebbe essere basato sugli utili realizzati quando le importazioni provenienti dagli USA erano trascurabili, nella fattispecie sul margine medio di utile al lordo delle imposte realizzato nel 2008 e nel 2009 da uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione che non era in fase di avvio a quell’epoca. Un margine corrispondente al 6,8 % del fatturato è quindi considerato come ragionevole e corrispondente al minimo che l’industria dell’Unione avrebbe potuto aspettarsi in condizioni commerciali normali, in mancanza di dumping pregiudizievoli, durante il periodo dell’inchiesta.

(167)

Su questa base, è stato calcolato per l’industria dell’Unione un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile. Tale prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione per tenere conto degli utili/delle perdite reali durante il periodo dell’inchiesta e aggiungendo il margine di utile sopraindicato.

(168)

L’aumento di prezzo necessario è stato quindi determinato confrontando, da un lato, il prezzo all’importazione medio ponderato fatturato dai produttori esportatori americani che hanno collaborato, così come stabilito per il calcolo della sottoquotazione e, dall’altro, il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da questo confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale CIF medio all’importazione.

7.2.   Forma e livello dei dazi

(169)

Alla luce di quanto precede, si è considerato che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine più basso (dumping o pregiudizio), conformemente alla regola del dazio minore. Tutti i tassi di dazio vanno pertanto stabiliti al livello dei margini di dumping constatati.

(170)

I dazi antidumping definitivi proposti sono i seguenti:

 

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio definitivo

Margine di dumping a livello nazionale (%)

9,5

31,1

9,5

(171)

Tenuto conto del fatto che il dazio antidumping si applicherà anche alle miscele contenenti più del 10 % di bioetanolo in volume (v/v) e proporzionalmente al loro tenore di bioetanolo, si è ritenuto opportuno, per un’efficace attuazione della misura da parte delle autorità doganali degli Stati membri, definire il dazio sottoforma di un importo fisso, sulla base del tenore di bioetanolo puro.

(172)

Il tasso di dazio antidumping precisato nel presente regolamento è stato stabilito sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esso riflette pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta. Questo dazio a livello nazionale, applicabile a tutte le società si applica alle importazioni del prodotto in esame originario degli USA.

(173)

Pur avendo inizialmente previsto di limitare la durata delle misure a 3 anni, prendendo in considerazione un’evoluzione del mercato per il prodotto in esame considerata dinamica, tale questione è stata riesaminata dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate. I denuncianti, in particolare, hanno sostenuto che era prematuro in questa fase presupporre cambiamenti importanti della struttura del mercato, poiché per il passaggio al bioetanolo di nuova generazione occorrerà sicuramente molto tempo e non dovrebbe pertanto essere preso in considerazione nella presente proposta. Sarebbe inoltre prematuro anticipare i risultati di alcune proposte di regolamentazione in corso di discussione e gli effetti che esse avrebbero sull’insieme degli operatori del mercato. Dopo aver esaminato tali argomentazioni, si è ritenuto che non fosse opportuno allontanarsi dalla normale durata di validità delle misure così come previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale decisione non esclude la possibilità, per qualunque parte interessata, di chiedere un riesame se le circostanze lo giustificheranno, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento.

8.   REGISTRAZIONE

(174)

Il denunciante ha chiesto alla Commissione la registrazione delle importazioni di bioetanolo originarie degli USA. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’UE che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Il denunciante ha sostenuto che, nella misura in cui una registrazione è stata imposta nel quadro del procedimento antisovvenzioni parallelo concernente le importazioni di bioetanolo originario degli USA (14), queste condizioni erano automaticamente rispettate.

(175)

A tale proposito, è tuttavia opportuno sottolineare che la registrazione nel procedimento antisovvenzioni parallelo è stata stabilita nell’ambito di un insieme di circostanze completamente diverse. Come indicato nel considerando 10 del regolamento (UE) n. 771/2012, anche se si è stabilito che sono state concesse sovvenzioni passibili di misure compensative e che tali sovvenzioni hanno causato un pregiudizio grave all’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha deciso di non adottare dazi compensativi provvisori poiché ha constatato a titolo provvisorio che il principale regime di sovvenzioni in vigore durante il periodo dell’inchiesta era cessato, nel senso che nel momento in cui le misure provvisorie sarebbero state imposte esso non avrebbe più conferito un vantaggio. Esistevano tuttavia prove del fatto che gli Stati Uniti avrebbero potuto ripristinare nei mesi successivi, con effetto retroattivo, il principale regime di sovvenzioni risultato compensabile. La Commissione ha ritenuto che essa avrebbe avuto il diritto di adottare (ed eventualmente riscuotere) dazi compensativi provvisori nell’ambito di tale inchiesta. Pertanto, per tutelare i diritti dell’Unione europea in tali circostanze particolari, la Commissione ha deciso di imporre alle autorità doganali di procedere alla registrazione delle importazioni. Questo insieme di circostanze specifiche non si applica nell’ambito del presente procedimento antidumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo, denominato «etanolo combustibile», ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l’alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante, originario degli Stati Uniti d’America e attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 e ex 3824 90 97 (codici TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125111, 2710125911, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 e 3824909767).

2.   Il tasso del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 è di 62,3 EUR per tonnellata netta. Il dazio antidumping è applicabile in proporzione al tenore totale, in peso, di alcool etilico puro ottenuto a partire da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) nel prodotto (tenore di bioetanolo).

3.   I prodotti descritti al paragrafo 1 sono esonerati dal dazio antidumping definitivo se non sono destinati ad essere utilizzati come carburanti. L’esonero è subordinato alle condizioni di cui alle disposizioni dell’Unione europea in materia al fine del controllo doganale della destinazione di queste merci (cfr. gli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione).

4.   Se le merci vengono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5.   Salvo indicazione contraria, sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. SHERLOCK


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 345 del 25.11.2011, pag. 7.

(3)  GU C 345 del 25.11.2011, pag. 13.

(4)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(5)  Cfr. www.ethanol.org — RFS (Renewable fuels standard) nel quadro dell’Energy Independence and Security Act del 2007.

(6)  Cfr. US Internal Revenue Code (IRC) — sez. 40(b)(4) punto E.

(7)  Cfr. www.ethanol.org — RFS (Renewable fuels standard) nel quadro dell’Energy Independence and Security Act del 2007.

(8)  L’inchiesta ha dimostrato che per poter fruire del credito sulle miscele di alcole, secondo quanto previsto nela sezione 40(b)(3) dell’IRC, negli USA era sufficiente miscelare il bioetanolo puro con appena lo 0,1 % di benzina.

(9)  Ad esempio: a) le informazioni pubblicate in Internet dall’American Coalition for Ethanol (ACE — Coalizione americana per l’etanolo); b) la legge sulla politica energetica (EPA) del 2005, in particolare P.L. 109-58; c) la legge del 2007 sull’indipendenza e la sicurezza energetica (P.L. 110-140, H.R.6) che ha modificato lo standard per i carburanti rinnovabili (RFS) imponendo l’uso di 9 miliardi di galloni di carburanti rinnovabili nel 2008 e 13,9 miliardi di galloni nel 2011; d) schede informative a cura del ministero dell’energia statunitense nel quadro degli interventi previsti dal programma Clean cities (città pulite) ecc.

(10)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(11)  Ad esempio, il regolamento (CE) n. 2961/95 del Consiglio sui persolfati ha considerato che il prodotto cinese e il prodotto dell’UE erano «simili» malgrado l’esistenza, a livello qualitativo, di differenze di purezza e di tenore di ferro (GU L 308 del 21.12.1995, pag. 61, considerando 10). Cfr. inoltre la sentenza del Tribunale nella causa T-2/95, Industrie des Poudres Sphériques, nella quale il Tribunale ha ritenuto che «le istituzioni potessero legalmente giungere alla conclusione che il calciometallo cinese e russo da una parte e il calciometallo dell’UE potevano essere considerati “prodotti simili” malgrado le differenze nel tenore di ossigeno che rendevano il prodotto dell’UE improprio ad un’applicazione specifica che rappresenta l’11 % del consumo dell’UE (causa T-2/95, punti 202-221)». Questo punto non è stato contestato in sede d’appello (C-458/98 P).

(12)  GU C 225 del 18.9.2009, pag. 13; GU C 176 del 2.7.2010, pag. 6; GU C 236 del 12.8.2011, pag. 16.

(13)  Si presuppone che non vi siano state variazioni degli stock nel 2008.

(14)  Regolamento (UE) n. 771/2012 della Commissione (GU L 229 del 24.8.2012, pag. 20).