21.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 154/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG) stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG). In base a detto articolo, un paese che è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio — alto nel corso di tre anni consecutivi non può beneficiare di tali preferenze.

(2)

L’allegato II del regolamento SPG contiene l’elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell’SPG.

(3)

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’UE, per riesaminare l’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno successivamente all’entrata in vigore del regolamento SPG, come stabilito nel suo articolo 5, paragrafo 2.

(4)

La Repubblica dell’Azerbaigian e la Repubblica islamica dell’Iran sono state classificate dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio — alto nel 2010, 2011 e 2012.

(5)

Occorre sopprimere la Repubblica dell’Azerbaigian e la Repubblica islamica dell’Iran dall’elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell’SPG e modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento SPG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Paesi beneficiari  (1) del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

Colonna B

:

nome

A

B

AF

Afghanistan

AM

Armenia

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolivia

BT

Bhutan

CD

Repubblica democratica del Congo

CF

Repubblica Centrafricana

CG

Congo

CK

Isole Cook

CN

Repubblica popolare cinese

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CV

Capo Verde

DJ

Gibuti

EC

Ecuador

ER

Eritrea

ET

Etiopia

FM

Stati federati di Micronesia

GE

Georgia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Guinea equatoriale

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonesia

IN

India

IQ

Iraq

KG

Repubblica del Kirghizistan

KH

Cambogia

KI

Kiribati

KM

Comore

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagascar

MH

Isole Marshall

ML

Mali

MM

Birmania/Myanmar

MN

Mongolia

MR

Mauritania

MV

Maldive

MW

Malawi

MZ

Mozambico

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Perù

PH

Filippine

PK

Pakistan

PY

Paraguay

RW

Ruanda

SB

Isole Salomone

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

ST

São Tomé e Principe

SV

El Salvador

SY

Repubblica araba siriana

TD

Ciad

TG

Togo

TH

Thailandia

TJ

Tagikistan

TL

Timor Leste

TM

Turkmenistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzania

UA

Ucraina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistan

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yemen

ZM

Zambia

Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di questi paesi

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

Colonna B

:

nome

A

B

MM

Birmania/Myanmar».


(1)  L’elenco comprende paesi che per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.