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20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/56 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 144/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e le relative restrizioni, e il regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda l’iscrizione di tali pratiche nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, terzo e quarto comma e l’articolo 185 bis, l’articolo 185 quater, paragrafo 3, e l’articolo 192, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (2) le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell’allegato I del suddetto regolamento. L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha modificato le condizioni d’uso di talune pratiche enologiche che sono, peraltro, già autorizzate nell’Unione. Al fine di dare ai produttori dell’Unione le medesime opportunità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno modificare le condizioni d’uso di tali pratiche enologiche nell’Unione basandosi sulle condizioni d’uso definite dall’OIV. |
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(2) |
L’OIV ha adottato nuove pratiche enologiche. Al fine di dare ai produttori dell’Unione le medesime nuove opportunità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare tali nuove pratiche enologiche nell’Unione in base alle condizioni d’uso definite dall’OIV. |
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(3) |
L’appendice 10 dell’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 contiene le prescrizioni riguardanti il trattamento di dealcolizzazione parziale del vino. La nozione di dealcolizzazione parziale dei vini è stata sostituita all’OIV da quella della correzione del tenore alcolico dei vini. Di conseguenza, occorre adattare il testo dell’appendice. L’appendice indica inoltre che gli Stati membri possano disporre che il trattamento di dealcolizzazione parziale dei vini sia oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Per assicurare l’efficacia dei controlli occorre precisare che si tratta di una dichiarazione precedente all’attuazione effettiva del trattamento di dealcolizzazione. |
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(4) |
I vini provenienti dall’Italia di tipo «aleatico» aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Pergola» e alla menzione tradizionale «passito» e i vini provenienti dall’Ungheria con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta aventi diritto alla menzione «jégbor» hanno un tenore di zuccheri molto elevato e sono prodotti in piccoli quantitativi. Per la buona conservazione di questi vini, l’Italia e l’Ungheria hanno chiesto una deroga in relazione al tenore massimo di anidride solforosa. È opportuno autorizzare un limite massimo del tenore in anidride solforosa di 350 milligrammi per litro per i vini italiani e di 400 milligrammi per litro per i vini ungheresi. |
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(5) |
È possibile che nel vino spumante sia presente anidride carbonica che non proviene dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) in seguito agli scambi gassosi che si verificano in occasione dell’utilizzo di anidride carbonica per travaso per contropressione. Tali scambi gassosi non aumentano la pressione dell’anidride carbonica e di conseguenza non devono indurre a concludere che tali prodotti siano stati gassificati. Ebbene, occorre chiarire che devono essere accettati soltanto gli scambi gassosi con l’anidride carbonica prodotta dalla fermentazione della partita (cuvée) che sono inevitabili in occasione del travaso per contropressione. |
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(6) |
Conformemente all’articolo 120 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’allegato IV del regolamento (CE) n. 606/2009 prevede taluni metodi di analisi che permettono di stabilire la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati oggetto di trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate, in mancanza di metodi o di regole raccomandate e pubblicate dall’OIV. L’OIV ha adottato taluni metodi specifici per l’analisi dello zucchero d’uva (mosto di uve concentrato rettificato). Occorre sopprimere i metodi corrispondenti che figurano attualmente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 606/2009. |
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(7) |
Talune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di usi fraudolenti e devono essere indicate nei registri e nei documenti d’accompagnamento conformemente al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (3). Le prescrizioni concernenti le pratiche come la correzione del tenore alcolico dei vini, il trattamento mediante scambiatore di cationi per l’acidificazione e il trattamento elettromembranario prevedono che tali pratiche devono essere oggetto di iscrizioni nei registri summenzionati. Occorre adeguare le norme relative alle iscrizioni previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 al fine di tener conto delle modifiche introdotte nel regolamento (CE) n. 606/2009 dal presente regolamento. |
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(8) |
Di conseguenza, i regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009 devono essere modificati. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:
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1) |
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; |
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2) |
l’allegato I B è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
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3) |
l’allegato II è modificato in conformità all’allegato III del presente regolamento; |
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4) |
l’allegato IV è modificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009
Il regolamento (CE) n. 436/2009 è così modificato:
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1) |
all’articolo 41, il paragrafo 1, è così modificato:
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2) |
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:
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1) |
la tabella è così modificata:
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2) |
L’appendice 10 è sostituita dalla seguente: «Appendice 10 Prescrizioni riguardanti il trattamento di correzione del tenore alcolico dei vini Il trattamento di correzione del tenore alcolico (in prosieguo: “il trattamento”) mira a ridurre un tenore eccessivo di etanolo del vino, al fine di migliorarne l’equilibrio organolettico. Prescrizioni:
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3) |
All’appendice 14, i trattini 3o e 4o sono sostituiti dai seguenti:
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4) |
sono aggiunte le seguenti appendici 15, 16 e 17: «Appendice 15 Prescrizioni per l’acidificazione mediante trattamento con scambiatori di cationi Il trattamento con scambiatori di cationi (in prosieguo: “il trattamento”) mira ad aumentare l’acidità titolabile e l’acidità reale (diminuzione del pH) mediante l’estrazione fisica parziale dei cationi mediante uno scambiatore di cationi. Prescrizioni:
«Appendice 16 Prescrizioni per il trattamento di riduzione del tenore in zucchero dei mosti mediante accoppiamento tra membrane Il trattamento di riduzione del tenore di zucchero (in prosieguo: “il trattamento”) mira a rimuovere una determinata quantità di zucchero da un mosto mediante accoppiamento tra membrane, associando la microfiltrazione o l’ultrafiltrazione alla nanofiltrazione o l’osmosi inversa. Prescrizioni:
«Appendice 17 Prescrizioni per la disacidificazione mediante trattamento elettromembranario Il trattamento elettromembranario (in prosieguo: “il trattamento”) è un metodo fisico di estrazione ionica del mosto o del vino sotto l’azione di un campo elettrico con l’aiuto di membrane permeabili agli anioni, da un lato, e di membrane bipolari, dall’altro. L’associazione di membrane permeabili agli anioni e di membrane bipolari permette di gestire la diminuzione dell’acidità titolabile e dell’acidità reale (aumento del pH). Prescrizioni:
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ALLEGATO II
Nella parte A dell’allegato IB del regolamento (CE) n. 606/2009 il punto 2 è modificato come segue:
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1) |
alla lettera d) è aggiunto il trattino seguente:
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2) |
alla lettera e) il sesto trattino è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO III
All’allegato II del regolamento (CE) n. 606/2009, parte A, punto 10, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’utilizzo di anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per contropressione è autorizzato sotto controllo e purché gli scambi gassosi inevitabili con l’anidride carbonica prodotta dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) non determinino un aumento della pressione dell’anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.»
ALLEGATO IV
All’allegato IV del regolamento (CE) n. 606/2009, parte B, le lettere da a) ad e) sono soppresse.
ALLEGATO V
All’allegato VI del regolamento (CE) n. 436/2009, parte B, punto 1.4, lettera b), il numero 11 è sostituito dal testo seguente:
«11: il tenore alcolico del prodotto è stato corretto;».