14.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/24


REGOLAMENTO (UE) N. 126/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2013

che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ha ripreso le restrizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2). Alla voce 6, paragrafo 1, dell’allegato XVII di tale regolamento, il termine «prodotto» utilizzato nella restrizione originaria relativa all’amianto nella direttiva 76/769/CEE è stato sostituito da «articolo», che non comprende le miscele. Affinché la voce 6, paragrafo 1, copra le medesime voci di tale direttiva, occorre aggiungere il termine «miscele».

(2)

Le deroghe alle voci 16 e 17 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda l’uso di carbonati di piombo e solfati di piombo nelle vernici per il restauro e la manutenzione di opere d’arte ed edifici storici e dei loro interni devono applicarsi non solo all’uso di tali sostanze ma anche alla loro commercializzazione, di modo che possano essere disponibili anche per lavori di restauro e di manutenzione in generale.

(3)

La restrizione alle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 fa riferimento a un limite di concentrazione specifico di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (3), nonché ad un limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (4), entrambi applicati al fine di determinare se una sostanza o miscela è interessata da tale restrizione. È necessario chiarire che il limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE si applica unicamente in assenza di un limite di concentrazione specifico nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(4)

Con il regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’allegato I (5), sono state aggiunte le paraffine clorurate a catena corta (in appresso «SCCP») all’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (6). Produzione, commercializzazione e uso delle SCCP sono quindi vietati, fatte salve alcune esenzioni specifiche. La voce 42 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che limita due impieghi delle SCCP ora vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004, è divenuta superflua e va pertanto soppressa.

(5)

Va adoperato un metodo di prova armonizzato adottato dal Comitato europeo di normalizzazione per determinare il tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento conformemente alla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (7). Per motivi di chiarezza, la voce 47 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve contenere un riferimento a tale metodo di prova.

(6)

La sostanza diisocianato di metilendifenile (MDI) di cui alla voce 56 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, identificata dal numero CAS 26447-40-5 e dal numero CE 247-714-0, comprende tutte le miscele isomeriche e tutti gli isomeri specifici. Alcuni isomeri specifici hanno però numeri CAS o CE specifici. Per chiarire che sono interessati tutti gli isomeri, è opportuno aggiungere tre numeri CAS ed EC specifici.

(7)

Con il regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (8), sono state cancellate le note E, H e S della prefazione alle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, come pure delle appendici 1, 2, 3, 5 e 6. Per motivi di coerenza, le note E, H e S vanno cancellate anche dall’appendice 4.

(8)

La voce relativa al diisopentilftalato nell’appendice 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 indica numeri CE e CAS inesatti, che occorre correggere.

(9)

Il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato nuove norme per i metodi di prova dei coloranti azoici. È pertanto necessario aggiornare l’appendice 10 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per tenere conto di tali norme.

(10)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(5)  GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.

(6)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(7)  GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.

(8)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7.


ALLEGATO

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1)

alla voce 6, colonna 2, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.

La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.»;

2)

alla voce 16, colonna 2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l’uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l’immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.»;

3)

alla voce 17, colonna 2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l’uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l’immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.»;

4)

alle voci 28, 29 e 30, colonna 2, paragrafo 1, il quinto trattino del primo comma è sostituito dal seguente:

«—

alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE, qualora nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 non sia indicato nessun limite di concentrazione specifico»;

5)

alla voce 40, colonna 1, l’espressione «di tale regolamento» è sostituita da «del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

6)

la voce 42 è cancellata;

7)

alla voce 47, colonna 2, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.

La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.»;

8)

alla voce 56, la colonna 1 è sostituita dalla seguente:

«56.

Diisocianato di metilendifenile (MDI)

N. CAS 26447-40-5

N. CE 247-714-0

compresi i seguenti isomeri specifici:

a)

Diisocianato di 4,4’-metilendifenile:

N. CAS 101-68-8

N. CE 202-966-0

b)

Diisocianato di 2,4’-metilendifenile:

N. CAS 5873-54-1

N. CE 227-534-9

c)

Diisocianato di 2,2’-metilendifenile:

N. CAS 2536-05-2

N. EC 219-799-4»;

9)

nella colonna «Note» dell’appendice 4, i riferimenti alle note E, H e S sono cancellati;

10)

nell’appendice 6, la riga della voce relativa ad acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, n-pentilisopentilftalato, di-n-pentilftalato, diisopentilftalato è sostituita dalla seguente:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

n-pentilisopentilftalato [2]

 

[2]

[2]

 

di-n-pentilftalato [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

diisopentilftalato [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]»;

 

11)

l’appendice 10 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 10

Voce 43 — Coloranti azoici — Elenco dei metodi di prova

Elenco dei metodi di prova

Organismo europeo di normalizzazione

Riferimento e titolo della norma armonizzata

Riferimento della norma dichiarata obsoleta

CEN

EN ISO 17234-1:2010

Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362-1:2012

Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 1: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CEN

EN 14362-3:2012

Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 3: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene».