14.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 125/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di migliorare la vigilanza dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle autorità e organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno accrescere la cooperazione con i paesi terzi riconosciuti. Deve essere perciò possibile lo scambio di esperienze attraverso la partecipazione di osservatori a verifiche in loco.

(2)

Alla luce dell’esperienza maturata con l’attuazione del sistema di equivalenza, è necessario chiarire che i prodotti agricoli trasformati e tutti gli ingredienti di tali prodotti, importati da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono stati sottoposti a un sistema di controllo riconosciuto ai fini dell’equivalenza in conformità alla legislazione unionale.

(3)

L’esperienza ha dimostrato che possono sorgere difficoltà nell’interpretare le conseguenze delle irregolarità o delle infrazioni concernenti la qualifica di «biologico» di un prodotto. Per evitare ulteriori difficoltà e per chiarire il legame esistente tra il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (2) e il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (3), è necessario richiamare i doveri delle autorità od organismi di controllo degli Stati membri con riguardo ai prodotti non conformi importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento. È inoltre opportuno chiarire lo scambio di informazioni sulle irregolarità tra la Commissione, gli Stati membri e l’autorità competente di un paese terzo riconosciuto o un’autorità od organismo di controllo riconosciuto.

(4)

Al fine di migliorare il controllo dei prodotti biologici importati, gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito a ciascuna autorizzazione di importazione concessa a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 entro 15 giorni dalla data di rilascio di tale autorizzazione.

(5)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene l’elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto da paesi terzi successivamente all’ultima modifica di tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all’elenco.

(6)

Il riconoscimento dell’equivalenza per l’India si applica ai prodotti vegetali non trasformati e ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, coltivati in India. Tuttavia, l’autorità competente indiana ha comunicato alla Commissione l’esistenza di nuovi orientamenti, riguardanti i prodotti trasformati, che sono in contrasto con le condizioni alle quali è stata riconosciuta l’equivalenza delle norme per paese. Alla luce di tali informazioni occorre modificare le specifiche riguardanti l’India, al fine di eliminare il riferimento ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti.

(7)

Il riconoscimento dell’equivalenza per il Giappone si applica ai prodotti vegetali non trasformati e agli ingredienti di prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, coltivati in Giappone. Il Giappone ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia riconosciuta l’equivalenza anche per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati da paesi riconosciuti equivalenti dal Giappone. L’esame di tali informazioni e i contatti avuti con le autorità giapponesi hanno portato a concludere che le norme giapponesi che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con detti ingredienti importati, sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. Di conseguenza, il riconoscimento dell’equivalenza per il Giappone deve applicarsi anche ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati da paesi la cui equivalenza è stata riconosciuta dal Giappone.

(8)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo elencati in tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all’elenco.

(9)

La Commissione ha esaminato le richieste di inclusione nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2012. Occorre inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per i quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto dei requisiti richiesti.

(10)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(11)

Per garantire una transizione agevole in relazione agli elenchi dei paesi terzi, degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti, occorre stabilire una data di applicazione posteriore per le modifiche degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1)

all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

«La Commissione può invitare esperti di altri paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 ad assistere alla verifica in loco in qualità di osservatori.»;

(2)

all’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

avere verificato, per gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, che i prodotti scortati dal certificato e, nel caso dei prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi, che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati certificati da un’autorità od organismo di controllo di un paese terzo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o da un’autorità od organismo di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di tale regolamento oppure sono stati prodotti e certificati nell’Unione in conformità al regolamento suddetto. Su richiesta della Commissione o dell’autorità competente di uno Stato membro, detta autorità o detto organismo mette a disposizione quanto prima l’elenco di tutti gli operatori della catena di produzione del biologico nonché l’elenco delle autorità od organismi di controllo competenti sotto il cui controllo tali operatori hanno posto la loro attività.»;

(3)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, l’importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un’autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi di controllo, le autorità di controllo e le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione, nonché la Commissione.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Se la Commissione, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte di uno Stato membro che la informa di sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità per quanto riguarda la conformità di prodotti biologici importati alle disposizioni di detto regolamento o del presente regolamento, notifica la comunicazione a un’autorità competente di un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o a un’autorità od organismo di controllo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, tale autorità o organismo esamina l’origine della presunta irregolarità o infrazione ed informa dell’esito dell’indagine e delle misure adottate la Commissione e lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale. Tali informazioni sono trasmesse entro 30 giorni di calendario dalla data d’invio della notifica originaria da parte della Commissione.

Lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale può chiedere alla Commissione di richiedere, se necessario, informazioni supplementari da trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato. In ogni caso, dopo aver ricevuto una risposta o informazioni supplementari, lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti necessari nel sistema informatico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.»;

(4)

all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi, entro 15 giorni di calendario dalla data del rilascio.»;

(5)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(6)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 1, punti 5 e 6, si applicano a decorrere dal 1o aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

(3)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

i punti 1 e 2 del testo relativo all’India sono sostituiti dai seguenti:

«INDIA

1.   Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti

Categoria come designata nell’allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati (1)

A

 

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

 

2.   Origine: prodotti delle categorie A e F, coltivati in India.»;

2)

il punto 2 del testo relativo al Giappone è sostituito dal seguente:

«2.   Origine: prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone o importati in Giappone in provenienza:

dall’Unione,

o da un paese terzo per il quale il Giappone ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa giapponese.»


(1)  Escluse le alghe marine.


ALLEGATO II

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

il testo relativo ad «Abcert AG» è sostituito dal seguente:

«“Abcert AG

1.

Indirizzo: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germania

2.

Sito Internet: http://www.abcert.de

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-137

x

x

Bielorussia

BY-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Russia

RU-BIO-137

x

x

Ucraina

UA-BIO-137

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

2)

dopo il testo relativo ad «Abcert AG» è inserito il seguente testo:

«“Afrisco Certified Organic, CC

1.

Indirizzo: P.O. Box 74192, Lynnwood Ridge, Pretoria 0040, Sud Africa

2.

Sito Internet: http://www.afrisco.net

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Sud Africa

ZA-BIO-155

x

x

Namibia

NA-BIO-155

x

Mozambico

MZ-BIO-155

x

x

Zambia

ZM-BIO-155

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

3)

dopo il testo relativo ad «Argencert SA» è inserito il seguente testo:

«“AsureQuality Limited

1.

Indirizzo: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nuova Zelanda

2.

Sito Internet: http://www.organiccertification.co.nz

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Nuova Zelanda

NZ-BIO-156

x

Isole Cook

CK-BIO-156

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

4)

il testo relativo ad «Australian Certified Organic» è sostituito dal seguente:

«“Australian Certified Organic

1.

Indirizzo: PO Box 530 - 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia

2.

Sito Internet: http://www.australianorganic.com.au

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-107

x

x

x

Cina

CN-BIO-107

x

x

Isole Cook

CK-BIO-107

x

Figi

FJ-BIO-107

x

x

Isole Falkland

FK-BIO-107

x

Hong Kong

HK-BIO-107

x

x

Indonesia

ID-BIO-107

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-107

x

Madagascar

MG-BIO-107

x

x

Malaysia

MY-BIO-107

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Thailandia

TH-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all’allegato III

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

5)

Il testo relativo ad «Austria Bio Garantie GmbH» è sostituito dal seguente:

«“Austria Bio Garantie GmbH

1.

Indirizzo: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria

2.

Sito Internet: http://www.abg.at

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-131

x

Armenia

AM-BIO-131

x

Afghanistan

AF-BIO-131

x

Azerbaigian

AZ-BIO-131

x

Bielorussia

BY-BIO-131

x

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-131

x

Croazia

HR-BIO-131

x

Cuba

CU-BIO-131

x

Georgia

GE-BIO-131

x

Iran

IR-BIO-131

x

Iraq

IQ-BIO-131

x

Giordania

JO-BIO-131

x

Kazakhstan

KZ-BIO-131

x

Kosovo (1)

XK-BIO-131

x

Kirghizistan

KG-BIO-131

x

Libano

LB-BIO-131

x

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-131

x

Messico

MX-BIO-131

x

Moldova

MD-BIO-131

x

Montenegro

ME-BIO-131

x

Russia

RU-BIO-131

x

Serbia

RS-BIO-131

x

Tagikistan

TJ-BIO-131

x

Turchia

TR-BIO-131

x

Turkmenistan

TM-BIO-131

x

Ucraina

UA-BIO-131

x

Uzbekistan

UZ-BIO-131

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

6)

dopo il testo relativo ad «Austria Bio Garantie GmbH» è inserito il seguente testo:

«“Balkan Biocert Skopje

1.

Indirizzo: 5-8/9, Dame Gruev Str., 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

2.

Sito Internet: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-157

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

7)

Il testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH» è sostituito dal seguente:

«“BCS Öko-Garantie GmbH

1.

Indirizzo: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, Germania

2.

Sito Internet: http://www.bcs-oeko.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-141

x

x

Algeria

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armenia

AM-BIO-141

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO-141

x

x

Bielorussia

BY-BIO-141

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brasile

BR-BIO-141

x

x

x

x

Birmania/Myanmar

MM-BIO-141

x

x

Cambogia

KH-BIO-141

x

x

Ciad

TD-BIO-141

x

x

Cile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Cina

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-141

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-141

x

Costa d’Avorio

CI-BIO-141

x

x

x

Croazia

HR-BIO-141

x

x

Cuba

CU-BIO-141

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-141

x

x

Ecuador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egitto

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-141

x

x

x

x

Georgia

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hong Kong

HK-BIO-141

x

Indonesia

ID-BIO-141

x

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Giappone

JP-BIO-141

x

x

Kenya

KE-BIO-141

x

Kosovo (2)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Messico

MX-BIO-141

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Montenegro

ME-BIO-141

x

x

Mozambico

MZ-BIO-141

x

x

Namibia

NA-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Oman

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Perù

PE-BIO-141

x

x

x

Filippine

PH-BIO-141

x

x

Russia

RU-BIO-141

x

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Serbia

RS-BIO-141

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-141

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Sudan

SD-BIO-141

x

x

Swaziland

SZ-BIO-141

x

x

Polinesia francese

PF-BIO-141

x

x

Taiwan

TW-BIO-141

x

x

Tanzania

TZ-BIO-141

x

x

Thailandia

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turchia

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ucraina

UA-BIO-141

x

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

8)

il testo relativo a «Bioagricert S.r.l.» è sostituito dal seguente:

«“Bioagricert S.r.l.

1.

Indirizzo: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

2.

Sito Internet: http://bioagricert.org

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasile

BR-BIO-132

x

x

Cambogia

KH-BIO-132

x

Cina

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Polinesia francese

PF-BIO-132

x

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Messico

MX-BIO-132

x

x

x

Marocco

MA-BIO-132

x

x

Serbia

RS-BIO-132

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-132

x

x

Thailandia

TH-BIO-132

x

x

x

Turchia

TR-BIO-132

x

x

Ucraina

UA-BIO-132

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

9)

il testo relativo a «BioGro New Zealand Limited» è sostituito dal seguente:

«“BioGro New Zealand Limited

1.

Indirizzo: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

2.

Sito Internet: http://www.biogro.co.nz

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Malaysia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

10)

dopo il testo relativo a «BioGro New Zealand Limited» è inserito il seguente testo:

«“Bio.inspecta AG

1.

Indirizzo: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svizzera

2.

Sito Internet: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-161

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO-161

x

x

Cuba

CU-BIO-161

x

x

Indonesia

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kosovo (3)

XK-BIO-161

x

x

Libano

LB-BIO-161

x

x

Russia

RU-BIO-161

x

x

Tanzania

TZ-BIO-161

x

x

Turchia

TR-BIO-161

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

11)

il testo relativo a «Bio Latina Certificadora» è sostituito dal seguente:

«“Bio Latina Certificadora

1.

Indirizzo: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Perù

2.

Sito Internet: http://www.biolatina.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Perù

PE-BIO-118

x

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-118

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-118

x

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Colombia

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Messico

MX-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

El Salvador

SV-BIO-118

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

12)

Il testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» è sostituito dal seguente:

«“CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1.

Indirizzo: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania

2.

Sito Internet: http://www.ceres-cert.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Cile

CL-BIO-140

x

x

x

Cina

CN-BIO-140

x

x

x

Colombia

CO-BIO-140

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egitto

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonesia

ID-BIO-140

x

x

x

Giamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-140

x

x

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-140

x

x

x

Messico

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marocco

MA-BIO-140

x

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Perù

PE-BIO-140

x

x

x

Filippine

PH-BIO-140

x

x

x

Russia

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-140

x

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-140

x

x

x

Santa Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thailandia

TH-BIO-140

x

x

x

Turchia

TR-BIO-140

x

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

13)

il testo relativo a «Ecocert SA» è sostituito dal seguente:

«“Ecocert SA

1.

Indirizzo: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Francia

2.

Sito Internet: http://www.ecocert.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Algeria

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

Azerbaigian

AZ-BIO-154

x

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-154

x

x

Brasile

BR-BIO-154

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Cambogia

KH-BIO-154

x

x

Camerun

CM-BIO-154

x

x

Canada

CA-BIO-154

x

Ciad

TD-BIO-154

x

Cina

CN-BO-154

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-154

x

x

x

Comore

KM-BIO-154

x

x

Costa d’Avorio

CI-BIO-154

x

x

Croazia

HR-BIO-154

x

x

Cuba

CU-BIO-154

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-154

x

x

Ecuador

EC-BIO-154

x

x

x

x

Figi

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

India

IN-BIO-154

x

x

Indonesia

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Giappone

JP-BIO-154

x

Kazakhstan

KZ-BIO-154

x

Kenya

KE-BIO-154

x

x

Kuwait

KW-BIO-154

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-154

x

x

x

Madagascar

MG-BIO-154

x

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malaysia

MY-BIO-154

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Maurizio

MU-BIO-154

x

x

Messico

MX-BIO-154

x

x

Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

Marocco

MA-BIO-154

x

x

x

x

Mozambico

MZ-BO-154

x

x

x

Namibia

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Perù

PE-BIO-154

x

x

Filippine

PH-BIO-154

x

x

Russia

RU-BIO-154

x

Ruanda

RW-BIO-154

x

x

Sao Tomé e Principe

ST-BIO-154

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Serbia

RS-BIO-154

x

x

x

Somalia

SO-Bio-154

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-154

x

x

x

x

Sudan

SD-BIO-154

x

x

Swaziland

SZ-BIO-154

x

x

Siria

SY-BIO-154

x

x

Tanzania

TZ-BIO-154

x

x

Thailandia

TH-BIO-154

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisia

TN-BIO-154

x

x

Turchia

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ucraina

UA-BIO-154

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-154

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambia

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

14)

il testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» è sostituito dal seguente:

«“Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)

1.

Indirizzo: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604, Stati Uniti d’America

2.

Sito Internet: http://www.qcsinfo.org

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Repubblica dominicana

DO-BIO-144

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

Messico

MX-BIO-144

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

15)

il testo relativo a «IBD Certifications Ltd» è sostituito dal seguente:

«“IBD Certifications Ltd

1.

Indirizzo: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brasile

2.

Sito Internet: http://www.ibd.com.br

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasile

BR-BIO-122

x

x

x

x

Cina

CN-BIO-122

x

x

x

Messico

MX-BIO-122

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

16)

il testo relativo a «IMO Control Latinoamérica Ltda.» è sostituito dal seguente:

«“IMO Control Latinoamérica Ltda.

1.

Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2.

Sito Internet: http://www.imo.ch

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-123

x

x

Colombia

CO-BIO-123

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-123

x

x

Guatemala

GT-BIO-123

x

x

Haiti

HT-BIO-123

x

x

Messico

MX-BIO-123

x

x

Nicaragua

NI-BIO-123

x

x

Perù

PE-BIO-123

x

x

Paraguay

PY-BIO-123

x

x

El Salvador

SV-BIO-123

x

x

Venezuela

VE-BIO-123

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

17)

dopo il testo relativo a «IMO Control Private Limited» è inserito il seguente testo:

«“IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști

1.

Indirizzo: 225 Sok. No:29 D:7 Bornova, 35040 Izmir, Turchia

2.

Sito Internet: http://www.imo.ch

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Turchia

TR-BIO-158

x

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

18)

il testo relativo a «Indocert» è sostituito dal seguente:

«“Indocert

1.

Indirizzo: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

2.

Sito Internet: http://www.indocert.org

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

India

IN-BIO-148

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-148

x

Cambogia

KH-BIO-148

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all’allegato III e alghe marine

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

19)

il testo relativo a «Institute for Marketecology (IMO)» è sostituito dal seguente:

«“Institute for Marketecology (IMO)

1.

Indirizzo: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Svizzera

2.

Sito Internet: http://www.imo.ch

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-143

x

x

x

Albania

AL-BIO-143

x

x

Armenia

AM-BIO-143

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO -143

x

x

Bangladesh

BD-BIO-143

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-143

x

x

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-143

x

x

Brasile

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Camerun

CM-BIO-143

x

Canada

CA-BIO-143

x

x

Cile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Cina

CN-BIO-143

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-143

x

x

Repubblica democratica del Congo

CD-BIO-143

x

x

Costa d’Avorio

CI-BIO-143

x

x

Croazia

HR-BIO-143

x

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-143

x

x

Ecuador

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etiopia

ET-BIO-143

x

x

Georgia

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

India

IN-BIO-143

x

x

Indonesia

ID-BIO-143

x

x

Giappone

JP-BIO-143

x

x

Giordania

JO-BIO-143

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-143

x

x

Kenya

KE-BIO-143

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-143

x

x

Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Messico

MX-BIO-143

x

x

Marocco

MA-BIO-143

x

x

Namibia

NA-BIO-143

x

x

Nepal

NP-BIO-143

x

x

Nicaragua

NI-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigeria

NG-BIO-143

x

x

Territorio palestinese occupato

PS-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Perù

PE-BIO-143

x

x

x

Filippine

PH-BIO-143

x

x

Russia

RU-BIO-143

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapore

SG-BIO-143

x

Sud Africa

ZA-BIO-143

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-143

x

x

Sudan

SD-BIO-143

x

x

Suriname

SR-BIO-143

x

x

Siria

SY-BIO-143

x

Tagikistan

TJ-BIO-143

x

x

Taiwan

TW-BIO-143

x

x

Tanzania

TZ-BIO-143

x

x

Thailandia

TH-BIO-143

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

20)

il testo relativo a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» è sostituito dal seguente:

«“Istituto Certificazione Etica e Ambientale

1.

Indirizzo: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italia

2.

Sito Internet: http://www.icea.info

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-115

x

x

Armenia

AM-BIO-115

x

x

Ecuador

EC-BIO-115

x

x

Giappone

JP-BIO-115

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-115

x

Libano

LB-BIO-115

x

Madagascar

MG-BIO-115

x

x

Malaysia

MY-BIO-115

x

Messico

MX-BIO-115

x

x

x

Moldova

MD-BIO-115

x

x

Russia

RU-BIO-115

x

x

x

San Marino

SM-BIO-115

x

Senegal

SN-BIO-115

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-115

x

x

Siria

SY-BIO-115

x

x

Thailandia

TH-BIO-115

x

Turchia

TR-BIO-115

x

x

Ucraina

UA-BIO-115

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-115

x

x

x

Uruguay

UY-BIO-115

x

x

Vietnam

VN-BIO-115

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

21)

il testo relativo a «Lacon GmbH» è sostituito dal seguente:

«“LACON GmbH

1.

Indirizzo: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Germania

2.

Sito Internet: http://www.lacon-institut.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-134

x

x

Bangladesh

BD-BIO-134

x

x

Brasile

BR-BIO-134

x

Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

Croazia

HR-BIO-134

x

x

x

Ghana

GH-BIO-134

x

India

IN-BIO-134

x

Kazakhstan

KZ-BIO-134

x

Madagascar

MG-BIO-134

x

Mali

ML-BIO-134

x

Messico

MX-BIO-134

x

x

Marocco

MA-BIO-134

x

x

Namibia

NA-BIO-134

x

x

Nepal

NP-BIO-134

x

x

Russia

RU-BIO-134

x

Serbia

RS-BIO-134

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

Turchia

TR-BIO-134

x

x

Ucraina

UA-BIO-134

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

22)

il testo relativo a «Organic agriculture certification Thailand» è sostituito dal seguente:

«“Organic agriculture certification Thailand

1.

Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailandia

2.

Sito Internet: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Birmania/Myanmar

MM-BIO-121

x

Indonesia

ID-BIO-121

x

x

Laos

LA-BIO-121

x

x

Malaysia

MY-BIO-121

x

Nepal

NP-BIO-121

x

Thailandia

TH-BIO-121

x

x

Vietnam

VN-BIO-121

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

23)

il testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria» è sostituito dal seguente:

«“Organización Internacional Agropecuaria

1.

Indirizzo: Av. Santa Fe 830 — (B1641ABN) — Acassuso, Buenos Aires — Argentina

2.

Sito Internet: http://www.oia.com.ar

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-110

x

Brasile

BR-BIO-110

x

Uruguay

UY-BIO-110

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all’allegato III

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

24)

dopo il testo relativo a «Quality Assurance International» è inserito il seguente testo:

«“SGS Austria Controll-Co. GmbH

1.

Indirizzo: Diefenbachgasse 35, 1150 Wien, Austria

2.

Sito Internet: http://www.sgs-kontrolle.at

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-159

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-159

x

x

Repubblica moldova

MD-BIO-159

x

x

Serbia

RS-BIO-159

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-159

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-159

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

25)

il testo relativo a «Suolo e Salute srl» è sostituito dal seguente:

«“Suolo e Salute srl

1.

Indirizzo: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italia

2.

Sito Internet: http://www.suoloesalute.it

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

San Marino

SM-BIO-150

x

Senegal

SN-BIO-150

x

Serbia

RS-BIO-150

x

Ucraina

UA-BIO-150

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

26)

dopo il testo relativo a «Suolo e Salute srl» è inserito il seguente testo:

«“TÜV Nord Integra

1.

Indirizzo: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerp), Belgio

2.

Sito Internet: http://www.tuv-nord-integra.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Egitto

EG-BIO-160

x

x

Costa d’Avorio

CI-BIO-160

x

x

Giordania

JO-BIO-160

x

x

Mali

ML-BIO-160

x

x

Curaçao

CW-BIO-160

x

x

Senegal

SN-BIO-160

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016».


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.