2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 94/2013 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 162/2011 per quanto riguarda i centri d’intervento per il riso in Spagna
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 41 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato del regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante designazione dei centri d’intervento per il riso (2) designa i centri d’intervento per il riso. |
(2) |
In conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3), la Spagna ha comunicato alla Commissione l’elenco modificato dei suoi centri d’intervento per il riso e l’elenco dei locali di ammasso (4) collegati a tali centri, che sono stati riconosciuti in quanto rispondenti alle condizioni minime stabilite dalla normativa unionale. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 162/2011 e pubblicare su Internet l’elenco delle strutture di ammasso, corredandolo di tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall’intervento pubblico. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 162/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 47 del 22.2.2011, pag. 11.
(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
(4) Gli indirizzi dei locali di ammasso dei centri d’intervento sono disponibili sul sito web EUROPA/Agricoltura della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm.
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 162/2011, la sezione intitolata «SPAGNA» è sostituita dalla seguente:
«SPAGNA
|
Andalucía |
|
Aragón |
|
Castilla y León |
|
Castilla-La Mancha |
|
Extremadura |
|
Navarra». |