2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 94/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 162/2011 per quanto riguarda i centri d’intervento per il riso in Spagna

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 41 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante designazione dei centri d’intervento per il riso (2) designa i centri d’intervento per il riso.

(2)

In conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3), la Spagna ha comunicato alla Commissione l’elenco modificato dei suoi centri d’intervento per il riso e l’elenco dei locali di ammasso (4) collegati a tali centri, che sono stati riconosciuti in quanto rispondenti alle condizioni minime stabilite dalla normativa unionale.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 162/2011 e pubblicare su Internet l’elenco delle strutture di ammasso, corredandolo di tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall’intervento pubblico.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 162/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 47 del 22.2.2011, pag. 11.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(4)  Gli indirizzi dei locali di ammasso dei centri d’intervento sono disponibili sul sito web EUROPA/Agricoltura della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm.


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 162/2011, la sezione intitolata «SPAGNA» è sostituita dalla seguente:

«SPAGNA

 

Andalucía

 

Aragón

 

Castilla y León

 

Castilla-La Mancha

 

Extremadura

 

Navarra».