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26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 72/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2013
che modifica i regolamenti (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda il periodo di designazione di alcuni laboratori come laboratori di riferimento dell’UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 19, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione ha designato l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), con i suoi laboratori per la salute degli animali e le malattie degli equini siti in Francia, come laboratorio di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina per un periodo di cinque anni a partire dal 1o luglio 2008 e ne ha stabilito le funzioni, i compiti e le procedure in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri. |
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(2) |
Con il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione ha designato il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei crostacei per un periodo di cinque anni a partire dal 1o luglio 2008. |
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(3) |
Al fine di garantire un’alta qualità e uniformità dei risultati analitici e diagnostici nell’Unione, è importante che i laboratori di riferimento dell’UE designati per le malattie degli equini diverse dalla peste equina e per le malattie dei crostacei continuino a svolgere le loro attività per altri cinque anni. |
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(4) |
Occorre pertanto estendere il periodo per il quale tali laboratori sono stati designati come laboratori di riferimento dell’UE. |
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(5) |
A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, i laboratori elencati nel regolamento (CE) n. 737/2008, in precedenza denominati «laboratori comunitari di riferimento», sono ora denominati «laboratori di riferimento dell’Unione europea (UE)». |
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(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 180/2008, la data «30 giugno 2013» è sostituita dalla data «30 giugno 2018».
Articolo 2
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 737/2008 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, è designato laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei crostacei dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2018.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.