26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 69/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (2), che istituisce un codice doganale comunitario. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8521 90 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00. Viste le sue caratteristiche, vale a dire la capacità di ricezione, registrazione e riproduzione dei segnali video ricevuti da diverse fonti e vista la dimensione del disco rigido, il dispositivo è considerato un apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, di cui alla voce 8521. Esso deve pertanto essere classificato come un apparecchio per la videoregistrazione o la video-riproduzione di cui al codice NC 8521 90 00. |
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8521 90 00 |
Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata n. 1, n. 2, lettera a), e n. 6 nonché del testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00. Poiché l’apparecchio è dotato di tutti i necessari componenti elettronici che consentono di svolgere le funzioni di registrazione o riproduzione video di cui alla voce 8521, ad eccezione del disco rigido, è da considerare come avente il carattere essenziale di un prodotto completo o finito di cui alla voce 8521, in virtù della regola generale 2 a). L’apparecchio deve quindi essere classificato come un apparecchio incompleto per la registrazione o la riproduzione video, nel codice NC 8521 90 00. |
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8519 89 19 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8519, 8519 89 e 8519 89 19. Viste le sue caratteristiche, l’apparecchio è concepito per ricevere e trattare segnali sonori direttamente da Internet o da una macchina ADP verso vari apparecchi audio. L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8519 89 19 come altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la sua registrazione. |