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25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 65/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2013
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (2) prevede all’allegato III, parte A, che gli Stati membri devono comunicare determinate informazioni alla Commissione per quanto riguarda l’olio di oliva e le olive da tavola per varie campagne di commercializzazione e fissa i termini per la trasmissione di tali dati. Esso stabilisce inoltre norme comuni relative alla comunicazione delle informazioni alla Commissione da parte delle autorità competenti degli Stati membri. |
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(2) |
Ai fini di un maggiore controllo della situazione di mercato e tenuto conto dell’esperienza acquisita in materia, occorre semplificare, precisare, aggiungere o eliminare taluni obblighi di comunicazioni degli Stati membri previsti all’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008. |
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(3) |
A tal fine, è necessario aggiungere un obbligo relativo alla comunicazione dell’utilizzazione totale dell’olio di oliva e delle scorte di fine campagna e di eliminare l’obbligo concernente le informazioni relative alle olive da tavola. |
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(4) |
Pertanto, occorre modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008 è modificata come segue:
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1) |
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO