9.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/36


REGOLAMENTO (UE) N. 7/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 gennaio 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale (in prosieguo: la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 20 novembre 2008 per i Volumi I e II, fatte salve le sue appendici.

(2)

La convenzione di Chicago e i relativi allegati sono stati modificati successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 216/2008.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) della Commissione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’Agenzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)

Il punto 21 A.4, lettera a), del capitolo A della sezione A è sostituito dal seguente:

«a)

l’efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto ai punti 21 A.122, 21 A.130, lettera b), punti 3) e 4), 21 A.133 e 21 A.165, lettera c), punti 2) e 3), a seconda dei casi, e»

2)

Il punto 21 A.130, lettera b), del capitolo F della sezione A è sostituito dal seguente:

«b)

La dichiarazione di conformità deve includere:

1.

per ciascun prodotto, parte o pertinenza, una dichiarazione attestante che il prodotto o la pertinenza sono conformi al progetto approvato e in condizione di funzionare in sicurezza; e

2.

per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l’aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21 A.127, lettera a); e

3.

per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l’elica sono stati sottoposti dal fabbricante a un test di funzionalità, a norma del punto 21 A.128; e

4.

inoltre, nel caso di motori, una dichiarazione attestante che ciascun motore completo rispetta i parametri delle emissioni applicabili alla data di fabbricazione del motore.»

3)

Il punto 21 A.165, lettera c), del capitolo G della sezione A, punti 2) e 3) è sostituito dal seguente:

«2.

determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati e le condizioni per la sicurezza di funzionamento;

3.

determinare inoltre, nel caso di motori, che ciascun motore completo rispetti i parametri delle emissioni applicabili alla data di fabbricazione del motore;

4.

controllare che gli altri prodotti, parti o pertinenze siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare una certificazione di conformità al modulo 1 AESA.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)   GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.