4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/27


Revisione del Regolamento interno del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni (CdR) ha deciso, in occasione della sua 99a sessione plenaria svoltasi in data 1o febbraio 2013, di sostituire l'articolo 29 del proprio Regolamento interno, adottato il 3 dicembre 2009 sulla base dell'articolo 306, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il testo che segue:

«Articolo 29 —   Composizione dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza si compone

a)

di un Presidente;

b)

di un primo vicepresidente;

c)

di un vicepresidente per ogni Stato membro;

d)

di altri ventotto membri;

e)

dei presidenti dei gruppi politici.

I seggi dell'Ufficio di presidenza, a esclusione della carica di Presidente e primo vicepresidente e dei seggi dei presidenti dei gruppi politici, vengono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali:

3 seggi: Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Spagna,

2 seggi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ungheria,

1 seggio: Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovenia.»

La presente decisione entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e alla data di entrata in vigore dello stesso, prevista per il 1o luglio 2013.