26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/4


DIRETTIVA 2013/43/UE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta da qualsiasi soggetto passivo che effettua operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili. Tuttavia, per operazioni transfrontaliere e per alcuni settori nazionali ad alto rischio essa prevede il trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi (meccanismo dell'inversione contabile).

(2)

Data la gravità delle frodi in materia di IVA, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare, a titolo temporaneo, un meccanismo in base al quale l'obbligo di versare l'IVA, con riguardo a talune categorie di beni e servizi, è trasferito al soggetto passivo destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile, compreso il caso in cui tali categorie non siano elencate all'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE né oggetto di deroghe specifiche concesse agli Stati membri.

(3)

A tal fine, la Commissione ha presentato nel 2009 una proposta contenente un elenco di beni e servizi ai quali può essere applicato, per un periodo limitato, il meccanismo dell'inversione contabile. Il Consiglio ha scelto di scindere la proposta e ha adottato la direttiva 2010/23/UE del Consiglio (4), limitata tuttavia alle sole quote di emissioni dei gas a effetto serra, dal momento che la situazione delle frodi in tale settore esigeva una risposta immediata. Il Consiglio ha assunto, nel contempo, l'impegno politico di proseguire i negoziati sulla parte restante della proposta della Commissione.

(4)

Da allora, altri settori hanno registrato casi di frode e pertanto nuovi beni e servizi dovrebbero essere aggiunti alla parte restante della proposta della Commissione con riguardo all'elenco prestabilito di beni e servizi ai quali potrebbe essere applicata l'inversione contabile. In particolare, le frodi hanno interessato le cessioni di gas e di energia elettrica, i servizi di telecomunicazione, le console di gioco, tablet PC e laptop, i cereali, le colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, e i metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi.

(5)

Contrariamente a un meccanismo di applicazione generale, l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile mirato a tali beni e servizi che, secondo l'esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi, non dovrebbe influire negativamente sui principi fondamentali del sistema IVA, quali i pagamenti frazionati.

(6)

È opportuno che l'elenco prestabilito da cui gli Stati membri possono scegliere sia limitato ai beni e ai servizi che, secondo l'esperienza recente, sono particolarmente a rischio di frode.

(7)

Nell'applicare il meccanismo dell'inversione contabile, gli Stati membri determinano a loro discrezione le condizioni per l'applicazione del meccanismo, fra cui la fissazione delle soglie, le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tale meccanismo può applicarsi e l'applicazione parziale del meccanismo all'interno delle categorie.

(8)

Poiché un meccanismo dell'inversione contabile è una misura temporanea da applicarsi in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, il meccanismo dell'inversione contabile previsto dall'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE dovrebbe applicarsi soltanto per un periodo di tempo limitato.

(9)

Al fine di garantire che il meccanismo dell'inversione contabile possa essere applicato per un periodo sufficientemente lungo da renderlo efficace e da consentirne la successiva valutazione, è necessario prorogare l'attuale termine del 30 giugno 2015. Analogamente, è opportuno posticipare la data prevista per il periodo di valutazione e la data entro la quale devono essere segnalati trasferimenti di attività fraudolente.

(10)

Per offrire a tutti gli Stati membri la possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione contabile sinora descritto è necessario apportare una modifica specifica alla direttiva 2006/112/CE.

(11)

Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente di combattere le frodi ai danni dell'IVA mediante misure temporanee che derogano alle norme vigenti dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

all'articolo 193 il riferimento agli "articoli da 194 a 199" è sostituito dal riferimento agli "articoli da 194 a 199 ter";

2)

l'articolo 199 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:";

b)

al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

"c)

cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

d)

cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

e)

cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;

f)

cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;

g)

prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;

h)

cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;

i)

cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;

j)

cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356.";

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

"1 bis.   Gli Stati membri possono determinare le condizioni per l'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1.

1 ter.   L'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi elencati in tale paragrafo, lettere da c) a j), è soggetta all'introduzione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo previsto al paragrafo 1.";

d)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Gli Stati membri informano il comitato IVA dell'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e gli forniscono le seguenti informazioni:

a)

l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;

b)

le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;

c)

i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;

d)

la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.";

e)

al paragrafo 3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri che applicano il meccanismo previsto al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c), entro il 30 giugno 2017.";

f)

al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

l'impatto sulle attività fraudolente inerenti alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;";

g)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai beni o ai servizi elencati al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente articolo con riguardo a tali beni e servizi, presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2017.

5.   Anteriormente al 1o gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sugli effetti del meccanismo previsto al paragrafo 1 sulla lotta alle frodi.".

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente direttiva si applica fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU C 341E del 16.12.2010, pag. 81.

(2)  GU C 339 del 14.12.2010, pag. 41.

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 1).