22.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/14 |
DIRETTIVA 2013/28/UE DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2013
recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. |
(2) |
Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione e i relativi pezzi di ricambio possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. |
(3) |
La voce 8, lettera i), dell’allegato II prevede un’esenzione per il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per le saldature su lastre laminate, che scade il 1o gennaio 2013. |
(4) |
Un esame effettuato sui progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l’utilizzo del piombo nelle applicazioni di cui alla voce 8, lettera i), è inevitabile, in quanto non sono ancora disponibili materiali sostitutivi. |
(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
(2) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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1o luglio 2011 e pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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X |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009 |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (2) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (2) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (2) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (2) |
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X (2) |
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X (2) |
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X (2) |
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X (2) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (2) |
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X (2) |
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Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003 |
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X (4) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Cromo esavalente |
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Come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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X |
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Mercurio |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Cadmio |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
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(1) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015.
(2) Rimozione se, in correlazione con la voce 10 a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(3) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2014.
(4) Rimozione se, in correlazione con le voci 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
Note:
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È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio. |
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È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). |
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Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (). |
(5) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole in carbonio dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.»