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10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/376 |
DIRETTIVA 2013/26/UE DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2013
che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria, a motivo dell’adesione della Croazia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 50,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano adattamenti a motivo dell’adesione, adattamenti non contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati, la Commissione (nel caso in cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adotta gli atti necessari. |
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(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente le direttive 1999/21/CE (1) e 2006/141/CE (2) della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 1999/21/CE e 2006/141/CE sono modificate conformemente all’allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
SICUREZZA ALIMENTARE, POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE
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1. |
31999 L 0021: Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29):
all’articolo 4, paragrafo 1, l’elenco che inizia con «in bulgaro» e finisce con «medicinska ändamål» è sostituito dall’elenco seguente:
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2. |
32006 L 0141: Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1):
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