10.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/365


DIRETTIVA 2013/24/UE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che adegua determinate direttive in materia di diritto societario a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti a motivo dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall'adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 78/660/CEE (1), 83/349/CEE (2), 2009/101/CE (3), 2009/102/CE (4), 2011/35/UE (5) e 2012/30/UE (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 2009/101/CE, 2009/102/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Nota editoriale: il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adeguato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato.

(2)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Nota editoriale: il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adeguato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato.

(3)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11). Nota editoriale: il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adeguato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era all'articolo 48 del trattato.

(4)  Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 20).

(5)  Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

(6)  Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).


ALLEGATO

PARTE A

DIRITTO SOCIETARIO

1.

All'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

Croazia:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;».

2.

All'allegato I della direttiva 2009/102/CE, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

Croazia:

društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo,».

3.

All'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/35/UE, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

Croazia:

dioničko društvo.»

4.

All'allegato I della direttiva 2012/30/UE, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

Croazia:

dioničko društvo;».

PARTE B

PRINCIPI CONTABILI

1.

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE è così modificato:

a)

al primo comma, è aggiunto quanto segue:

«—

per la Croazia:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću.»;

b)

al secondo comma, è aggiunto quanto segue:

«a ter)

in Croazia:

javno trgovačko društvo, komanditno društvo,».

2.

All'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, al primo comma è aggiunto quanto segue:

«a ter)

in Croazia:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću.»