26.6.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo a Malta

2013/C 180/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 7,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 126 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo.

(4)

Conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), il Consiglio deve formulare raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro un determinato periodo. La raccomandazione deve fissare un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro deve darvi seguito effettivo per correggere il disavanzo eccessivo. Inoltre, in una raccomandazione intesa a correggere il disavanzo eccessivo il Consiglio chiede il raggingimento di obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo del saldo strutturale, ossia del saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

(5)

Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97, l'obiettivo di bilancio raccomandato per l'ultimo anno del periodo di correzione deve garantire che la riduzione richiesta del differenziale tra il livello del rapporto debito/PIL e il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato si verificherà nei due anni successivi alla correzione del disavanzo eccessivo, in base alle previsioni della Commissione.

(6)

Stando alle previsioni di primavera 2013 della Commissione, il disavanzo continuerà a superare il valore di riferimento, attestandosi al 3,7 % del PIL nel 2013 e al 3,6 % del PIL nel 2014. Tali previsioni di bilancio si basano sulle politiche attuali e tengono dunque conto del bilancio 2013, approvato dal Parlamento nell'aprile 2013, che comprende sia misure espansive sul piano delle entrate e della spesa sia l'apporto di capitale azionario in Air Malta (0,6 % del PIL) già previsto, che avrebbero un impatto netto a incremento del disavanzo pari allo 0,3 % del PIL. Le misure espansive sono solo in parte compensate dall'aumento delle accise, dalla riscossione di imposte arretrate nonché dalle economie di spesa e da maggiori contributi sociali derivanti dalla riforma pensionistica del 2006. Inoltre, secondo quanto indicato dalla Commissione, il contributo delle misure eccezionali di riduzione netta del disavanzo allo sforzo di risanamento dovrebbe diminuire significativamente dopo il 2012. Secondo le previsioni di primavera 2013 della Commissione, il persistere dei disavanzi primari previsto per il 2013 e il 2014 dovrebbe aumentare ulteriormente il debito pubblico, che passerà al 73,9 % del PIL nel 2013 e al 74,9 % del PIL nel 2014. Nel 2015 e nel 2016 il disavanzo pubblico dovrebbe rimanere al di sopra del valore di riferimento del 3 % del PIL e il rapporto debito/PIL dovrebbe aumentare al 75,6 % del PIL entro il 2016.

(7)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1467/97, la correzione del disavanzo eccessivo dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo sussistano circostanze particolari. Una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2014 è pertanto giustificata. In particolare, per un percorso di aggiustamento credibile e sostenibile, Malta dovrebbe realizzare un obiettivo in termini di disavanzo nominale dell'amministrazione pubblica pari al 3,4 % del PIL nel 2013 e al 2,7 % del PIL nel 2014, che consentirebbe un miglioramento annuo del saldo strutturale pari allo 0,7 % del PIL nel 2013 e allo 0,7 % del PIL nel 2014. L'obiettivo per il 2014 garantisce che la riduzione richiesta del differenziale tra il livello del rapporto debito/PIL e il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato si verificherà nei due anni successivi alla correzione nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Per raggiungere gli obiettivi strutturali di cui sopra, sarebbe necessario che Malta adottasse ulteriori misure di risanamento pari a circa lo 0,4 % del PIL nel 2013, oltre alle misure già contemplate nello scenario di riferimento, e a ¾ % del PIL nel 2014. Tali obiettivi tengono conto della necessità di compensare gli effetti negativi secondari sulle finanze pubbliche del risanamento di bilancio, dovuti al suo impatto sulla crescita del PIL. Lo scenario di riferimento su cui si fonda questo percorso di aggiustamento include le previsioni di primavera 2013 della Commissione e le estende fino al 2016, basandosi su ipotesi standard relativamente al riassorbimento del divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale e alla sensibilità del bilancio al ciclo; non include tuttavia l'ulteriore apporto di capitale in Air Malta, previsto per il 2015 in base al programma di stabilità 2013. Si presuppone dunque che l'apporto di capitale non si verificherà o che sarà compensato da misure in senso contrario.

(8)

Il quadro di bilancio di Malta è alquanto flessibile e il suo carattere non vincolante e l'orizzonte breve della pianificazione di bilancio non sono propizi ad una sana posizione di bilancio. La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio Stati membri (2), non è ancora stata recepita. Inoltre, conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (3), Malta dovrebbe istituire enti indipendenti incaricati di monitorare l'osservanza delle regole di bilancio. Il programma di stabilità afferma che il governo intende istituire un consiglio di bilancio, ma non espone piani concreti al riguardo.

(9)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 473/2013, Malta dovrebbe presentare alla Commissione e al Consiglio un programma di partenariato economico contemporaneamente alla relazione da trasmettere conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

(10)

Ad avviso del Consiglio, le misure di risanamento del bilancio dovrebbero permettere un miglioramento duraturo del saldo delle amministrazioni pubbliche, pur incrementando nel contempo la qualità delle finanze pubbliche e rafforzando il potenziale di crescita dell'economia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1)

Malta dovrebbe far cessare l'attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014;

2)

nello specifico, Malta dovrebbe:

a)

raggiungere un obiettivo di disavanzo nominale dell'amministrazione pubblica del 3,4 % del PIL nel 2013 e del 2,7 % del PIL nel 2014, in linea con un miglioramento annuo del saldo strutturale dello 0,7 % del PIL nel 2013 e dello 0,7 % del PIL nel 2014. Questo percorso di aggiustamento consentirebbe di portare il disavanzo nominale dell'amministrazione pubblica sotto al valore di riferimento del 3 % del PIL entro il 2014, garantendo nel contempo che il rapporto debito lordo/PIL si avvicini al valore di riferimento del 60 % del PIL ad un ritmo adeguato;

b)

specificare e attuare rigorosamente le misure necessarie per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2014 e destinare tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo.

3)

Il Consiglio fissa al 1o ottobre 2013 il termine per Malta per dare seguito effettivo alla presente raccomandazione e, conformemente aell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, riferire in dettaglio sulla strategia di risanamento prospettata per il conseguimento degli obiettivi fissati.

In seguito alla correzione del disavanzo eccessivo, Malta è invitata a continuare a realizzare progressi ad un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo a medio termine di un pareggio di bilancio in termini strutturali, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa. Per limitare i rischi nell'esecuzione del bilancio, il Consiglio invita Malta a rafforzare l'efficacia del quadro di bilancio e a migliorare il monitoraggio dell'esecuzione del bilancio sull'arco di tutto l'anno. In particolare, Malta è invitata a varare un quadro pluriennale di bilancio più vincolante e basato su regole precise. Inoltre, il ruolo degli enti indipendenti incaricati di monitorare la politica di bilancio dovrebbe essere raffozato, conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 473/2013.

Infine, per garantire il successo della strategia di risanamento del bilancio, le autorità maltesi sono invitate a sostenere tale risanamento con riforme strutturali generali, in linea con le raccomandazioni del Consiglio rivolte a Malta nell'ambito del semestre europeo e in particolare quelle relative al braccio preventivo della procedura per gli squilibri macroeconomici (4).

Malta è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

(3)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

(4)  Tutti i documenti concernenti la procedura per i disavanzi eccessivi relativa a Malta sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/malta_en.htm