31.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/91


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2011/444/UE

(2013/811/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2 del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un segretario generale.

(2)

Alla luce del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che introduce un nuovo gruppo di funzioni AST/SC, è opportuno adottare una nuova decisione relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, e abrogare la decisione 2011/444/UE del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I poteri demandati dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea (lo «statuto dei funzionari») all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (il «regime applicabile») all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:

a)

dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;

b)

dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione ai direttori generali degli articoli 1bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto dei funzionari;

c)

dal segretario generale negli altri casi.

Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell'amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione del regime applicabile nonché l'applicazione dello statuto ai funzionari del gruppo di funzioni AST e AST/SC, ad eccezione dei poteri di nomina e di cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e di assunzione degli altri agenti.

Articolo 2

La decisione 2011/444/UE del Consiglio è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'1 gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

(3)  Decisione 2011/444/UE del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a stipulare contratti, e che abroga la decisione 2006/491/CE, Euratom (GU L 191 del 22.7.2011, pag. 21).