28.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 353/51 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2013/805/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2013, la Repubblica di Polonia ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE in relazione a taluni veicoli stradali a motore e le spese a questi connesse («misure»), in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di un soggetto passivo a detrarre l’IVA versata sull’acquisto di beni e servizi e a quelle che impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati per scopi non professionali. |
(2) |
In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda di deroga agli altri Stati membri con lettera del10 ottobre 2013. Con lettera del 14 ottobre 2013 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame di detta domanda. |
(3) |
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto delsoggetto passivo a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) imposta su beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa, utilizzati per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa. |
(4) |
La misura richiesta dalla Repubblica di Polonia deroga a tali disposizioni allo scopo di limitare il diritto a detrazione dell’IVA sull’acquisto, il noleggio o il leasing di taluni veicoli stradali a motore e le spese correlate, nonché di esonerare il soggetto passivo dall’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale dei veicoli oggetto della restrizione. |
(5) |
L’uso non professionale dei veicoli a motore è difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, implica spesso una procedura complicata. In base alle misure richieste, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli a motore che non sono interamente utilizzati a fini professionali deve, salvo alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Repubblica di Polonia ritiene che sia giustificabile una percentuale del 50 %. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, occorre che l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale di un veicolo a motore sia sospeso quando è soggetto a detta limitazione. Tali misure potrebbero essere giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’IVA e di evitare l’evasione con una contabilità scorretta e una falsa dichiarazione fiscale. |
(6) |
La limitazione del diritto a detrazione a norma delle misure speciali deve applicarsi all’IVA pagata sull’acquisto, l’acquisto intracomunitario, l’importazione, il noleggio o il leasing di determinati veicoli stradali a motore e le spese connesse, compreso l’acquisto di combustibile. |
(7) |
Alcuni tipi di autoveicoli devono essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure dato che, a causa della loro natura o deltipo di attività per la quale sono utilizzati, il loro uso per attività non professionali è considerato trascurabile. Pertanto, le misure non dovrebbero applicarsi ai veicoli con più di nove posti (compreso quello del conducente) o con un peso massimo totale superiore ai 3 500 chilogrammi. Inoltre la restrizione del diritto a detrazione non si applica all’IVA addebitata su qualsiasi spesa che sia interamente connessa all'attività professionale del soggetto passivo. |
(8) |
Tali misure dovrebbero essere limitate nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali riguardanti l’uso professionale. |
(9) |
Qualora la Repubblica di Polonia considerasse necessaria un’ulteriore proroga delle misure oltre il 2016, dovrà presentare alla Commissione con la richiesta di proroga, entro il 1o aprile 2016, una relazione sull’applicazione delle suddette misure comprendente un riesame della percentuale applicata. |
(10) |
Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE del Consiglio (2), ora direttiva 2006/112/CE, nella quale è prevista l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni dal diritto a detrazione. A norma di tale proposta limitazioni del diritto alla detrazione si potrebbero applicare ai veicoli stradali a motore. Gli effetti delle misure di deroga previste dalla presente decisione dovrebbero cessare alla data di entrata in vigore di tale direttiva di modifica, se essa è anteriore alla data di scadenza della presente decisione. |
(11) |
La deroga avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio delconsumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto, l’acquisto intracomunitario, l’importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore nonché l’IVA sulle spese relative ai veicoli, se il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per scopi professionali.
2. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 non si applica ai veicoli a motore con un peso massimo totale superiore ai 3 500 chilogrammi o ai veicoli a motore con più di nove posti, compreso quello del conducente.
3. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 non si applica all'IVA addebitata su qualsiasi spesa che sia interamente connessa alle attività professionali del soggetto passivo.
Articolo 2
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, l’uso a fini diversi da quelli professionali, di un veicolo al quale si applica il limite del 50 % di cui all’articolo 1 della presente decisione.
Articolo 3
1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2016 o, se anteriore, alla data di entrata in vigore di norme dell’Unione che stabiliscano le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della detrazione totale dell’IVA.
2. Eventuali richieste di proroga delle misure previste dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1o aprile 2016. Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.
Articolo 4
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).