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21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/107 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
sulla notifica da parte del Regno Unito delle misure che intende adottare in conformità all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
[notificata con il numero C(2013) 9225]
(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/795/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2009/45/CE stabilisce un livello uniforme di requisiti di sicurezza per le navi passeggeri battenti qualsiasi bandiera adibite a viaggi nazionali. |
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(2) |
L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva permette agli Stati membri di adottare misure che consentono equivalenze alle regole contenute nell’allegato I della direttiva, purché esse abbiano la stessa efficacia delle suddette regole e siano soggette alla procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 4. |
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(3) |
L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare misure atte a esonerare le navi dall’osservanza di taluni requisiti specifici a condizione che non vi sia una riduzione del livello di sicurezza e fatta salva la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 4. |
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(4) |
L’articolo 9, paragrafo 4, prevede che uno Stato membro, che si avvale delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, notifichi alla Commissione le misure che intende adottare, fornendo le precisazioni necessarie a comprovare che la sicurezza è mantenuta a un livello adeguato. Se entro sei mesi dalla notifica si decide, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, che le misure non sono giustificate, detto Stato membro è tenuto a modificarle o a non adottarle. |
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(5) |
Il Regno Unito ha inizialmente trasmesso alla Commissione la notifica di una misura nazionale relativa a equivalenze ed esenzioni ai requisiti previsti dalla direttiva per le navi passeggeri adibite a viaggi nazionali a norma dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/45/CE del 17 febbraio 2011. Il 25 marzo 2011 la Commissione ha chiesto ulteriori precisazioni e chiarimenti di natura tecnica circa la proposta del Regno Unito. |
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(6) |
Il Regno Unito ha presentato una nuova notifica il 19 marzo 2013 in merito a una misura nazionale che concede ventuno equivalenze ed esenzioni a norma dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/45/CE. Tale notifica, che sostituisce quella del 17 febbraio 2011, presenta alternative tecniche e operative ai requisiti della direttiva in merito alle esigenze specifiche delle navi da passeggeri di piccole dimensioni operanti lungo la costa del Regno Unito. |
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(7) |
Il 12 giugno 2013 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla richiesta di equivalenze ed esenzioni. La Commissione ha indicato che il periodo di sei mesi previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, a decorrere dal ricevimento della notifica originaria, è stato interrotto fino al completo ricevimento delle informazioni necessarie a concludere l’analisi. Il Regno Unito ha risposto il 13 luglio 2013. I rappresentanti della Commissione, dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e delle autorità britanniche si sono riuniti il 23 settembre 2013 per analizzare più approfonditamente i dettagli della complessa notifica. |
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(8) |
Entro il 1o ottobre 2013 il Regno Unito ha deciso di eliminare undici delle equivalenze ed esenzioni originarie e ha inoltre aggiornato le restanti equivalenze ed esenzioni, chiarendo le condizioni operative in cui le esenzioni richieste sarebbero applicate. |
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(9) |
La Commissione ritiene che nove delle equivalenze ed esenzioni richieste siano giustificate e che la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo, 2, della direttiva 2009/45/CE non sia applicabile. |
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(10) |
La restante richiesta riguarda i requisiti previsti dalla regola III/2.1 dell’allegato I della direttiva 2009/45/CE circa la fornitura di zattere di salvataggio di riserva. La misura comprende un’esenzione e una proposta equivalente. Il Regno Unito ha chiesto l’esenzione dai requisiti previsti alla regola III/2.1 per le navi di classe C e D, di lunghezza inferiore a 24 metri, impegnate solo in viaggi con condizioni atmosferiche favorevoli, in condizioni diurne e nella stagione estiva, che trasportano al massimo 130 persone. Come equivalenza alla regola, il Regno Unito propone che queste navi passeggeri trasportino zattere di salvataggio per la totalità (100 %) delle persone a bordo e dispositivi galleggianti per il 20 % di esse. |
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(11) |
La Commissione ritiene che tale richiesta di esenzione dai requisiti di cui alla regola III/2.1 dell’allegato I della direttiva 2009/45/CE circa la fornitura di zattere di salvataggio di riserva per le navi di classe C e D, di lunghezza inferiore a 24 metri, non possa essere accettata. Il Regno Unito non ha dimostrato che non vi è alcuna riduzione della sicurezza con le condizioni operative proposte per le navi impegnate solo in viaggi con condizioni atmosferiche favorevoli, in condizioni diurne e nella stagione estiva. Inoltre, il Regno Unito non ha dimostrato che il rischio di mancata disponibilità di una zattera di salvataggio è ridotto, e la misura equivalente proposta di dispositivi galleggianti per il 20 % delle persone a bordo è inaccettabile, poiché implica che le persone che li utilizzano siano già in acqua. In alcune zone interessate dalla misura, la temperatura del mare nel periodo estivo può essere molto bassa, arrivando in alcuni casi a 5 °C. |
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(12) |
La Commissione ritiene pertanto che le misure previste dalla regola III/2.1 dell’allegato I della direttiva 2009/45/CE non siano giustificate. |
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(13) |
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al Regno Unito viene chiesto di non adottare l’esenzione al requisito di fornitura di zattere di salvataggio di riserva previsto dalla regola III/2.1 dell’allegato I della direttiva 2009/45/CE per le navi passeggeri di classe C e D, di lunghezza inferiore a 24 metri e la misura equivalente affinché tali navi dispongano di zattere di salvataggio per il 100 % delle persone a bordo e di dispositivi galleggianti per il 20 % di esse.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente