21.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/105


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2013

relativa al riconoscimento della Georgia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2013) 9224]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/794/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, (di seguito «convenzione STCW»), modificata nel 1995.

(2)

La decisione 2010/705/UE della Commissione (2), ha revocato il riconoscimento della Georgia, accordato in virtù dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per quanto riguarda la formazione e l’abilitazione della gente di mare. I risultati della valutazione di conformità e dell’analisi delle informazioni fornite dalle autorità georgiane avevano dimostrato che la Georgia non soddisfaceva i pertinenti requisiti della convenzione STCW.

(3)

Con lettera del 10 settembre 2012 la Repubblica di Cipro ha chiesto un nuovo riconoscimento per la Georgia. A seguito di tale richiesta la Commissione ha valutato il sistema di formazione e abilitazione della Georgia per verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. La valutazione si è basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di ottobre 2012 e sulle misure correttive presentate dalle autorità georgiane.

(4)

In particolare, a seguito all’ispezione, con lettera del 6 febbraio 2013 le autorità georgiane sono state invitate a presentare un piano di azione correttiva volontaria riguardo alle carenze rilevate e adottare azioni per porvi rimedio.

(5)

Le principali carenze riguardavano la mancanza di requisiti legislativi e amministrativi per dare piena attuazione alle disposizioni della convenzione STCW, come la mancanza di un requisito relativo al controllo degli istituti stranieri accreditati e dei programmi d'istruzione e di formazione professionale marittima da parte dell’amministrazione georgiana. Inoltre, gli istituti d'istruzione e di formazione professionale marittima ispezionati non avevano attuato alcune disposizioni, ad esempio quelle relative all’uso dei simulatori. Infine, gli istituti ispezionati non disponevano delle attrezzature specifiche per la formazione e la valutazione di determinate competenze.

(6)

Con lettere del 15 maggio 2013 e del 20 luglio 2013 la Georgia ha comunicato alla Commissione che erano state intraprese azioni volte a rettificare le carenze rilevate. In particolare, le autorità georgiane hanno segnalato che le disposizioni nazionali sono state allineate alla convenzione e che gli istituti d'istruzione e di formazione professionale marittima hanno correttamente attuato le pertinenti disposizioni. Infine, sono state fornite prove del fatto che sono state acquistate e installate le attrezzature per la formazione di cui era stata riscontrata la mancanza.

(7)

Una carenza residua riguarda alcune strutture per la formazione della Batumi Navigation Teaching University. In particolare, il laboratorio elettrico e l’imbarcazione di salvataggio disponibile per la formazione sui mezzi di salvataggio e sui battelli d’emergenza sembrano necessitare di un ulteriore potenziamento. La Georgia è stata pertanto invitata ad attuare ulteriori interventi correttivi al riguardo. Le suddette carenze non autorizzano tuttavia a dubitare del livello generale di conformità della Georgia agli obblighi imposti dalla convenzione STCW in materia di formazione e abilitazione della gente di mare.

(8)

I risultati finali della valutazione dimostrano che la Georgia soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che essa ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.

(9)

La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della suddetta valutazione.

(10)

La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Georgia è riconosciuta per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  GU L 306 del 23.11.2010, pag. 78.

(3)  GU L 136, del 18.5.2001, pag. 17.