21.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/100


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2013

che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

(2013/791/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 47, terzo e quarto comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/198/Euratom del Consiglio (1) ha istituito l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («impresa comune») per apportare il contributo della Comunità europea dell'energia atomica («Euratom») all'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER e alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone, nonché preparare e coordinare un programma di attività in vista della costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e degli impianti associati.

(2)

La decisione 2007/198/Euratom stabilisce un importo di riferimento ritenuto necessario per l'impresa comune, unitamente al contributo totale indicativo di Euratom a detto importo, che dovrebbe essere messo a disposizione attraverso i programmi Euratom di ricerca e formazione adottati ai sensi dell'articolo 7 del trattato Euratom.

(3)

Le risorse ritenute necessarie per l'impresa comune nel corso della fase di costruzione di ITER, per il periodo 2007-2020, ammontavano a 7 200 000 000 EUR (valore del 2008) nel marzo 2010. Nel luglio 2010, il Consiglio ha limitato questo importo a 6 600 000 000 EUR (valore del 2008).

(4)

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito il livello massimo degli impegni Euratom a favore di ITER pari a 2 707 000 000 EUR (valore del 2011).

(5)

È necessario modificare la decisione 2007/198/Euratom per consentire il finanziamento delle attività dell'impresa comune per il periodo 2014-2020 attingendo dal bilancio generale dell'Unione europea e non dai programmi Euratom di ricerca e formazione.

(6)

Sono tenuti a contribuire al finanziamento dell'impresa comune i paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con Euratom nel settore della ricerca sull'energia nucleare, compresa la fusione nucleare controllata, che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom. È opportuno che il loro contributo sia stabilito nel rispettivo accordo di cooperazione con Euratom.

(7)

La tabella di marcia 2012 per la fusione, sviluppata dai laboratori nazionali che operano nel campo della fusione, ha come obiettivo finale di sostenere la progettazione e la costruzione di ITER e di dar prova della produzione di elettricità da fusione attorno alla metà del secolo. Pertanto, l'impresa comune dovrebbe mantenere uno stretto rapporto di lavoro con gli organismi europei che attuano tale tabella di marcia.

(8)

È opportuno inoltre aggiornare la decisione 2007/198/Euratom per quanto riguarda le disposizioni concernenti la protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

(9)

È opportuno informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'attuazione della decisione 2007/198/Euratom sulla base delle informazioni fornite dall'impresa comune.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/198/Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/198/Euratom è così modificata:

1)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c)

per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato o attraverso ogni altra decisione adottata dal Consiglio.»;

b)

al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Il contributo di paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con Euratom nel settore della ricerca sull'energia nucleare, compresa la fusione nucleare controllata, che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom, è stabilito nel rispettivo accordo di cooperazione con Euratom.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il contributo di Euratom all'impresa comune per il periodo 2014-2020 è pari a 2 915 015 000 EUR (valori correnti).»

d)

il paragrafo 4 è soppresso.

2)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 5 bis

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, la Commissione adotta misure adeguate per assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i subappaltatori e altre terze parti che hanno ottenuto finanziamenti di Euratom ai sensi della presente decisione.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (3) del Consiglio al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione o all'aggiudicazione di un appalto finanziato a norma della presente decisione.

Fatti salvi il paragrafo 2 e il primo comma del presente paragrafo, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni risultanti dall'applicazione della presente decisione autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a effettuare audit, controlli e ispezioni sul posto.

Articolo 5 ter

Esame intermedio

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2017, al più tardi, una relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della presente decisione sulla base delle informazioni fornite dall'impresa comune. La relazione illustra i risultati dell'utilizzazione del contributo Euratom di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per quanto riguarda gli impegni e le spese.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18. 9. 2013, pag. 1)."

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 2).»."

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. MAZURONIS


(1)  Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).