che modifica i modelli di certificati sanitari I, II e III relativi agli scambi all’interno dell’Unione di ovini e caprini da macello, da ingrasso, da riproduzione e d’allevamento figuranti nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2013) 9208]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/784/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 91/68/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini all’interno dell’Unione. Essa dispone tra l’altro che durante il trasporto verso il luogo di destinazione gli ovini e i caprini debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello I, II o III figurante nell’allegato E.
(2)
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L’allegato VII di tale regolamento definisce le misure per il controllo e l’eradicazione delle TSE. L’allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento stabilisce inoltre le condizioni per gli scambi all’interno dell’Unione di animali vivi, sperma ed embrioni. L’allegato VIII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (3).
(3)
Al fine di rispettare le prescrizioni relative agli scambi all’interno dell’Unione di ovini e caprini da ingrasso e da riproduzione di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013, i modelli di certificati sanitari II e III figuranti nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE sono stati recentemente modificati dalla decisione di esecuzione 2013/445/UE della Commissione (4).
(4)
Nel corso di tale modifica è stata erroneamente omessa la possibilità di trasferire, a determinate condizioni, gli ovini e i caprini da riproduzione e d’allevamento negli Stati membri nei quali è approvato un programma di controllo della scrapie classica. Occorre pertanto modificare la parte II, punto II.9, del modello di certificato sanitario III per gli scambi intra-UE di ovini e caprini da riproduzione e d’allevamento, figurante nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE.
(5)
Al fine di eliminare ogni ambiguità, è inoltre necessario riesaminare alcuni riferimenti al regolamento (CE) n. 999/2001 nel modello di certificato sanitario II per gli scambi intra-UE di ovini e caprini da ingrasso e nel modello di certificato sanitario III per gli scambi di ovini e caprini da riproduzione e d’allevamento figuranti nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE.
(6)
È quindi opportuno modificare i modelli di certificati sanitari II e III di cui all’allegato E della direttiva 91/68/CEE in modo da rispettare le prescrizioni relative agli scambi di ovini e caprini da ingrasso, da riproduzione e d’allevamento all’interno dell’Unione stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013.
(7)
Per garantire la coerenza terminologica in tutti i modelli di certificati sanitari relativi agli scambi di ovini e caprini all’interno dell’Unione figuranti nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE, detti modelli di certificati devono inoltre essere modificati e sostituiti con i modelli di certificati sanitari I, II e III di cui all’allegato della presente decisione.
(8)
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE.
(9)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
(2) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).
(4) Decisione di esecuzione 2013/445/UE della Commissione, del 29 agosto 2013, che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per gli scambi di ovini e caprini all’interno dell’Unione e le prescrizioni sanitarie relative alla scrapie (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 48).
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:
(1) [II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell’Unione.]
(1) oppure [II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].
II.2. Gli animali:
II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
II.2.3. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
II.2.4. non provengono da un’azienda e non sono stati in contatto con animali di un’azienda situata in una zona di protezione istituita in forza di una normativa dell’Unione, dalla quale è vietata l’uscita degli animali;
II.2.5. non sono soggetti a misure di sanità animale secondo la normativa dell’Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.
II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o a un esame del registro dell’azienda e dei documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell’allegato di tale regolamento:
II.3.1. gli animali sono rimasti in un’unica azienda di origine per un periodo di almeno 21 giorni o sin dalla nascita, se hanno un’età inferiore a 21 giorni, e nella quale negli ultimi 30 giorni non sono stati introdotti animali biungulati importati da un paese terzo, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità all’articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, e
(1) [sono rimasti in un’unica azienda di origine nella quale non sono stati introdotti animali della specie ovina o caprina, a meno che tali animali siano stati introdotti negli ultimi 21 giorni in conformità all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE.]
(1) oppure [devono essere consegnati direttamente da un’unica azienda al macello di destinazione].
II.4.1. Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, in modo da garantire un’efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.
II.4.2. In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il … (inserire la data) (2).
II.4.3. Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (3)(4).
II.5. Il presente certificato
(1) [è valido per 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione presso l’azienda di origine, il centro di raccolta riconosciuto o la sede del commerciante riconosciuta nello Stato membro di origine;]
(1) oppure scade in conformità all’articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 91/68/CEE il … (inserire la data)] (5).
Note
Parte I:
Casella I.19: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 01.04.10 o 01.04.20.
Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.31: sistema di identificazione: gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
(2) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d’inizio del trasporto dell’intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l’azienda d’origine.
(3) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi cui sono soggetti in forza delle norme dell’Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto.
(4) Da compilare se la partita è raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto o nella sede del commerciante riconosciuta.
(5) Da compilare se la partita è raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito.
Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:
(1) [II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell’Unione.]
(1) oppure [II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].
II.2. Gli animali:
II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
II.2.3. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
II.2.4. non provengono da un’azienda e non sono stati in contatto con animali di un’azienda situata in una zona di protezione istituita in forza di una normativa dell’Unione, dalla quale è vietata l’uscita degli animali;
II.2.5. non sono soggetti a misure di sanità animale secondo la normativa dell’Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.
II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o a un esame del registro dell’azienda e dei documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell’allegato di tale regolamento, gli animali sono rimasti in un’unica azienda di origine per un periodo di almeno 30 giorni o nell’azienda di origine sin dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell’azienda di origine negli ultimi 21 giorni e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell’azienda di origine negli ultimi 30 giorni, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio.
(1) [II.4 Gli animali sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE, specificate per lo Stato membro di destinazione o una parte del suo territorio … (indicare lo Stato membro o una parte del suo territorio) nella decisione …/…/… (inserire il numero) della Commissione.]
II.5. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis):
(1) [l’azienda di origine è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio … (indicare il nome dello Stato membro o della parte del suo territorio) riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi, in conformità alla decisione …/…/… (inserire il numero) della Commissione.]
(1) oppure [provengono da un’azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).]
(1) oppure [provengono da un’azienda indenne da brucellosi (B. melitensis) e
i) sono identificati individualmente;
ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o non sono stati vaccinati contro la brucellosi negli ultimi due anni, oppure sono femmine di età superiore a due anni sottoposte a vaccinazione contro la brucellosi prima dei sette mesi d’età;
iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell’azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all’allegato C della direttiva 91/68/CEE.]
II.6. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini indenne da brucellosi (B. melitensis):
(1) [provengono da un’azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).]
(1) e/o [provengono da un’azienda indenne da brucellosi (B. melitensis).]
(1) e/o [provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE del Consiglio, da un’azienda diversa da quelle ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e soddisfano le seguenti condizioni:
i) sono identificati individualmente;
ii) sono originari di un’azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti dai sintomi clinici o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi almeno negli ultimi 12 mesi; e
(1) [non sono stati vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis) negli ultimi due anni e sono stati isolati sotto sorveglianza veterinaria nell’azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all’allegato C della direttiva 91/68/CEE.]]
(1) oppure [sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell’età di sette mesi, ma almeno 15 giorni prima della loro introduzione nell’azienda di destinazione.]
(1) [II.7. Gli animali sono destinati a uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio o a uno Stato membro elencato all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto avente un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e provengono da un’azienda o da aziende
(1) [situate uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]
(1) e/o [riconosciute con un rischio trascurabile di scrapie classica, in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]
(1) e/o [non soggette alle misure stabilite all’allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.]]
(1) e/o [che hanno soddisfatto le prescrizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, secondo comma, lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e gli animali arrivano nell’azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]]
II.8.1. Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, in modo da garantire un’efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.
II.8.2. In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il … (inserire la data) (2).
II.8.3. Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (3).
Note
Parte I:
Casella I.19: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 01.04.10 o 01.04.20.
Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.31: sistema di identificazione: gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
età: (mesi);
sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d’inizio del trasporto dell’intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l’azienda d’origine.
(3) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi cui sono soggetti in forza delle norme dell’Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
91/68 EIII Ovini/Caprini da riproduzione e d’allevamento
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferimento locale
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:
(1) oppure [II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell’Unione.]
(1) oppure [II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].
II.2. Gli animali:
II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
II.2.3. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
II.2.4. non provengono da un’azienda e non sono stati in contatto con animali di un’azienda situata in una zona di protezione istituita in forza di una normativa dell’Unione, dalla quale è vietata l’uscita degli animali;
II.2.5. non sono soggetti a misure di sanità animale secondo la normativa dell’Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.
II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o a un esame del registro dell’azienda e dei documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell’allegato di tale regolamento, gli animali sono rimasti in un’unica azienda di origine per un periodo di almeno 30 giorni o nell’azienda di origine sin dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell’azienda di origine negli ultimi 21 giorni e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell’azienda di origine negli ultimi 30 giorni, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio.
(1) [II.4. Gli animali sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE, specificate per lo Stato membro di destinazione o una parte del suo territorio … (indicare lo Stato membro o una parte del suo territorio) nella decisione … / … / … (inserire il numero) della Commissione.]
II.5. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis):
(1) [l’azienda di origine è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio … (indicare il nome dello Stato membro o della parte del suo territorio) riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi, in conformità alla decisione … / … / … (inserire il numero) della Commissione.]
(1) oppure [provengono da un’azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).]
(1) oppure [provengono da un’azienda indenne da brucellosi (B. melitensis) e
i) sono identificati individualmente,
ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o non sono stati vaccinati contro la brucellosi negli ultimi due anni, oppure sono femmine di età superiore a due anni sottoposte a vaccinazione contro la brucellosi prima dei sette mesi d’età,
iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell’azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all’allegato C della direttiva 91/68/CEE.]
II.6. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini indenne da brucellosi (B. melitensis):
(1) [provengono da un’azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).]
(1) oppure [provengono da un’azienda indenne da brucellosi (B. melitensis).]
(1) oppure [provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE del Consiglio, da un’azienda diversa da quelle ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e soddisfano le seguenti condizioni:
91/68 EIII Ovini/Caprini da riproduzione e d’allevamento
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferimento locale
ii) sono originari di un’azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti dai sintomi clinici o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi almeno negli ultimi 12 mesi e
(1) [non sono stati vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis) negli ultimi due anni e sono stati isolati sotto sorveglianza veterinaria nell’azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all’allegato C della direttiva 91/68/CEE.]]
(1) oppure [sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell’età di sette mesi e non sono stati vaccinati nei 15 giorni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario.]]
(1) [II.7. Gli arieti da riproduzione non castrati:
i) provengono da un’azienda in cui non è stato registrato alcun caso di epididimite contagiosa dell’ariete (B. ovis) negli ultimi 12 mesi,
ii) sono rimasti ininterrottamente in tale azienda negli ultimi 60 giorni,
iii) sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni, con esito negativo, a un test per la ricerca dell’epididimite contagiosa dell’ariete (B. ovis) in conformità all’allegato D della direttiva 91/68/CEE.]
II.8. A conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali non sono stati ottenuti da un’azienda, né sono stati in contatto con gli animali di un’azienda, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:
i) negli ultimi sei mesi, agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides “large colony”),
ii) negli ultimi 12 mesi, paratubercolosi o linfoadenite caseosa,
iii) negli ultimi tre anni, adenomatosi polmonare, Maedi-Visna o artrite-encefalite virale caprina. Questo termine viene tuttavia ridotto a 12 mesi se gli animali affetti da Maedi-Visna o da artrite-encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due test.
(1) [II.9. Gli animali provengono da un’azienda o da aziende:
(1) [situate uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.]]
(1) e/o [riconosciute con un rischio trascurabile di scrapie classica, in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]
(1) e/o [non soggette alle misure stabilite all’allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.]]
(1) oppure [II.9. Gli animali sono destinati a uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 o a uno Stato membro elencato all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto avente un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e provengono da un’azienda o da aziende
(1) [situate uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]
(1) e/o [riconosciute con un rischio trascurabile di scrapie classica, in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]
(1) e/o [non soggette alle misure stabilite all’allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.]]
(1) e/o [che hanno soddisfatto le prescrizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, secondo comma, lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e gli animali arrivano nell’azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]]
91/68 EIII Ovini/Caprini da riproduzione e d’allevamento
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferimento locale
(1) oppure [II.9. Gli animali sono destinati a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto aventi un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e provengono da un’azienda o da aziende
(1) [situate uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]
(1) e/o [riconosciute con un rischio trascurabile di scrapie classica, in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]
(1) e/o [non soggette alle misure stabilite all’allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.]]
(1) e/o [che hanno soddisfatto le prescrizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, secondo comma, lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e gli animali arrivano nell’azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]]
(1) e/o [riconosciute con un rischio controllato di scrapie classica, in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]
(1) e/o [che hanno soddisfatto le prescrizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e gli animali arrivano nell’azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]]
II.10.1 Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, in modo da garantire un’efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.
II.10.2 In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il … (inserire la data) (2).
II.10.3 Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (3).
Note
Parte I:
Casella I.19: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 01.04.10 o 01.04.20.
Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.31: sistema di identificazione: gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
età: (mesi).
sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d’inizio del trasporto dell’intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l’azienda d’origine.
(3) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi cui sono soggetti in forza delle norme dell’Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.