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19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/44 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2013
relativa a un contributo finanziario dell’Unione a favore degli interventi d’urgenza per combattere l’influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2012 e nel 2013, e in Danimarca e Spagna nel 2013
[notificata con il numero C(2013) 9084]
(I testi in lingua danese, italiana, neerlandese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)
(2013/775/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività, avente gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e capace di perturbare gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. |
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(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende avicole non solo all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo o di prodotti avicoli. |
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(3) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2), che introduce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per prevenire l’ulteriore diffusione del virus. |
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(4) |
A norma dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate. |
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(5) |
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
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(6) |
L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo finanziario dell’Unione. |
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(7) |
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi d’urgenza volti all’eradicazione dell’influenza aviaria è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (4). |
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(8) |
Nel 2012 e nel 2013 in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi sono stati registrati focolai di influenza aviaria. Sempre nel 2013 sono stati registrati focolai di influenza aviaria anche in Danimarca e in Spagna. Per combattere tali focolai, la Germania, l’Italia, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Spagna hanno adottato misure a norma della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (5). |
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(9) |
Le autorità tedesche, italiane, neerlandesi, danesi e spagnole hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, circa le misure applicate conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia, nonché i risultati conseguiti. |
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(10) |
Le autorità tedesche, italiane, neerlandesi, danesi e spagnole hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi per quanto concerne le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
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(11) |
In questa fase, non è possibile determinare l’importo esatto del contributo finanziario dell’Unione poiché le informazioni fornite relative ai costi di indennizzo e alle spese operative sono delle stime. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario dell’Unione alla Germania, all’Italia, ai Paesi Bassi, alla Danimarca e alla Spagna
1. La Germania, l’Italia, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Spagna beneficiano di un contributo finanziario dell’Unione per le spese sostenute da tali Stati membri ai fini dell’adozione di misure a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE, per combattere l’influenza aviaria in Germania, Italia e Paesi Bassi nel 2012 e nel 2013, e in Danimarca e Spagna nel 2013.
2. L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
Articolo 2
Modalità di pagamento
È versata alla Germania una prima quota di 500 000,00 EUR nel quadro del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
È versata all’Italia una prima quota di 40 000,00 EUR, per quanto riguarda il 2012, e di 2 600 000,00 EUR, per quanto riguarda il 2013, nel quadro del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
È versata ai Paesi Bassi una prima quota di 210 000,00 EUR, per quanto riguarda il 2012, e di 250 000,00 EUR, per quanto riguarda il 2013, nel quadro del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
È versata alla Danimarca una prima quota di 33 000,00 EUR, per quanto riguarda il 2013, nel quadro del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
È versata alla Spagna una prima quota di 30 000,00 EUR, per quanto riguarda il 2013, nel quadro del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 3
Destinatari
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono i destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.