19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/42


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti bromadiolone notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 9030]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2013/774/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I della direttiva 98/8/CE contiene l’elenco dei principi attivi approvati a livello dell’Unione per poterli includere tra i biocidi. La direttiva 2009/92/CE della Commissione (2) ha aggiunto la sostanza attiva bromadiolone da utilizzare nei prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(2)

Il bromadiolone è un rodenticida anticoagulante che notoriamente presenta rischi di incidenti per i bambini nonché rischi per gli animali non bersaglio e l’ambiente. È stato identificato come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»).

(3)

Per motivi di salute pubblica e di igiene, si è nondimeno ritenuto giustificato includere il bromadiolone e altri rodenticidi anticoagulanti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo in tal modo agli Stati membri di autorizzare prodotti a base di bromadiolone. Tuttavia gli Stati membri quando concedevano l’autorizzazione per prodotti contenenti bromadiolone erano tenuti a garantire che l’esposizione primaria e secondaria dell’uomo, degli animali non bersaglio e dell’ambiente fosse limitata, tenendo conto di e applicando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Le misure di riduzione del rischio di cui alla direttiva 2009/92/CE comprendono pertanto, tra l’altro, la limitazione al solo uso professionale.

(4)

A norma dell’articolo 8 della direttiva 98/8/CE la società Belgagri SA (nel prosieguo «il richiedente») ha presentato all’Irlanda richieste di autorizzazione per quattro rodenticidi contenenti bromadiolone (nel prosieguo «i prodotti»).

(5)

L’Irlanda ha concesso le autorizzazioni per i prodotti il 30 settembre 2012. I prodotti sono stati autorizzati con limitazioni al fine di garantire in Irlanda il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tali limitazioni non comprendevano una limitazione al solo uso da parte di utilizzatori professionali appositamente formati o titolari di una licenza.

(6)

Il 5 febbraio 2013 il richiedente ha presentato richieste complete alla Germania per il riconoscimento reciproco delle prime autorizzazioni relative ai prodotti.

(7)

Il 17 aprile 2013 la Germania ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di limitare le prime autorizzazioni conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. La Germania ha proposto una limitazione sui prodotti per riservarne l’uso a professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

(8)

La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni in merito alla notifica entro novanta giorni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Non sono state presentate osservazioni entro tale termine. La notifica è stata altresì discussa dalla Commissione e dalle autorità nazionali degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione della riunione del gruppo per l’agevolazione dell’autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco del 14 maggio 2013.

(9)

A norma della direttiva 98/8/CE, le autorizzazioni di biocidi contenenti bromadiolone sono subordinate a tutte le misure idonee e disponibili di riduzione del rischio, ivi compresa la limitazione al solo uso professionale. La valutazione scientifica che ha condotto all’inclusione del bromadiolone nel campo di applicazione della direttiva 98/8/CE ha concluso che solo gli utilizzatori professionali sono in grado di seguire le istruzioni che riducono al minimo il rischio di avvelenamento secondario degli animali non bersaglio e di utilizzare i prodotti in modo da evitare la selezione e la diffusione di una resistenza. In linea di principio, una limitazione agli utilizzatori professionali può essere considerata una misura idonea di riduzione del rischio, in particolare negli Stati membri in cui si verifica una resistenza al bromadiolone.

(10)

In assenza di indicazioni contrarie, una limitazione ai soli utilizzatori professionali costituisce pertanto una misura di riduzione del rischio idonea e disponibile quando si autorizzano prodotti contenenti bromadiolone in Germania. Questa conclusione è rafforzata dalle osservazioni avanzate dalla Germania in merito alla resistenza al bromadiolone rilevata nei ratti e al fatto che essa sembra diffondersi nel paese. Inoltre, la Germania dispone di un’efficiente infrastruttura di operatori appositamente formati per la disinfestazione e di professionisti titolari di una licenza, quali agricoltori, giardinieri e operatori forestali che hanno ricevuto una formazione professionale, il che significa che la limitazione proposta non ostacola la prevenzione delle infezioni.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse in conformità all’articolo 4 della direttiva 98/8/CE per i prodotti menzionati nell’allegato della presente decisione all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/92/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 43).


ALLEGATO

Prodotti per i quali la Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 4 della direttiva 98/8/CE all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza:

Nome del prodotto in Irlanda

Numero di riferimento della richiesta dell’Irlanda nel registro dei biocidi

Nome del prodotto in Germania

Numero di riferimento della richiesta della Germania nel registro dei biocidi

Control

2011/6289/13066/IE/AA/21745

Control

2011/6289/13066/DE/MA/21749

Control Bloc

2011/6289/13146/IE/AA/21805

Control Bloc

2011/6289/13146/DE/MA/21809

Control Pasta

2011/6289/13126/IE/AA/21785

Control Pasta

2011/6289/13126/DE/MA/21788

Control Bar

2011/6289/13166/IE/AA/21825

Control Bar

2011/6289/13166/DE/MA/21829