17.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/115


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2013

che istituisce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2004/391/CE

(2013/767/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 38 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che l’Unione debba definire ed attuare una politica agricola comune.

(2)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. Un quadro strutturato di dialogo nel settore della politica agricola comune esiste dal 1962. La decisione della Commissione 2004/391/CE (1) offre un quadro strutturato dell’attuale dialogo.

(3)

Allo scopo di aumentare la trasparenza e conciliare più efficacemente gli interessi rappresentati, è necessario riesaminare il dialogo nei gruppi consultivi che si occupano di tematiche del settore agricolo e fornire un quadro di dialogo civile nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, inclusi gli aspetti internazionali, e definirne i compiti e la struttura.

(4)

I gruppi di dialogo civile hanno il compito di assistere la Commissione e contribuire a mantenere un dialogo continuativo su tutte le questioni relative alla politica agricola comune, incluso lo sviluppo rurale, ed alla sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito, ivi compresi gli aspetti internazionali dell’agricoltura, realizzare uno scambio di esperienze e di buone pratiche, offrire consulenza in materia di strategie, fornire il proprio parere su tematiche specifiche su richiesta della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale oppure su propria iniziativa e monitorare gli sviluppi della politica.

(5)

I gruppi di dialogo civile devono essere composti almeno da organizzazioni non governative a livello europeo, incluse le associazioni rappresentative, i gruppi di interesse socio-economico, le organizzazioni della società civile e i sindacati iscritti nel registro europeo comune per la trasparenza.

(6)

Allo scopo di agevolare lo sviluppo delle mansioni assegnate ai gruppi, è necessario mettere a punto norme sull’operatività e sul funzionamento dei gruppi.

(7)

I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

La decisione 2004/391/CE deve essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione costituisce il quadro per i gruppi di dialogo civile nel settore della politica agricola comune, in appresso «i gruppi», istituiti dal Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale («il Direttore Generale») nell’ambito del quadro previsto per i gruppi di esperti della Commissione (3).

Articolo 2

Mansioni

I gruppi hanno il compito di:

a)

mantenere un dialogo continuativo su tutte le questioni relative alla politica agricola comune, incluso lo sviluppo rurale, ed alla sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito, ivi compresi gli aspetti internazionali dell’agricoltura;

b)

realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nei settori di cui alla lettera a);

c)

assistere la Commissione e offrire consulenza in materia di strategie nei settori di cui alla lettera a);

d)

fornire il proprio parere su tematiche specifiche su richiesta della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale («la Direzione Generale») ed entro i limiti temporali stabiliti nella richiesta oppure su propria iniziativa;

e)

monitorare gli sviluppi della politica nei settori di cui alla lettera a).

Articolo 3

Consultazione

1.   La direzione generale può consultare i gruppi su qualsiasi argomento di cui all’articolo 2, lettera a).

2.   Il presidente del gruppo, in stretta collaborazione con i vice-presidenti, può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il Direttore generale decide in merito alla composizione dei gruppi sulla base di un invito a presentare candidature.

2.   I gruppi sono composti almeno da organizzazioni non governative a livello europeo, incluse le associazioni rappresentative, i gruppi d'interesse socio-economico, le organizzazioni della società civile e i sindacati iscritti nel registro per la trasparenza. La composizione dei gruppi deve essere aperta alle organizzazioni rappresentative di ogni tipo d'interesse.

3.   Tenendo conto dell’interesse della società civile per la politica agricola comune, il Direttore generale decide in merito al numero dei gruppi e alle loro dimensioni. L’elenco dei gruppi viene pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altri organismi analoghi («il registro») nonché su un apposito sito Internet. Il Direttore generale assicura una rappresentanza equilibrata di tutti gli interessi espliciti di cui al paragrafo 2. In particolare egli deve assicurare un equilibrio fra interessi economici e non-economici.

4.   Le organizzazioni partecipanti sono designate dal Direttore generale che le sceglie tra le organizzazioni che hanno risposto all’invito a presentare candidature. Il Direttore generale può designare un’organizzazione partecipante anche nel caso in cui un seggio rimanga o si renda vacante.

5.   Le organizzazioni partecipanti sono nominate per sette anni. Un’organizzazione partecipante può essere sostituita all’interno di un gruppo prima dello scadere del mandato settennale se:

a)

non è più in grado di contribuire efficacemente alle delibere del gruppo;

b)

si ritira dal gruppo;

c)

non designa regolarmente gli esperti per le riunioni del gruppo;

d)

non soddisfa più alle condizioni stabilite al paragrafo 2, o

e)

non risponde al requisito di non divulgazione relativo alle informazioni protette dal segreto professionale di cui all’articolo 339 del trattato.

6.   Le organizzazioni partecipanti designano gli esperti da inviare alle riunioni dei gruppi in base ai punti dell’ordine del giorno e comunicano alla direzione generale l’identità degli esperti che hanno designato almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.

7.   La direzione generale invita gli esperti designati dalle organizzazioni partecipanti a prender parte alle riunioni dei gruppi. Ove l’organizzazione partecipante non abbia comunicato alla direzione generale l’identità degli esperti entro i termini stabiliti al paragrafo 6, la direzione generale può rifiutarsi di invitare gli esperti in questione alle relative riunioni.

8.   I nomi delle organizzazioni partecipanti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altri organismi analoghi, nonché su un apposito sito Internet.

9.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Durante la prima riunione ogni gruppo deve eleggere fra i suoi membri un presidente e due vice-presidenti a maggioranza di due terzi degli esperti presenti al primo scrutinio e a maggioranza semplice degli esperti presenti nei successivi scrutini. I vicepresidenti sono scelti fra i rappresentanti di altre organizzazioni diverse da quella cui appartiene il presidente. I due vicepresidenti provengono da due diverse organizzazioni. Le elezioni si tengono sotto l’egida di un rappresentante della Commissione con scrutinio segreto, fatta salva esplicita decisione contraria di tutti gli esperti presenti.

2.   Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti per un anno; il mandato è rinnovabile. Il presidente non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. Nello scegliere i nuovi presidenti, il gruppo deve accertarsi che essi non provengano dalla stessa organizzazione del loro predecessore.

3.   Il presidente, di concerto con la direzione generale, in stretta consultazione con i vicepresidenti, e in consultazione con le organizzazioni rappresentate nel gruppo, determina i punti da inserire nell’ordine del giorno delle riunioni del gruppo almeno 25 giorni lavorativi prima di ogni riunione. La direzione generale invia l’ordine del giorno alle organizzazioni in linea di massima 20 giorni lavorativi prima della riunione, di preferenza per via elettronica.

4.   Fatta eccezione per le elezioni di cui al paragrafo 1, le discussioni dei gruppi non sono seguite da votazione. Un gruppo, se ottiene il consenso sul parere richiesto dalla direzione generale o su una risoluzione adottata di propria iniziativa, redige conclusioni congiunte e le allega alla relazione riassuntiva. La Commissione comunica l’esito delle discussioni di un gruppo ad altre istituzioni europee se così raccomandato dal gruppo.

5.   Il presidente è incaricato di elaborare una relazione che contenga un accurato resoconto sommario di ogni singola riunione e di trasmettere il progetto di tale relazione alla direzione generale entro i 20 giorni lavorativi successivi alla riunione. La direzione generale può modificare il progetto di relazione del presidente prima che venga distribuito ai membri del gruppo per approvazione.

6.   Di concerto con la direzione generale, il gruppo può istituire gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato conferito dal gruppo. I rappresentanti della Commissione presiedono le riunioni dei gruppi di lavoro. Detti gruppi di lavoro sono sciolti non appena abbiano espletato il proprio mandato.

7.   La direzione generale può invitare esperti esterni con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare alle attività del gruppo o del gruppo di lavoro su una base ad hoc. Inoltre, i rappresentanti della Commissione possono concedere lo status di osservatori ad individui oppure ad organizzazioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, nella misura in cui essi non minaccino l’equilibrio dei gruppi o dei gruppi di lavoro. Essi hanno il diritto di parlare, allorché sono invitati a farlo dal presidente con il consenso del rappresentante della Commissione in più alto grado presente. Gli individui o le organizzazioni che fruiscono dello status di osservatori non partecipano alle elezioni di cui al paragrafo 1.

8.   I membri dei gruppi e i loro rappresentanti, nonché gli esperti invitati e gli individui o le organizzazioni che fruiscono dello status di osservatori, come prevede il paragrafo 7, adempiono agli obblighi del segreto professionale definito nei trattati e nelle relative norme di applicazione, nonché alle norme della Commissione in materia di sicurezza relativamente alla tutela delle informazioni classificate UE, definite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (4). Qualora essi dovessero venire meno a tali obblighi, la Commissione può adottare tutte le misure del caso.

9.   Le riunioni dei gruppi e dei gruppi di lavoro si tengono, in linea di massima, negli uffici della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segretariato. Le riunioni dei gruppi e dei gruppi di lavoro vengono indette dalla direzione generale. Possono partecipare alle riunioni dei gruppi e dei gruppi di lavoro altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

10.   La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti quali ordini del giorno, verbali, conclusioni, conclusioni parziali oppure documenti di lavoro sulle attività svolte dai gruppi mediante un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e altri organismi analoghi verso un apposito sito Internet. Qualora la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato, definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno prevedere deroghe alla pubblicazione sistematica.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività dei gruppi e dei gruppi di lavoro non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli esperti nel contesto delle attività dei gruppi e dei gruppi di lavoro conformemente alle proprie disposizioni interne.

3.   Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La Decisione 2004/391/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o luglio 2014.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Decisione della Commissione 2004/391/CE, del 23 aprile 2004, relativa al funzionamento dei gruppi consultivi nel settore della politica agricola comune (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(3)  C(2010) 7649.

(4)  Decisione della Commissione 2001/844/EC, CECA, Euratom, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).