17.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/107


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

[notificata con il numero C(2013) 8876]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/765/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 16, primo comma, del regolamento (CE) n. 391/2009, la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento concesso in virtù dell’articolo 2, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento sia, in seno all’organismo, il soggetto giuridico pertinente cui si applicano le disposizioni del predetto regolamento. In caso contrario, la Commissione adotta una decisione di modifica del riconoscimento.

(2)

Ai due organismi «Det Norske Veritas» e «Germanischer Lloyd» («le parti») il riconoscimento è stato concesso nel 1995 a norma della direttiva 94/57/CE del Consiglio (2).

(3)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, all’entrata in vigore dello stesso le parti hanno conservato il rispettivo riconoscimento.

(4)

Il riconoscimento iniziale di Det Norske Veritas era stato concesso al soggetto giuridico DNV Classification AS, divenuto in seguito DNV AS, che agiva sotto il controllo dell’entità non operativa DNV Group AS, controllata economicamente dalla fondazione senza fini di lucro Stiftelsen Det Norske Veritas («SDNV»), con sede in Norvegia.

(5)

Il riconoscimento iniziale di Germanischer Lloyd era stato concesso al soggetto giuridico Germanischer Lloyd AG, divenuto in seguito Germanischer Lloyd SE («GL SE»), che agiva sotto il controllo dell’entità non operativa GL Group, controllata economicamente dalla holding Mayfair, con sede in Germania.

(6)

Il 10 giugno 2013 la Commissione ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (3), secondo cui SNDV avrebbe acquisito il controllo esclusivo di GL SE, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento, combinandolo con quello della sua filiale DNV Group AS, per cambiare successivamente la denominazione in DNV GL Group AS.

(7)

Il 15 luglio 2013 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, con la quale non si opponeva alla concentrazione (con il riferimento «Caso COMP/M.6885 — SDNV/Germanischer Lloyd») e la dichiarava compatibile con il mercato interno.

(8)

L’entità non operativa DNV GL Group AS, con sede in Norvegia, ha visto la luce il 12 settembre 2013. Le parti hanno informato la Commissione che, fino all’inizio delle operazioni congiunte, gli organismi preesistenti DNV AS e GL SE avrebbero continuato ad esistere e funzionare in modo indipendente nell’ambito di DNV GL Group AS, conformemente ai loro precedenti sistemi, procedure e norme.

(9)

La proprietà di GL SE è stata trasferita a DNV AS che ha assunto in seguito la denominazione DNV GL AS. A partire da tale momento, che segna l’inizio delle operazioni congiunte, DNV GL AS è responsabile, con le sue filiali, di tutte le attività di classificazione e certificazione che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 391/2009. DNV GL AS costituisce pertanto il pertinente soggetto giuridico capogruppo dell’insieme di soggetti giuridici che compongono l’organismo riconosciuto, al quale dovrebbe essere concesso il riconoscimento.

(10)

Per converso, GL SE non costituisce più il pertinente soggetto giuridico capogruppo dell’organismo cui dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009. Pertanto, è necessario revocarne il riconoscimento a norma dell’articolo 4 di tale regolamento.

(11)

Le informazioni trasmesse alla Commissione dalle parti indicano che, a decorrere dall’inizio delle operazioni congiunte e fino all’attuazione di un sistema di produzione comune, le navi esistenti e i progetti in corso dovrebbero essere gestiti separatamente sulla base dei sistemi, procedure e norme precedentemente utilizzati, rispettivamente, da DNV AS e GL SE. È opportuno che le funzioni e i sistemi siano gradualmente integrati per assicurare la conformità continua agli obblighi e ai criteri del regolamento (CE) n. 391/2009.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, il titolare del riconoscimento concesso a Det Norske Veritas è DNV GL AS, soggetto giuridico capogruppo dell’insieme di soggetti giuridici che compongono l’organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.

A seguito del trasferimento della proprietà di GL SE a DNV GL AS, il riconoscimento di Germanischer Lloyd, inizialmente concesso a GL SE, è revocato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(2)  Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).

(3)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento CE sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).