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13.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/44 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2013
relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), per quanto concerne il Sud Africa
[notificata con il numero C(2013) 8781]
(2013/754/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), nel seguito «l’organismo specificato», è un organismo nocivo elencato nell’allegato II, parte A, sezione I, lettera c), punto 11, della direttiva 2000/29/CE. Non ne è nota la presenza nell’Unione. Esso è soprattutto ospitato dai vegetali di Citrus L., per quali è particolarmente nocivo. |
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(2) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, gli Stati membri vietano l’introduzione nei propri territori di frutti di Citrus L., e dei relativi ibridi, nel seguito «i frutti specificati», originari di paesi terzi, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari contemplati in detto punto. |
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(3) |
Nonostante la Commissione avesse già informato il Sud Africa delle preoccupazioni circa lo status fitosanitario dei frutti specificati e nonostante il Sud Africa avesse fornito rassicurazioni circa l’attuazione delle misure necessarie, nel periodo compreso tra luglio e novembre 2013 gli Stati membri hanno comunicato di aver intercettato 36 spedizioni di frutti specificati infestati dall’organismo specificato, durante le ispezioni all’importazione di tali frutti originari del Sud Africa. |
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(4) |
Alla luce di tali intercettazioni, si conclude che le attuali garanzie fitosanitarie offerte dal Sud Africa non sono sufficienti per impedire l’introduzione nell’Unione dell’organismo specificato. |
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(5) |
Tali intercettazioni non hanno riguardato le zone riconosciute dal Sud Africa come indenni dall’organismo specificato. Sebbene sia ancora necessaria una valutazione dello status fitosanitario di tali zone per riconoscere la loro indennità dall’organismo specificato mediante la modifica della decisione 2006/473/CE della Commissione (2), è opportuno continuare a consentire l’introduzione dei frutti specificati originari di tali zone. In considerazione del rischio fitosanitario in questione, occorre vietare l’introduzione a partire da qualsiasi altra zona del Sud Africa |
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(6) |
L’introduzione nell’Unione dei frutti specificati originari di zone del Sud Africa diverse da quelle riconosciute come indenni dall’organismo specificato nella decisione 2006/473/CE deve quindi essere consentita esclusivamente a partire da zone riconosciute dal Sud Africa come indenni da tale organismo. Il certificato fitosanitario ufficiale che accompagna tali frutti specificati deve indicare come origine una delle suddette zone. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione devono applicarsi esclusivamente ai frutti specificati prodotti durante il periodo vegetativo 2012-2013. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per quanto concerne i frutti di Citrus L. originari del Sud Africa e prodotti durante il periodo vegetativo 2012-2013, le lettere c) e d) dell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, della direttiva 2000/29/CE si applicano esclusivamente ai frutti originari delle seguenti zone:
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a) |
Northern Cape: circoscrizioni di Barkly West, Gordonia, Hay, Herbert, Hopetown, Kenhardt, Kimberley, Namakwaland e Prieska; |
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b) |
Free State Province: circoscrizioni di Boshof, Fauresmith, Jacobsdal, Koffiefontein e Philippolis; e |
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c) |
North-West Province: circoscrizioni di Christiana e Taung. |
Il certificato fitosanitario ufficiale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE che accompagna detti frutti indica la zona d’origine nella rubrica «Dichiarazione supplementare».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione