13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2013

recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE

[notificata con il numero C(2013) 8776]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/752/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l’apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati in paesi diversi; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici.

(2)

La decisione 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (3) (RSPP), impone agli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, di favorire, ove opportuno, l’uso collettivo e l’uso condiviso dello spettro radio, al fine di migliorarne l’efficienza e la flessibilità.

(3)

Vista la crescente importanza dei dispositivi a corto raggio per l’economia e la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, potrebbero essere elaborate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio; le suddette nuove applicazioni richiedono aggiornamenti periodici delle condizioni di armonizzazione dello spettro.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha dato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) mandato permanente di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

(5)

Le decisioni 2008/432/CE (4), 2009/381/CE (5) e 2010/368/UE (6) della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione (7) hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendo l’allegato.

(6)

Nella relazione del marzo 2013 (8), presentata nell’ambito del summenzionato mandato, la CEPT ha comunicato alla Commissione, come richiesto, i risultati dell’analisi delle categorie «tipo di apparecchiature a corto raggio» e «altre restrizioni d’uso» di cui all’allegato della decisione 2006/771/CE e ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici nello stesso allegato.

(7)

I risultati del mandato sottolineano che le apparecchiature a corto raggio che operano su base non esclusiva e condivisa necessitano, da un lato, di certezza giuridica sulla possibilità di utilizzo dello spettro su base condivisa; ciò può essere realizzato attraverso condizioni tecniche d’uso condivise e prevedibili delle bande armonizzate che ne garantiscano un uso affidabile ed efficiente. Tali apparecchiature a corto raggio necessitano, d’altra parte, anche di una flessibilità sufficiente a consentire un’ampia gamma di applicazioni in modo da massimizzare i vantaggi offerti dalle innovazioni senza fili nell’Unione. È pertanto necessario armonizzare determinate condizioni tecniche d’uso per evitare le interferenze dannose e garantire la massima flessibilità possibile, favorendo al contempo un uso affidabile ed efficiente delle bande di frequenza da parte delle apparecchiature a corto raggio.

(8)

A tal fine, occorre eliminare il concetto di «tipo» di dispositivi a corto raggio e armonizzare le categorie di tali dispositivi. Due tipologie di categorie consentirebbero di creare contesti prevedibili di condivisione per un intero gruppo di apparecchiature a corto raggio. Le apparecchiature a corto raggio in queste categorie sono raggruppate sulla base di meccanismi tecnici di accesso allo spettro simili oppure sulla base di scenari d’uso comuni che determinano la prevista densità di diffusione.

(9)

Il campo di applicazione delle categorie, quali definite nell’allegato tecnico, assicura agli utenti la prevedibilità in relazione ad altre apparecchiature a corto raggio che possono utilizzare la stessa banda di frequenze su base non esclusiva e condivisa. Ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (9) (direttiva R&TTE), i fabbricanti devono, nell’ambito di tali categorie, garantire che le apparecchiature a corto raggio evitino in maniera efficace le interferenze pregiudizievoli con altre apparecchiature a corto raggio.

(10)

Nelle bande di frequenza specifiche coperte dalla presente decisione, la combinazione tra le categorie armonizzate dei dispositivi a corto raggio e le condizioni tecniche d’uso (banda di frequenze, limite di potenza di trasmissione/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza, parametri aggiuntivi e altre restrizioni d’uso) stabilisce un ambiente di condivisione armonizzato in modo da consentire ai dispositivi a corto raggio di condividere tra loro l’uso dello spettro radio su base non esclusiva, indipendentemente dalla finalità di tale uso.

(11)

Al fine di salvaguardare la certezza del diritto e la prevedibilità degli ambienti armonizzati di condivisione, l’uso di bande armonizzate per le apparecchiature a corto raggio non facenti parte di una categoria armonizzata o aventi parametri tecnici meno restrittivi sarebbe consentito solo nella misura in cui ciò non pregiudichi il relativo ambiente di condivisione.

(12)

Il 6 luglio 2011, la Commissione ha affidato al CEPT un ulteriore mandato, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 676/2002/CE, di svolgere i necessari studi tecnici a sostegno di un eventuale riesame della decisione 2005/928/CE della Commissione, del 20 dicembre 2005, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea (10), al fine di assicurarne un uso efficiente conformemente all’articolo 5 di detta decisione.

(13)

Nella relazione (11) presentata nel giugno 2012 in risposta al summenzionato secondo mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di integrare, nella prossima modifica dell’allegato della decisione 2006/771/CE, misure di armonizzazione esistenti e aggiuntive per le apparecchiature di bassa potenza/a corto raggio nella banda di frequenze 169 MHz, al fine di aumentare la visibilità e la trasparenza della gamma di frequenza armonizzata (169,4-169,8125 MHz).

(14)

In base ai risultati del lavoro della CEPT è possibile ottimizzare le condizioni normative per le apparecchiature a corto raggio. L’armonizzazione delle condizioni di accesso allo spettro radio permetterebbe di conseguire l’obiettivo, fissato dal programma per la politica dello spettro radio, di promuovere l’uso collettivo dello spettro nel mercato interno per le categorie di apparecchiature a corto raggio.

(15)

Occorre pertanto modificare l’allegato della decisione 2006/771/CE e abrogare la decisione 2005/928/CE.

(16)

Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite dalla presente decisione, per utilizzare lo spettro efficacemente in modo da evitare interferenze dannose, devono altresì ottemperare alla direttiva R&TTE, ottemperanza che è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione 2006/771/CE è aggiunto il punto seguente:

«3.

“categoria di apparecchiature a corto raggio”, un gruppo di apparecchiature a corto raggio che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d’uso comuni/condivisi.»

Articolo 2

L’articolo 3 della decisione 2006/771/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, senza interferenze e senza diritto a protezione, le bande di frequenza per le categorie di apparecchiature a corto raggio, soggette alle condizioni specifiche di cui all’allegato della presente decisione, nei termini stabiliti nello stesso allegato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere di beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

3.   La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive o per le apparecchiature a corto raggio non facenti parte della categoria armonizzata, a condizione che ciò non impedisca o riduca la possibilità per le apparecchiature a corto raggio di detta categoria di utilizzare l’insieme delle condizioni tecniche e operative adeguate, come specificato nell’allegato della presente decisione, che consente l’uso condiviso di una determinata parte dello spettro su base non esclusiva e per finalità diverse da parte di apparecchiature a corto raggio della stessa categoria.»

Articolo 3

L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 4

La decisione 2005/928/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull’attuazione della presente decisione entro il 1o settembre 2014.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.

(3)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.

(4)  GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 49.

(5)  GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32.

(6)  GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 33.

(7)  GU L 329 del 13.12.2011, pag. 10.

(8)  Relazione 44 della CEPT, RSCOM 13-25.

(9)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(10)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 47.

(11)  Relazione 43 della CEPT, RSCOM 12-25.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio

Banda n.

Banda di frequenza (1)

Categoria di apparecchiature a corto raggio (2)

Limite di potenza di trasmissione/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (3)

Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) (4)

Altre restrizioni d’uso (5)

Termine di attuazione

1

9-59,750 kHz

Applicazioni induttive (20)

72 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

2

9-315 kHz

Dispositivi per impianti medici attivi (7)

30 dΒμΑ/m a 10 metri

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi (13).

1o luglio 2014

3

59,750-60,250 kHz

Apparecchiature induttive (20)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

4

60,250-74,750 kHz

Apparecchiature induttive (20)

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

5

74,750-75,250 kHz

Apparecchiature induttive (20)

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

6

75,250-77,250 kHz

Apparecchiature induttive (20)

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

7

77,250-77,750 kHz

Apparecchiature induttive (20)

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

8

77,750-90 kHz

Apparecchiature induttive (20)

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

9

90-119 kHz

Apparecchiature induttive (20)

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

10

119-128,6 kHz

Apparecchiature induttive (20)

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

11

128,6-129,6 kHz

Apparecchiature induttive (20)

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

12

129,6-135 kHz

Apparecchiature induttive (20)

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

13

135-140 kHz

Apparecchiature induttive (20)

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

14

140-148,5 kHz

Apparecchiature induttive (20)

37,7 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

15

148,5-5 000 kHz (23)

Apparecchiature induttive (20)

15 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz.

Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz

 

 

1o luglio 2014

16

315-600 kHz

Dispositivi per impianti medici attivi (7)

– 5 dΒμΑ/m a 10 m

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi impiantabili per animali (8).

1o luglio 2014

17

400-600 kHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) (18)

– 8 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

18

456,9-457,1 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

7 dBμA/m a 10 metri

 

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore.

1o luglio 2014

19

984-7 484 kHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

9 dΒμΑ/m a 10 m

Limite del ciclo di funzionamento (6): 1 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione.

1o luglio 2014

20

3 155-3 400 kHz

Apparecchiature induttive (20)

13,5 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

21

5 000-30 000 kHz (24)

Apparecchiature induttive (20)

– 20 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz

 

 

1o luglio 2014

22a

6 765-6 795 kHz

Apparecchiature induttive (20)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

22b

6 765-6 795 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

23

7 300-23 000 kHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

-7 dΒμΑ/m a 10 m

Le restrizioni per le antenne si applicano come specificato nelle norme armonizzate di cui alla direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Euroloop in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione.

1o luglio 2014

24

7 400-8 800 kHz

Apparecchiature induttive (20)

9 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

25

10 200-11 000 kHz

Apparecchiature induttive (20)

9 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

26

12 500-20 000 kHz

Dispositivi per impianti medici attivi (7)

– 7 dΒμΑ/m a 10 metri in una larghezza di banda di 10 kHz

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi impiantabili per animali per uso al chiuso (8).

1o luglio 2014

27a

13 553-13 567 kHz

Apparecchiature induttive (20)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

27b

13 553-13 567 kHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) (18)

60 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

27c

13 553-13 567 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

28a

26 957-27 283 kHz

Apparecchiature induttive (20)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

28b

26 957-27 283 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

29

26 990-27 000 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento (17).

1o luglio 2014

30

27 040-27 050 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento (17).

1o luglio 2014

31

27 090-27 100 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento (17).

1o luglio 2014

32

27 140-27 150 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento (17).

1o luglio 2014

33

27 190-27 200 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento (17).

1o luglio 2014

34

30-37,5 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi (7)

1 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per gli impianti medici a membrana a bassissima potenza per la misurazione della pressione arteriosa ai sensi della definizione dei dispositivi medici impiantabili attivi (13) della direttiva 90/385/CEE.

1o luglio 2014

35

40,66-40,7 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

10 mW e.r.p.

 

Le applicazioni video sono escluse.

1o luglio 2014

36

87,5-108 MHz

Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento (14)

50 nW e.r.p.

Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per trasmettitori con modulazione di frequenza analogica.

1o luglio 2014

37a

169,4-169,475 MHz

Dispositivi per l’ascolto assistito (10)

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.

 

1o luglio 2014

37b

169,4-169,475 MHz

Dispositivi di misura (11)

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 10,0 %

 

1o luglio 2014

37c

169,4-169,475 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

 

1o luglio 2014

38

169,4-169,4875 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

10 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

 

1o luglio 2014

39a

169,4875-169,5875 MHz

Dispositivi per l’ascolto assistito (10)

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.

 

1o luglio 2014

39b

169,4875-169,5875 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

10 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,001 %

Tra le ore 00:00 e le ore 06:00 può essere utilizzato un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

1o luglio 2014

40

169,5875-169,8125 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

10 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

 

1o luglio 2014

41

401-402 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi (7)

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi (13) e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.

1o luglio 2014

42

402-405 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi (7)

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz. Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiore a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 1999/5/CE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi (13).

1o luglio 2014

43

405-406 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi (7)

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi (13) e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.

1o luglio 2014

44a

433,05-434,04 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

1 mW e.r.p. e densità di potenza di -13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

44b

433,05-434,04 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

45a

434,04-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

45b

434,04-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

45c

434,04-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz. Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

46a

863-865 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

46b

863-865 MHz

Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento (14)

10 mW e.r.p.

 

Queste condizioni di uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi senza fili per lo streaming audio e multimediale.

1o luglio 2014

47

865-868 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 1 %.

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

48

868-868,6 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 1 %.

Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

49

868,6-868,7 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento (21)

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. L’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità

Limite del ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

Queste condizioni di uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme.

1o luglio 2014

50

868,7-869,2 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

51

869,2-869,25 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento (21)

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

Queste condizioni di uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature di telesoccorso (12).

1o luglio 2014

52

869,25-869,3 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento (21)

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme.

1o luglio 2014

53

869,3-869,4 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento (21)

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme.

1o luglio 2014

54a

869,4-869,65 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

54b

869,4-869,65 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

500 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) del 10 %.

Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

55

869,65-869,7 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento (21)

25 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme.

1o luglio 2014

56a

869,7-870 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

5 mW e.r.p.

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

56b

869,7-870 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 1 %.

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

57a

2 400-2 483,5 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

10 mW di potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.)

 

 

1o luglio 2014

57b

2 400-2 483,5 MHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

57c

2 400-2 483,5 MHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga (22)

100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipo di modulazione.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

 

1o luglio 2014

58

2 446-2 454 MHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) (18)

500 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

 

1o luglio 2014

59

2 483,5-2 500 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi (7)

10 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. Spaziatura tra i canali: 1 MHz. L’intera banda può anche essere utilizzata dinamicamente come canale unico per le trasmissioni di dati ad alta velocità. Limite del ciclo di funzionamento (6) del 10 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi (13).

Le unità pilota periferiche sono esclusivamente per uso al chiuso.

1o luglio 2014

60

4 500-7 000 MHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

24 dBm e.i.r.p. (25)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi (16).

1o luglio 2014

61

5 725-5 875 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

62

5 795-5 805 MHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

2 W e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso si applicano esclusivamente alle applicazioni per i pedaggi stradali.

1o luglio 2014

63

6 000-8 500 MHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

7 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -33 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per il controllo automatico della potenza e per le antenne, nonché le tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate.

1o luglio 2014

64

8 500-10 600 MHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

30 dBm e.i.r.p. (25)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi (16).

1o luglio 2014

65

17,1-17,3 GHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

26 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di terra.

1o luglio 2014

66

24,05-24,075 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

67

24,05-26,5 GHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

26 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -14 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per il controllo automatico della potenza e per le antenne, nonché le tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate.

1o luglio 2014

68

24,05-27 GHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi (16).

1o luglio 2014

69a

24,075-24,15 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

100 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. I limiti relativi ai tempi di esposizione e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra.

1o luglio 2014

69b

24,075-24,15 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

70a

24,15-24,25 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

70b

24,15-24,25 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

71

24,25-24,495 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

– 11 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. I limiti del ciclo di funzionamento (6) e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenze armonizzate di 24 GHz.

1o luglio 2014

72

24,25-24,5 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

20 dBm e.i.r.p. (Radar rivolto in avanti) 16 dBm e.i.r.p. (Radar rivolto all’indietro)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. I limiti del ciclo di funzionamento (6) e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenze armonizzate di 24 GHz.

1o luglio 2014

73

24,495-24,5 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

-8 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. I limiti del ciclo di funzionamento (6) e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenze armonizzate di 24 GHz.

1o luglio 2014

74a

57-64 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

100 mW e.i.r.p., una potenza di trasmissione di massima di e.i.r.p. massime 10dbm e una densità spettrale di potenza di 13dBm/MHz

 

 

1o luglio 2014

74b

57-64 GHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi (16).

1o luglio 2014

74c

57-64 GHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

35 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -2 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per il controllo automatico della potenza e per le antenne, nonché le tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

1o luglio 2014

75

57-66 GHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga (22)

40 dBm e.i.r.p. e densità 13 dBm/MHz e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Gli impianti fissi per esterni sono esclusi.

1o luglio 2014

76

61-61,5 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

77

63-64 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

40 dBm e.i.r.p.

 

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.

1o luglio 2014

78a

75-85 GHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

34 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -3 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per il controllo automatico della potenza e per le antenne, nonché le tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate.

1o luglio 2014

78b

75-85 GHz

Dispositivi di radio determinazione (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi (16).

1o luglio 2014

79

76-77 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (19)

55 dBm di picco e.i.r.p. e 50 dBm e.i.r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per i radar a impulsi

 

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per veicoli di terra e a sistemi infrastrutturali.

1o luglio 2014

80

122-123 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

81

244-246 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014


(1)  Gli Stati membri devono autorizzare l’uso di bande di frequenza adiacenti in questa tabella come un’unica banda di frequenza, a patto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di ciascuna di queste bande di frequenza adiacenti.

(2)  Come definito all’articolo 2, paragrafo 3.

(3)  Gli Stati membri devono autorizzare l’uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza di trasmissione, di intensità di campo o di densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3), essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l’uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione che non ne risulti compromessa o ridotta l’adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione.

(4)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi “parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)” e non possono aggiungere altri parametri o altri requisiti in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, per condizioni meno restrittive s’intende che gli Stati membri possono omettere completamente i “parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)” in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non ne risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.

(5)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste “altre restrizioni d’uso” e non possono aggiungerne ulteriori. Dato che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non ne risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.

(6)  Per “ciclo di funzionamento” s’intende la porzione di tempo in un periodo di un’ora durante il quale un’unica apparecchiatura trasmette attivamente. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all’articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il “ciclo di funzionamento”.

(7)  La categoria dei dispositivi per impianti medici attivi comprende la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi destinati ad essere impiantati interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo umano o in quello animale e, ove applicabile, le loro periferiche.

(8)  I “dispositivi impiantabili per animali” sono dispositivi di trasmissione che vengono impiantati nel corpo di un animale a fini diagnostici e/o terapeutici.

(9)  La categoria delle apparecchiature a corto raggio non specifiche copre tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dell’applicazione o dalla finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per una determinata banda di frequenze. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni.

(10)  La categoria dei dispositivi per l’ascolto assistito comprende sistemi di comunicazione radio che consentono alle persone affette da deficit uditivo di aumentare la loro capacità uditiva. Normalmente comprendono uno o più trasmettitori radio e uno o più riceventi.

(11)  La categoria dei dispositivi di misura comprende i dispositivi radio che fanno parte di sistemi di comunicazioni radio bidirezionali che consentano il controllo a distanza, la misurazione e la trasmissione dei dati nelle infrastrutture di reti intelligenti, come quelle per l’energia elettrica, il gas e l’acqua.

(12)  Le “apparecchiature di telesoccorso” sono sistemi di comunicazioni radio che garantiscono l’affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza che si trovano in una zona delimitata, consentendo loro di inviare una richiesta di aiuto. Generalmente vengono utilizzate per assistere le persone anziane o disabili.

(13)  “Dispositivi medici impiantabili attivi”, come definiti dalla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(14)  La categoria dei dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento comprende i dispositivi radio che utilizzano trasmissioni con un tempo di latenza basso e un alto ciclo di funzionamento. Generalmente vengono utilizzati per i sistemi senza filo per lo streaming audio e multimediale, telefoni cellulari, sistemi di intrattenimento domestico o per il settore automobilistico, microfoni e altoparlanti senza filo, cuffie senza filo, dispositivi radio portatili, dispositivi per l’ascolto assistito, auricolari e microfoni senza filo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli e trasmettitori FM analogici a bassa potenza (banda 36).

(15)  La categoria dei dispositivi di radio determinazione comprende le applicazioni utilizzate per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri. Generalmente vengono utilizzati per vari tipi di applicazioni per la misurazione.

(16)  Il radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) è un’applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite di materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

(17)  I “dispositivi per il comando di modellini” sono un tipo specifico di apparecchiatura radio telecomandata e di telemetria utilizzato per controllare a distanza il movimento di modellini (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull’acqua o sott’acqua.

(18)  La categoria dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) comprende i sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, dotati di dispositivi radio (tag), installati su articoli animati o inanimati, e di unità trasmittenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Generalmente sono utilizzati per la tracciabilità e l’identificazione di articoli, come i sistemi elettronici antitaccheggio, e per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, e che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal proprio interrogatore e trasmesse al suo sistema ospitante (host system).

(19)  La categoria delle apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto riguarda i dispositivi radio utilizzati nel settore dei trasporti (su strada, per ferrovia, per via d’acqua o aerea, a seconda delle restrizioni tecniche pertinenti), per la gestione del traffico, la navigazione, la gestione della mobilità e nei sistemi di trasporto intelligenti. Generalmente sono utilizzati per le interfacce tra diversi modi di trasporto, la comunicazione tra veicoli (ad esempio tra un’autovettura e un’altra), tra veicoli e postazioni fisse (ad esempio tra un’autovettura e l’infrastruttura) nonché la comunicazione da e verso gli utenti.

(20)  La categoria delle apparecchiature induttive riguarda i dispositivi radio che utilizzano i campi magnetici con sistemi a loop induttivo per le comunicazioni in campo prossimo (near field). Tra gli usi tipici rientrano, ad esempio, le apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l’identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell’accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

(21)  La categoria dei dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento comprende i dispositivi radio che si basano su un uso dello spettro globalmente basso e regole di accesso allo spettro a basso ciclo di funzionamento per garantire un elevato livello di affidabilità dell’accesso allo spettro radio e delle trasmissioni in bande condivise. Generalmente sono utilizzati nei sistemi di allarme che segnalano, tramite comunicazioni radio, uno stato di allerta a una centrale operativa e nei sistemi di telesoccorso che garantiscono l’affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza.

(22)  La categoria dei dispositivi di trasmissione di dati a banda larga riguarda i dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro radio. Generalmente sono utilizzati nei sistemi di accesso senza filo come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).

(23)  Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso per le applicazioni induttive nella banda 20.

(24)  Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso per le applicazioni induttive nelle bande 22a, 24, 25, 27a e28a.

(25)  Il limite di potenza si applica all’interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all’esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.»