7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/101 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2013
recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi
[notificata con il numero C(2013) 8417]
(2013/722/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e zoonosi. |
(2) |
L’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone inoltre l’introduzione di un’azione finanziaria dell’Unione al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi elencate nell’allegato I di tale decisione. |
(3) |
La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (2) dispone che, per essere approvati nel quadro dell’azione finanziaria dell’Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato di tale decisione. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3), dispone l’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (transmissible spongiform encephalopathies — TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. |
(5) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l’altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, alla conoscenza del pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre quindi approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento. |
(6) |
Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione di zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell’Unione. |
(7) |
Data l’importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario dell’Unione alle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma. |
(8) |
Sebbene la situazione epidemiologica delle TSE nell’Unione sia notevolmente migliorata negli ultimi anni, la sorveglianza rivolta a specifiche sottopopolazioni animali resta di grande rilevanza per offrire informazioni affidabili circa la prevalenza e l’evoluzione delle TSE negli Stati membri e, al tempo stesso, verificare l’efficacia delle misure preventive in essere. È pertanto opportuno fissare il contributo finanziario dell’Unione al 100 % dei costi sostenuti dagli Stati membri per l’espletamento di determinate prove di laboratorio per la sorveglianza delle TSE nell’ambito dei programmi approvati. |
(9) |
I programmi di eradicazione della rabbia in alcuni Stati membri stanno attualmente per raggiungere l’obiettivo di eradicare questa malattia che rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica, mentre in altri Stati membri svolgono un ruolo chiave nella prevenzione della reintroduzione della malattia nel resto dell’Unione. È opportuno mantenere un livello elevato di contributo finanziario da parte dell’Unione, pari al 75 %, al fine di potenziare gli sforzi degli Stati membri volti a eradicare al più presto tale malattia. |
(10) |
Alcuni Stati membri, che per diversi anni hanno attuato con successo programmi cofinanziati di eradicazione della rabbia, confinano con paesi terzi in cui tale malattia è presente. Per eradicare definitivamente la rabbia occorre attuare programmi di vaccinazione nei territori di tali paesi terzi confinanti con l’Unione. È opportuno fornire pieno sostegno alle attività nelle zone confinanti di tali paesi terzi per mezzo di un contributo finanziario dell’Unione pari al 100 % per le spese di acquisto e la distribuzione di vaccini orali. |
(11) |
Per consentire a tutti gli Stati membri aventi focolai di rabbia di proseguire senza interruzione le attività di vaccinazione orale previste dai rispettivi programmi, occorre prevedere la possibilità, su richiesta dello Stato membro interessato, di erogare anticipi fino al 60 % dell’importo massimo fissato per ciascun programma e nei limiti delle disponibilità di stanziamento. |
(12) |
Dal 2012 la peste suina classica è stata riscontrata nella popolazione di cinghiali in Lettonia, in un’area di confine fra la Federazione russa e la Bielorussia. La decisione di esecuzione 2013/427/UE della Commissione (5) ha disposto un contributo finanziario di emergenza dell’Unione per la vaccinazione dei cinghiali contro la peste suina classica nei territori della Bielorussia vicini alle zone infette in Lettonia per il 2013, per controllare la diffusione dell’infezione e prevenire la reinfezione del territorio lettone. È opportuno mantenere il sostegno a tali attività in Bielorussia con un contributo finanziario dell’Unione del 100 % per alcuni dei costi in questione. |
(13) |
In ragione della specifica situazione epidemiologica e dei problemi finanziari, tecnici e amministrativi incontrati nella corretta attuazione del programma di eradicazione della brucellosi ovina e caprina in Grecia, è opportuno fornire un maggiore livello di finanziamento di alcune misure e sostenere la retribuzione di veterinari privati e di personale stagionale al fine di una corretta attuazione di tale programma. |
(14) |
La presenza di peste suina africana in Sardegna rappresenta una minaccia di diffusione della malattia in altre zone nell’Unione attraverso i movimenti illegali di prodotti o di animali. Per ridurre al minimo tale rischio è opportuno approvare una misura di sostegno finanziario all’Italia per l’attuazione di un rafforzamento dei controlli nei porti e aeroporti della Sardegna. |
(15) |
La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale e pluriennale presentato dagli Stati membri. Tali programmi sono conformi alla legislazione veterinaria dell’Unione e in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. |
(16) |
Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell’UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione. In casi in cui l’ha ritenuto opportuno, la Commissione ha tuttavia informato per iscritto gli Stati membri sui limiti posti all’ammissibilità di talune misure in termini di numero massimo di attività realizzate o di aree geografiche interessate dai programmi. |
(17) |
Data l’importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell’applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE e sull’influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario dell’Unione per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma. |
(18) |
Ai sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6), e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (7), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’UE deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisca gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e adottata dall’istituzione o dalle autorità da essa delegate. |
(19) |
A fini di semplificazione e di riduzione dell’onere amministrativo concernente la gestione finanziaria dei programmi da parte degli Stati membri e della Commissione, è opportuno applicare un sistema di costi unitari per determinare il contributo dell’Unione alle attività ammissibili per il campionamento e le verifiche nell’ambito dei programmi approvati. |
(20) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione di esecuzione si applicano le seguenti definizioni:
a) campionamento di animali domestici: la procedura della raccolta di materiale biologico degli animali dell’allevamento, effettuata da o per conto dell’autorità competente a fini di prove e test di laboratorio;
b) campionamento degli allevamenti di pollame: la raccolta di campioni dall’ambiente di un allevamento di pollame effettuata da o per conto dell’autorità competente nell’ambito di un programma di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica;
c) prova: la procedura eseguita su un campione in un laboratorio per individuare, diagnosticare o valutare la presenza o l’assenza di un agente patogeno, un processo di sviluppo della malattia o la suscettibilità a un determinato agente patogeno;
d) tubercolinizzazione: la procedura di esecuzione di un test cutaneo di reazione alla tubercolina quale definito nell’allegato B, punto 2, alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (8), nel quadro di un programma per la tubercolosi bovina.
Articolo 2
Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Croazia, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) |
è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), e punto 4, lettera a), per:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
|
c) |
e non supera i seguenti importi:
|
Articolo 3
Tubercolosi bovina
1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Croazia, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per l’Irlanda:
a) |
è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 3 e punto 4, lettera b), per:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
|
c) |
e non supera i seguenti importi:
|
3. Il contributo finanziario dell’Unione all’Irlanda:
a) |
è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 4, lettera b), per il test del gamma interferone; |
b) |
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute dall’Irlanda per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi sino a un importo massimo di 375 EUR in media per animale; |
c) |
non supera 7 390 000 EUR. |
Articolo 4
Brucellosi degli ovini e dei caprini
1. I programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentati da Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per la Grecia:
a) |
è fissato al 50 % del costo unitario definito all’allegato I, punto 1, lettera b) e punto 4, lettera c), per:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
|
c) |
e non supera i seguenti importi:
|
3. Il contributo finanziario dell’Unione alla Grecia:
a) |
è fissato al 75 % del costo unitario definito all’allegato I, punto 4, lettera c), per:
|
b) |
è fissato al 75 % delle spese sostenute per:
|
c) |
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute per l’indennizzo da versare ai proprietari di animali macellati nell’ambito di tale programma, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per animale; e |
d) |
non supera 3 290 000 EUR. |
Articolo 5
Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) |
è fissato al 50 % del costo unitario cui all’allegato I, punto 1, lettera c), e punto 4, lettera d), per:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose; |
c) |
non supera i seguenti importi:
|
Articolo 6
Salmonella zoonotica
1. I programmi annuali di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il programma annuale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Polonia è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
3. Il programma annuale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione di Gallus gallus presentati dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
4. I programmi pluriennali di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Repubblica ceca sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
5. Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentato dalla Spagna è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.
6. Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus presentato dalla Polonia è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.
7. Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus presentato dal Belgio è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019.
8. Il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014:
a) |
è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punti 2 e 4, lettera e), per:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 7 per:
|
c) |
e non supera i seguenti importi:
|
Articolo 7
Peste suina classica
1. I programmi di lotta e di sorveglianza della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Croazia, Lettonia, Ungheria, Romania Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) |
è fissato al 50 % del costo unitario cui all’allegato I, punto 1, lettera d), e punto 4, lettera f), per:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
|
c) |
non supera i seguenti importi:
|
3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b), per la parte del programma lettone che sarà attuato in Bielorussia il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014:
a) |
è concesso solo per i costi ammissibili relativi all’acquisto di esche vaccinali orali sino ad un importo massimo di 1 EUR in media per dose; |
b) |
è fissato al 100 %; e |
c) |
non supera 135 000 EUR. |
Articolo 8
Malattia vescicolare dei suini
1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare suina presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) |
è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 1, lettera e), per il campionamento di animali domestici; |
b) |
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute dall’Italia per:
|
c) |
non supera i 790 000 EUR per l’Italia. |
Articolo 9
Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
1. I programmi annuali di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. I programmi pluriennali di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati dalla Repubblica ceca e dalla Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
3. Il programma pluriennale di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
4. Il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014:
a) |
è fissato al 50 % del costo unitario cui all’allegato I, punto 1, lettera f), e punto 4, lettera g), per:
|
b) |
è fissato al 50 % dei costi ammissibili di ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 per la consegna dei volatili selvatici alle autorità per le prove di laboratorio nel quadro della sorveglianza passiva, sino a un importo massimo di 5 EUR in media per volatile; |
c) |
non supera i seguenti importi:
|
Articolo 10
Encefalopatie spongiformi trasmissibili
1. I programmi di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. I programmi pluriennali di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentati dalla Grecia e dal Lussemburgo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.
3. Il programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.
4. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) |
è fissato al 100 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 4, lettera h), per:
|
b) |
è fissato al 75 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 4, lettera h), per i test rapidi sui bovini effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001, che non rientrano nella lettera (a), punto ii); |
c) |
è fissato al 100 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 per:
|
d) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali in caso di:
|
e) |
non supera i seguenti importi:
|
Articolo 11
Rabbia
1. I programmi annuali di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.
3. I programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lettonia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
4. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.
5. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2019.
6. Il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014:
a) |
è fissato al 75 % del costo unitario definito all’allegato I, punto 4, lettera i), per:
|
b) |
è fissato al 75 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
|
c) |
non supera i seguenti importi:
|
7. Fatto salvo il paragrafo 6, lettere a) e b), per le parti dei programmi estoni, lettoni, lituani, polacchi e finlandesi che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014:
a) |
è concesso esclusivamente per i costi ammissibili per l’acquisto e la distribuzione di esche vaccinali orali; |
b) |
è fissato al 100 %; e |
c) |
non supera:
|
8. L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 7 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di esche vaccinali orali, 0,95 EUR per dose.
9. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, per i programmi di cui al presente articolo:
a) |
la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può versare un anticipo, non superiore al 60 % dell’importo massimo stabilito, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della domanda; |
b) |
le spese ammissibili di cui al paragrafo 7 sono ammissibili se versate dalle autorità del paese terzo nel cui territorio le attività sono state attuate e sono state presentate allo Stato membro interessato una relazione finale e una domanda di pagamento. |
Articolo 12
Peste suina africana
1. Un contributo finanziario all’Italia per l’attuazione di misure di controllo rafforzate nei porti e negli aeroporti della Sardegna per prevenire la diffusione della peste suina africana è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) |
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute dall’Italia per l’attuazione delle misure di cui al paragrafo 1; |
b) |
non supera 50 000 EUR. |
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 13
1. Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 2 a 11 è la proporzione specificata in tali articoli:
a) |
dei costi unitari stabiliti per ciascun programma nell’allegato I; |
b) |
dei costi ammissibili, limitati ai costi di cui all’allegato II. |
2. Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell’UE unicamente le spese sostenute per l’esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12, versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.
Articolo 14
1. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di qualsiasi altro tributo.
2. Se le spese di uno Stato membro sono state pagate in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato ha presentato la domanda.
Articolo 15
1. Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12 è concesso a condizione che gli Stati membri:
a) |
attuino le attività e le misure descritte nei programmi approvati; |
b) |
attuino i programmi in conformità alle disposizioni pertinenti della legislazione UE, tra cui le norme sull’immissione in commercio di medicinali veterinari e le norme sulla concorrenza e sull’aggiudicazione degli appalti pubblici; |
c) |
mettano in vigore entro il 1o gennaio 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare piena ed efficace attuazione ai programmi a partire dal 1o gennaio 2014; |
d) |
inviino alla Commissione le relazioni tecniche e finanziarie intermedie relative ai programmi in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE e dell’articolo 3 della decisione 2008/940/CE della Commissione (10); |
e) |
trasmettano annualmente una relazione dettagliata alla Commissione sui programmi in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE e dell’articolo 4 della decisione 2008/940/CE; |
f) |
non presentino all’UE altre richieste di contributo per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza. |
2. Se lo Stato membro non rispetta le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario UE a seconda della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall’Unione.
Articolo 16
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario.
Articolo 17
La presente decisione di finanziamento è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2014 in seguito all’adozione del bilancio 2014 da parte dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è adottato, in base alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.
Articolo 18
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(4) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(5) GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 22.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(8) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(9) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.
(10) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 61.
ALLEGATO I
COSTI UNITARI
[di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a)]
I costi unitari di cui agli articoli da 2 a 11 sono fissati come segue.
1. |
Campionamento di animali domestici o di volatili:
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2. |
Campionamento degli allevamenti di pollame nel quadro dei programmi sulla salmonella zoonotica:
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3. |
Tubercolinizzazione (programmi sulla tubercolosi dei bovini):
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4. |
Prove ed esami di laboratorio:
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ALLEGATO II
COSTI AMMISSIBILI
[di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b)]
1. Test:
a) |
acquisto di kit di analisi, di reagenti e di tutti i materiali specificamente usati per effettuare esami di laboratorio; |
b) |
personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, all’esecuzione dei test presso il laboratorio; le spese si limitano ai salari effettivi, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della remunerazione, e |
c) |
spese generali pari al 7 % dell’importo totale delle spese di cui alle lettere a) e b) per il coordinamento delle attività e le forniture d’ufficio. |
2. Indennizzi ai proprietari per gli animali o volatili macellati o abbattuti, le uova distrutte e le uova da cova trattate termicamente non sottoposte a incubazione:
a) |
gli indennizzi non superano il valore di mercato dell’animale immediatamente prima della macellazione o dell’abbattimento o delle uova immediatamente prima della distruzione o del trattamento termico; |
b) |
per gli animali o i volatili abbattuti e per le uova da cova trattate termicamente non sottoposte a incubazione l’eventuale valore di recupero viene detratto dagli indennizzi; |
c) |
l’indennizzo da versare ai proprietari per il valore degli animali abbattuti o macellati, dei prodotti distrutti e delle uova da cova trattate termicamente non sottoposte a incubazione viene versato entro 90 giorni dalla data:
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d) |
l’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (1) si applica nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del succitato regolamento. |
3. Acquisto di vaccini o di esche vaccinali per animali domestici o selvatici:
— |
il costo di acquisto delle dosi di vaccino o delle esche vaccinali, |
— |
il costo di stoccaggio delle dosi di vaccino o delle esche vaccinali. |
4. Distribuzione di esche vaccinali per animali selvatici:
a) |
il trasporto delle esche vaccinali; |
b) |
le spese sostenute per distribuire per via aerea o manuale vaccini ed esche; |
c) |
il personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, alla distribuzione di esche vaccinali; le spese si limitano ai salari effettivi, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della remunerazione. |
5. La retribuzione dei veterinari privati che effettuano la vaccinazione e attività di campionamento nel quadro del programma [di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), punto iii)]:
è limitata all’importo pagato a veterinari privati specificamente convenzionati per il campionamento o per la vaccinazione degli animali ed è definita per il numero di animali sottoposti a campionamento o a vaccinazione e/o il numero di aziende visitate a tal fine.
6. Le retribuzioni del personale stagionale appositamente assunto per la gestione dei dati relativi all’attuazione delle misure del programma [di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), punto iv)]:
sono limitate alle retribuzioni effettive di tale personale stagionale, ivi compresi i contributi sociali e le altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione.
7. La consegna di animali selvatici alle autorità per i test di laboratorio [di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 11, paragrafo 6, lettera b), punto i)]:
è limitata all’importo versato a cacciatori o altre persone o enti per la raccolta delle carcasse di animali selvatici (cinghiali nel caso della peste suina classica e di tutte le specie di mammiferi in caso di rabbia) o la caccia degli animali (cinghiali nel caso della peste suina classica e di mammiferi selvatici sospetti, nonché di volpi e cani procioni sani abbattuti in caso di rabbia) e la loro consegna (animale intero o parte di esso) all’autorità competente per l’esecuzione di test di laboratorio ammissibili nell’ambito del programma.
8. La consegna di uccelli selvatici alle autorità per i test di laboratorio [di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera b)]:
è limitata all’importo versato a cacciatori o altre persone o enti per la consegna di uccelli selvatici sospetti e la loro consegna all’autorità competente per l’esecuzione di test di laboratorio nell’ambito del programma.