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6.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/45 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2013
recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno
[notificata con il numero C(2013) 8537]
(2013/716/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/861/UE (2), che concede una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2012/208/UE (3), la Commissione ha concesso una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 31 dicembre 2013. |
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(2) |
Il 22 luglio 2013 il Kenya ha chiesto, in conformità con l’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, un’ulteriore proroga della suddetta deroga alle norme di origine, stabilite nello stesso allegato, per 2 000 tonnellate di filetti di tonno per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Il 3 ottobre 2013 il Kenya ha presentato ulteriori informazioni, corredandole di una richiesta riveduta di 1 500 tonnellate di filetti di tonno per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 settembre 2014. |
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(3) |
Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno restano a livelli insolitamente bassi rispetto alle normali variazioni stagionali e gli armatori dei pescherecci non vogliono correre i rischi legati all’approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. Pertanto, il Kenya non è ancora in grado di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007, dopo la scadenza della deroga alla data del 31 dicembre 2013. |
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(4) |
Dato che la situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno non è ancora migliorata sufficientemente, un’estensione della deroga è giustificata. La proroga dovrebbe essere concessa fino al 30 settembre 2014. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/861/UE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2011/861/UE è così modificata:
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1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti e ai quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione e provenienti dal Kenya, nel periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 settembre 2014 o fino alla data di applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra la Comunità dell’Africa orientale, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, se tale data è anteriore.»; |
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2) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2011 fino al 30 settembre 2014.»; |
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3) |
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2013
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2011/861/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 61).
(3) Decisione di esecuzione 2012/208/UE della Commissione, del 20 aprile 2012, recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 39).
ALLEGATO
«ALLEGATO
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Numero d’ordine |
Codice NC |
Descrizione delle merci |
Periodi |
Quantitativi (in tonnellate) |
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09.1667 |
1604 14 16 |
Filetti di tonno |
Dall’1.1.2011 al 31.12.2011 |
2 000 |
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Dall’1.1.2012 al 31.12.2012 |
2 000 |
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Dall’1.1.2013 al 31.12.2013 |
2 000 |
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Dall’1.1.2014 al 30.9.2014 |
1 500 » |