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19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2013
relativa all’aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] — concesso dall’Italia (proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia)
[notificata con il numero C(2013) 4046]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2013/665/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDURA
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(1) |
Dopo aver preso conoscenza dell’entrata in vigore, il 27 febbraio 2011 della legge di conversione del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, che concede una proroga del pagamento di una rata dei prelievi sul latte dovuti dai produttori italiani di latte conformemente al piano di rateizzazione approvato con decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (1), (2) la Commissione, con lettera del 17 marzo 2011, ha chiesto alle autorità italiane complementi di informazione sulla relazione in questione. |
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(2) |
Con lettera datata 24 giugno 2011, protocollata il 29 giugno 2011, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione i complementi di informazione richiesti. |
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(3) |
Con fax del 14 ottobre 2011, i servizi della Commissione, dopo aver esaminato le precisazioni fornite dalle autorità italiane e tenuto conto del fatto che la proroga del pagamento suddetto è stata attuata senza essere stata previamente notificata alla Commissione e da questa approvata, hanno annunciato alle autorità l’apertura di un fascicolo di aiuto non notificato, cui è stato assegnato il numero SA.33726 (2011/NN). |
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(4) |
Con lettera dell’11 gennaio 2012 la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato in merito alla suddetta proroga del pagamento e al piano di rateizzazione approvato con decisione 2003/530/CE, modificata con l’aggiunta della proroga, che costituisce un nuovo aiuto [(aiuto SA.33726 (11/C)]) e ha invitato le autorità italiane a presentare le proprie osservazioni in merito all’avvio del procedimento entro il termine di un mese. |
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(5) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull’aiuto in questione. |
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(6) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati, che ha trasmesso all’Italia, fornendole la possibilità di commentarle. |
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(7) |
Con messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2012, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione una lettera delle autorità italiane intesa ad ottenere una proroga di due mesi per presentare le loro osservazioni sull’avvio del procedimento. Con fax del 21 febbraio 2012 si comunicava la concessione di detta proroga. |
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(8) |
Con i messaggi di posta elettronica del 26 aprile 2012 e del 27 aprile 2012, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane all’apertura del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato. |
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(9) |
Le autorità italiane non hanno fornito alcun commento sulle osservazioni delle parti interessate. |
II. DESCRIZIONE
La decisione del Consiglio
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(10) |
La decisione 2003/530/CE recita all’articolo 1: “L’aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai produttori di latte, sostituendosi a questi nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è eccezionalmente considerato compatibile con il mercato comune a condizione che:
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La legge di conversione del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (legge n. 10 del 26 febbraio 2011, in prosieguo: “legge n. 10/2011”)
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(11) |
La legge n. 10/2011 introduce all’articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, un comma 12 duodecies che proroga al 30 giugno 2011 il pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza al 31 dicembre 2010. Il costo della proroga è imputato su una dotazione globale di 5 milioni di EUR destinata a molteplici fini. |
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(12) |
Nella loro lettera del 24 giugno 2011 le autorità italiane hanno precisato che l’equivalente sovvenzione di tale misura sarà imputato sull’aiuto de minimis previsto per l’Italia dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (4) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (5). |
III. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO FORMALE
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(13) |
La Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, del trattato trattato, per i seguenti motivi:
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IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE SULL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO FORMALE
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(14) |
Nella lettera trasmessa con e-mail del 26 aprile 2012, le autorità italiane hanno innanzitutto fatto il punto sull’applicazione del sistema di scaglionamento dei pagamenti del prelievo sul latte approvato dalla decisione 2003/530/CE. Secondo le autorità italiane, i beneficiari del sistema sono 11 271. Di questi, 9 965 (cioè l’88,41 % del totale) hanno pagato in tempo utile la rata dei prelievi dovuta al 31 dicembre 2010, 1 291 hanno usufruito della proroga e 15 non hanno effettuato alcun versamento, e ciò ha comportato la loro esclusione dal programma di rateizzazione. |
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(15) |
Le autorità italiane hanno poi precisato che, per calcolare l’equivalente-sovvenzione degli aiuti percepiti dai beneficiari della proroga è stato tenuto conto degli interessi per il periodo che va dal 1o gennaio 2011 e la data del pagamento effettivo della rata oggetto della proroga, utilizzando il tasso euribor a tre mesi al 1o ottobre 2010, maggiorato di 100 punti base (1,942 %). I risultati ottenuti indicano che l’equivalente-sovvenzione della proroga varia da 0,08 EUR a 694,19 EUR e che dei 1 291 beneficiari della proroga, 1 187 hanno beneficiato di un aiuto di importo inferiore a 100,00 EUR. Secondo le autorità italiane, tali cifre mostrano che la proroga del pagamento di cui alla legge n. 10/2011 non ha compromesso il buon andamento del programma di rateizzazione, che resta conforme al contenuto della decisione 2003/530/CE, come dimostrato dal fatto che ne abbia beneficiato solo l’11,45 % dei produttori aderenti al programma in questione. |
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(16) |
Per le ragioni sopra esposte, le autorità italiane confermano che, come precisato nella lettera del 24 giugno 2011 (cfr. punto 13), la proroga concessa del pagamento della rata dei prelievi costituisce un aiuto de minimis. Esse aggiungono inoltre che hanno verificato il rispetto, in termini assoluti, del massimale individuale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2007, nonché del massimale di 320 505 000 EUR su un periodo di tre esercizi fiscali stabilito per l’Italia con lo stesso regolamento, l’equivalente-sovvenzione della proroga del pagamento è pari infatti a complessivi 50 877,41 EUR. Da ultimo, esse stanno verificando se tali massimali sono rispettati tenendo conto degli altri aiuti de minimis concessi nel corso degli esercizi 2009, 2010 e 2011. |
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(17) |
Per quanto riguarda la posizione della Commissione secondo la quale l’aiuto approvato dalla decisione 2003/530/CE deve essere considerato, per la sua natura e per il suo carattere eccezionale, come un aiuto unico massimo non cumulabile con nessun altro tipo di intervento, le autorità italiane sottolineano innanzitutto che la decisione in questione ha riconosciuto l’esistenza di circostanze eccezionali che hanno condotto il Consiglio a ritenere l’aiuto in questione compatibile con l’articolo 107 del trattato, purché fossero rispettate determinate condizioni. Esse sottolineano inoltre che dai controlli effettuati emerge che il programma di rateizzazione è conforme alle disposizioni della decisione 2003/530/CE, in quanto tutti i produttori sono arrivati al pagamento della settima rata, ad eccezione di quindici produttori, già esclusi dal programma. A loro giudizio, il carattere eccezionale delle circostanze che hanno condotto all’adozione della decisione 2003/530/CE non costituisce di per sé un elemento che esclude la possibilità di accedere ad ogni altro beneficio per i percettori dell’aiuto approvato dal Consiglio: il trattato si limita a invocare le menzionate circostanze eccezionali cui, senza imporre limiti con riguardo alla natura o alle modalità attuative degli aiuti autorizzati, subordinando semplicemente la deroga all’articolo 107 e ai regolamenti di cui all’articolo 109 del trattato all’adozione di una decisione unanime del Consiglio. Nel caso di specie, il carattere eccezionale che ha comportato l’adozione della decisione 2003/530/CE si riflette pienamente nelle modalità di adozione della decisione stessa, vale a dire l’esistenza dell’unanimità, e va ricercata nelle circostanze che determinano la sua adozione e non già nell’aiuto in sé. |
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(18) |
Secondo le autorità italiane, inoltre, la proroga del pagamento costituisce un aiuto de minimis e deve pertanto essere valutata quale misura isolata, vista la scarsa adesione da parte dei produttori, l’esiguità degli importi in parola, e la non modificazione del programma di rateizzazione, che resta intatto nella sua struttura, sia con riguardo al numero complessivo delle rate, sia alla scadenza. |
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(19) |
Infine, le autorità italiane ricordano che il decreto ministeriale del 30 luglio 2003 di applicazione della decisione del Consiglio prevede che i partecipanti alla rateizzazione si impegnino a rinunciare a ogni contenzioso sul pagamento dei prelievi dovuti e che i debitori che non effettuino i pagamenti siano esclusi dal programma. Secondo le autorità italiane tale condizione comporta l’avvio di procedure di recupero coattivo, che inducono i produttori a proporre nuovi ricorsi. Sarebbe quindi ragionevole evitare contenziosi per recuperare importi irrisori, nel quadro di operazioni aventi un costo superiore agli importi da recuperare. A tale riguardo, le autorità italiane fanno riferimento all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), a norma del quale, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono superiori all’importo da recuperare. Secondo loro, tale disposizione dovrebbe essere applicata per analogia al caso di specie. In ogni caso, una disposizione analoga è dettata anche dall’articolo 25, comma 4 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), in virtù della quale un importo di 12 EUR è considerato somma di modesto ammontare e non è sottoposto a riscossione. Tra i beneficiari della proroga, 559 hanno ricevuto un aiuto inferiore a detto importo. |
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(20) |
Nella lettera trasmessa con e-mail del 26 aprile 2012, le autorità italiane hanno comunicato l’elenco dei beneficiari della proroga del pagamento e l’importo dell’aiuto ottenuto da ciascuno di essi. |
V. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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(21) |
Il 7 marzo 2012, la Commissione ha ricevuto da un terzo interessato osservazioni sull’avvio del procedimento. |
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(22) |
In queste osservazioni, la parte interessata chiede sostanzialmente di sapere perché la Commissione ha limitato l’avvio del procedimento alla proroga di pagamento prevista dalla legge n. 10/2011 e non l’ha estesa alle disposizioni dell’articolo 40 bis della legge n. 122/2010, che prevede una proroga di pagamento di una delle rate da versare nell’ambito di un programma di rateizzazione complementare istituito dalla legge n. 33/2009 e la esorta a procedere in tal senso. A questo proposito, essa ricorda che una denuncia relativa alle disposizioni dell’articolo 40 bis della legge n. 122/2010 era già stata presentata alla Commissione e archiviata da quest’ultima. |
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(23) |
Il 10 marzo 2012 la Commissione ha ricevuto da un secondo terzo interessato osservazioni sull’avvio del procedimento. |
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(24) |
In queste osservazioni, la parte interessata richiama l’attenzione della Commissione sulle disposizioni dell’articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 16/2012 che consente al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, per le imprese in difficoltà economica. Essa chiede alla Commissione di intervenire constatando l’incompatibilità di tali disposizioni con il mercato interno. |
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(25) |
Il 14 marzo 2012 la Commissione ha ricevuto da un ulteriore terzo interessato osservazioni sull’avvio del procedimento. |
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(26) |
Nelle sue osservazioni, il terzo interessato fa anch’esso riferimento al decreto legge n. 16/2012, sottolineando la disparità di trattamento che esso crea tra gli allevatori, nonché la precisione dei dati utilizzati dall’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – organismo pagatore italiano) per il calcolo del prelievo supplementare. |
VI. VALUTAZIONE
VI.1. Esistenza di un aiuto
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(27) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
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(28) |
La misura in oggetto, vale a dire l’aiuto connesso alla proroga di pagamento (concessione dell’equivalente di un prestito senza interessi – si veda il punto 13, secondo trattino), ma anche il nuovo aiuto sorto dalla violazione della decisione 2003/530/CE (interessi non pagati sulle annualità già corrisposte e capitale e interessi non ancora pagati sulle rimanenti annualità fino allo scadere della rateizzazione, cioè fino al 31 dicembre 2017) (aiuto nuovo – si veda il punto 13, terzo trattino) corrisponde alla seguente definizione: |
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(29) |
Essa è imputabile allo Stato perché deriva da una legge nazionale; è finanziata con risorse pubbliche, nel senso che lo Stato italiano, accordando una proroga del pagamento di una annualità stabilita con la decisione 2003/530/CE e creando, mediante la proroga, un nuovo aiuto si è privato durante un determinato periodo di tempo di un importo che avrebbe potuto utilizzare per altri fini. |
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(30) |
Essa favorisce determinate imprese, in particolare le aziende agricole produttrici di latte. |
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(31) |
Essa può incidere sugli scambi, tenuto conto della posizione italiana sul mercato (8). |
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(32) |
Essa potrebbe falsare la concorrenza giacché le imprese che ne hanno beneficiato hanno ottenuto di fatto un vantaggio (la proroga non dà interessi ed equivale quindi a un prestito a tasso zero) che non avrebbero potuto ottenere a normali condizioni di mercato e che le ha poste in una situazione concorrenziale più interessante, rispetto alle imprese che non ne hanno beneficiato (9). |
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(33) |
Tuttavia, tenuto conto delle informazioni complementari fornite dalle autorità italiane in risposta all’apertura del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2 del trattato, occorre verificare se la misura in oggetto possa rientrare in un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007, e, di conseguenza, non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. |
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(34) |
Nella lettera trasmessa con e-mail del 26 aprile 2012, le autorità italiane hanno dimostrato che gli interessi connessi alla proroga di pagamento rientrano in una forcella che va da 0,08 EUR a 694,19 EUR. Esse hanno inoltre precisato che secondo la verifica non c’è stato un superamento del massimale stabilito per l’Italia su tre esercizi fiscali, ma che esse dovevano ancora verificare la sussistenza del rischio di superamento del massimale individuale in caso di cumulo di aiuti de minimis per gli esercizi fiscali 2009, 2010 e 2011. |
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(35) |
La Commissione può certamente constatare che l’importo degli interessi relativi alla proroga, presi isolatamente, non supera i 7 500 EUR previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2007 e prende atto del fatto che l’importo totale degli aiuti concessi con la proroga, ossia 50 877,41 EUR, non ha comportato il superamento del massimale di 320 505 000 EUR previsto per l’Italia nell’allegato dello stesso regolamento. Tuttavia, essa non dispone di alcun nuovo elemento che dimostri che il massimale individuale di 7 500 EUR non sia stato superato in nessun caso computando anche tutti gli aiuti de minimis ricevuti dallo stesso beneficiario nell’arco di tre esercizi fiscali, giacché dal 26 aprile 2012 la Commissione non ha più ricevuto nessuna informazione da parte delle autorità italiane che procedevano a verifiche in tal senso. La Commissione non può pertanto concludere che il massimale dell’aiuto individuale summenzionato sia stato rispettato in ogni caso, tanto più che essa deve anche tenere conto del nuovo aiuto sorto dalla violazione della decisione 2003/530/CE. La Commissione in effetti deve esaminare complessivamente la misura in oggetto (l’aiuto connesso alla proroga del pagamento – concessione dell’equivalente di un prestito senza interessi – e il nuovo aiuto sorto dalla violazione della decisione 2003/530/CE): un considerevole numero di beneficiari (oltre 1 250) hanno beneficiato della proroga del pagamento e l’importo dell’aiuto comprende anche una parte del principale (quella corrispondente alle annualità che scadono il 31 dicembre degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017) con interessi, oltrepassando ampiamente gli interessi relativi alla proroga del pagamento presi in considerazione dalle autorità italiane a sostegno delle loro argomentazioni. |
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(36) |
Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione dispone che “[gli] aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.” |
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(37) |
A questo proposito la Commissione ha già indicato, avviando il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato, che la proroga di pagamento veniva ad aggiungersi a un aiuto approvato dal Consiglio, che deve essere considerato il massimo concedibile in questo contesto. |
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(38) |
Le autorità italiane ritengono inoltre che la proroga del pagamento debba essere valutata quale misura a sé stante, vista la scarsa adesione da parte dei produttori, l’esiguità degli importi e la non modificazione del programma di rateizzazione, che resta intatto nella sua struttura, sia con riguardo al numero complessivo delle rate, sia alla scadenza. |
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(39) |
La Commissione non condivide tale posizione. Infatti, è chiaro che la proroga del pagamento è direttamente collegata a un rimborso la cui rateizzazione è stata fissata in modo dettagliato dalla decisione 2003/530/CE, il cui articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, indica chiaramente che il rimborso deve essere effettuato mediante rate annuali di uguale importo. La proroga non può pertanto essere considerata priva di qualsiasi relazione con la rateizzazione istituita con decisione 2003/530/CE. |
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(40) |
Le autorità italiane contestano inoltre il fatto che l’aiuto autorizzato dal Consiglio sia l’importo massimo che può essere concesso ai produttori di latte. Secondo loro, la decisione in questione ha riconosciuto l’esistenza di circostanze eccezionali che hanno portato all’autorizzazione del piano di rateizzazione dei pagamenti, ma il carattere eccezionale di tali circostanze non costituisce di per sé un fattore di esclusione di qualsiasi possibilità, per i beneficiari, di ottenere un qualsiasi altro sostegno, dal momento che il trattato si limita a citare le circostanze eccezionali senza imporre restrizioni relative alla natura e alle modalità di applicazione degli aiuti autorizzati. Nel caso di specie, il carattere eccezionale che ha comportato l’adozione della decisione 2003/530/CE si riflette pienamente nelle modalità di adozione della decisione stessa, vale a dire l’esistenza dell’unanimità, e va ricercato nelle circostanze che determinano la sua adozione e non già nell’aiuto in sé. |
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(41) |
La Commissione non può condividere il punto di vista espresso dalle autorità italiane. Infatti, se è vero che il trattato stabilisce all’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, che “[…] il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto (…) deve considerarsi compatibile con il mercato interno […] quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione” e che il punto 8 del preambolo della decisione 2003/530/CE recita “[…] si riconosce l’esistenza di circostanze eccezionali che, […] autorizzano a considerare l’aiuto […] compatibile con l’organizzazione comune dei mercati”, ciò non toglie che lo stesso Consiglio, nel dispositivo della decisione, ha stabilito che l’aiuto è considerato compatibile con il mercato interno “eccezionalmente” e non “tenuto conto delle circostanze eccezionali”. Tale espressione “eccezionalmente” indica chiaramente che il Consiglio ha voluto segnalare la concessione dell’aiuto conferendogli un carattere unico, nonostante l’esistenza di circostanze eccezionali di cui al punto 8 del preambolo e che il riferimento all’unanimità effettuato dalle autorità italiane, se può dimostrare effettivamente una procedura eccezionale, non può rimettere in discussione il carattere unico dell’aiuto definito nella decisione. |
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(42) |
Dato che l’aiuto approvato dal Consiglio, per il suo carattere unico, costituiva il massimo concedibile in quel determinato contesto, vale a dire l’equivalente di un aiuto al 100 %, l’aggiunta di una proroga di pagamento comporta l’applicazione automatica delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007, cosicché l’equivalente-sovvenzione della proroga di pagamento non può essere considerato compreso nel campo di applicazione del suddetto regolamento, e rappresenta quindi un elemento di aiuto di Stato, la cui compatibilità con il mercato interno deve essere analizzata alla luce delle regole sulla concorrenza in vigore al momento della concessione della proroga, così come il nuovo aiuto sorto dalla violazione della decisione 2003/530/CE del Consiglio. |
VI.2. Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno
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(43) |
Le regole di concorrenza applicabili al momento della concessione della proroga sono contenute negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. |
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(44) |
Nella lettera trasmessa con e-mail del 26 aprile 2012, le autorità italiane si sono basate sull’argomento secondo cui la proroga di pagamento doveva essere considerata rientrante nel quadro di un regime de minimis e pertanto non hanno fornito alcuna giustificazione della compatibilità della proroga di pagamento con il mercato interno, né del nuovo aiuto istituito al di fuori del quadro della decisione 2003/530/CE, alla luce delle norme contenute negli orientamenti di cui sopra. |
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(45) |
La Commissione non dispone pertanto di alcun elemento nuovo che consenta di eliminare i dubbi espressi al momento dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2 del trattato. L’aiuto connesso alla proroga dei pagamenti e, di conseguenza, il nuovo aiuto istituito con il mancato rispetto del quadro della decisione 2003/530/CE costituiscono di conseguenza aiuti unilaterali, destinati semplicemente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, vale a dire aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato interno ai sensi del punto 15 degli orientamenti di cui sopra. |
VI.3. Recupero
Necessità di eliminare l’aiuto
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(46) |
Ai sensi del trattato e della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando accerta l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno, la Commissione è competente per decidere se lo Stato interessato debba abolire o modificare l’aiuto (10). Secondo la giurisprudenza della Corte, l’obbligo per lo Stato di abolire un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è destinato al ripristino della situazione. In tal senso, la Corte ha dichiarato che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuto illegale, perdendo così il vantaggio di cui aveva beneficiato sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, il che ripristina la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto (11). |
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(47) |
In linea con tale giurisprudenza, l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (12), stabilisce che, nel caso di decisioni negative e relative a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (nella fattispecie tutti i beneficiari che hanno usufruito della proroga di pagamento). |
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(48) |
L’Italia è quindi tenuta a prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto incompatibile erogato. Ai sensi del punto 42 della Comunicazione della Commissione “Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (13)”, l’Italia dispone di quattro mesi per l’esecuzione della presente decisione a decorrere dalla sua notifica. Agli importi da recuperare devono essere applicati gli interessi, da calcolarsi a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (14). |
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(49) |
La presente decisione deve essere attuata immediatamente, in particolare per quanto riguarda il recupero di tutti gli aiuti individuali incompatibili concessi. |
Benefici e importi da recuperare
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(50) |
Tenuto conto del contesto molto particolare nel quale l’aiuto è stato concesso (l’aiuto si è aggiunto a un programma che forma un pacchetto approvato dal Consiglio) e delle sue conseguenze (violazione dei termini della decisione 2003/530/CE per coloro che hanno beneficiato della proroga di pagamento, mentre l’aiuto è già stato approvato eccezionalmente dalla decisione), il recupero, che dovrebbe avvenire presso coloro che hanno beneficiato della proroga di pagamento, dovrebbe riguardare i seguenti elementi:
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Valutazione delle osservazioni degli interessati sul recupero
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(51) |
L’importanza attribuita dalle autorità italiane all’esiguità degli importi da recuperare e il rischio di nuovi ricorsi presentati dai produttori dinanzi ai tribunali nazionali nulla tolgono al fatto che un aiuto di Stato che non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe previste dall’articolo 107 del trattato, e che sia quindi incompatibile con il mercato interno, debba essere recuperato presso i beneficiari in modo da ripristinare la situazione concorrenziale previgente alla concessione dell’aiuto. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la soppressione di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile con il mercato comune è la conseguenza logica dell’illegittimità, poiché il recupero mira solo al ripristino di una situazione precedente (15); l’obiettivo del ripristino della situazione precedente è raggiunto quando gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno sono stati restituiti dal beneficiario, e che di conseguenza questi è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, in tal caso è ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto (16). |
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(52) |
Inoltre, per quanto riguarda l’esiguità degli importi da recuperare, le autorità italiane sembrano limitare il campo del recupero ai soli interessi che devono aggiungersi all’annualità oggetto di proroga del pagamento. Orbene il recupero, che riguarda unicamente coloro che hanno effettivamente beneficiato della proroga di pagamento, deve comprendere la totalità dell’aiuto dichiarato incompatibile, maggiorata degli interessi dovuti (in proposito, si veda tuttavia il punto 50). |
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(53) |
Infine, la tesi secondo la quale i produttori potrebbero ricorrere dinanzi ai tribunali nazionali non può essere ritenuta pertinente in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il mero timore di difficoltà interne anche insormontabili non può giustificare l’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione (17). |
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(54) |
Ciò premesso, l’Italia potrà applicare le regole de minimis applicabili nel settore agricolo per il recupero dell’aiuto individuale presso i beneficiari che, al momento della concessione dell’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, soddisfino tutte le condizioni del regolamento de minimis applicabile (regolamento (CE) n. 1535/2007). Conformemente alle disposizioni del punto 49 della comunicazione della Commissione “Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (18) nel caso di regimi di aiuto illegittimi e incompatibili con il mercato interno”, lo Stato membro dovrà effettuare un’analisi dettagliata di ogni singolo aiuto concesso in base al regime in questione. Per quantificare l’importo preciso dell’aiuto da recuperare presso ogni beneficiario del regime l’Italia dovrà quindi stabilire in che misura l’aiuto è stato concesso a un determinato progetto che, al momento della concessione dell’aiuto, soddisfaceva tutte le condizioni definite nel regolamento di esenzione per categoria o in un regime di aiuti approvato dalla Commissione. In tal caso lo Stato membro può anche sostanzialmente applicare i criteri de minimis vigenti al momento della concessione dell’aiuto illegittimo e incompatibile oggetto della decisione di recupero ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (19). Secondo detto criterio, l’aiuto individuale concesso nell’ambito della misura in oggetto non costituisce un aiuto per i beneficiari che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni previste dal regolamento de minimis in vigore (regolamento (CE) n. 1535/2007). |
VI.4. Valutazione delle osservazioni degli interessati su altri procedimenti
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(55) |
Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla prima parte interessata (si veda il punto 22) la Commissione sottolinea che al rinvio del pagamento previsto all’articolo 40 bis della legge n.122/2010, per una rata da versare nel quadro di un programma di rateizzazione complementare istituito dalla legge n. 33/2009, non si applica il procedimento oggetto della presente decisione, poiché esso non concerne il programma di rateizzazione complementare istituito dalla decisione 2003/530/CE. |
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(56) |
Per quanto concerne le osservazioni presentate dalle altre due parti interessate relative al decreto legge n. 16/2012 (punti 24 e 26), la Commissione ne sta esaminando il testo, ma ritiene necessario trattarle separatamente per motivi di efficacia amministrativa connessi, tra l’altro, al fatto che la riunione dei due procedimenti mediante un ampliamento del procedimento e l’applicazione di tutte le formalità amministrative connesse ritarderebbe considerevolmente la chiusura del procedimento oggetto della presente decisione. |
VII. CONCLUSIONE
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(57) |
La Commissione constata che l’Italia ha illegittimamente dato esecuzione alla proroga di pagamento in questione, rendendo illegittimo anche l’aiuto ad essa connesso (si veda il punto 13, secondo trattino) e il nuovo regime di aiuto determinato dalla violazione della decisione 2003/530/CE (si veda il punto 13, terzo trattino). L’analisi di cui sopra dimostra che nessuno di tali aiuti può essere dichiarato compatibile con il mercato interno, in quanto le autorità italiane non hanno fornito elementi in grado di dimostrarne la compatibilità alla luce delle regole di concorrenza applicabili al settore agricolo (si vedano i punti da 43 a 45) (esse si sono limitate a sostenere la tesi secondo cui la proroga di pagamento doveva essere considerata isolatamente, cioè senza tenere conto del suo impatto sulla decisione 2003/530/CE, e poteva essere considerata un regime de minimis). La Commissione non è quindi in grado di dissipare i dubbi già espressi con l’avvio del procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2 del trattato. |
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(58) |
Gli aiuti incompatibili devono essere recuperati con i relativi interessi presso i rispettivi beneficiari, vale a dire coloro che si sono effettivamente valsi della proroga del pagamento in questione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La proroga di pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza il 31 dicembre 2010, introdotta come comma 12 duodecies all’articolo 1 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 dalla legge n. 10/2011, ed illegittimamente applicata dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
2. L’aiuto derivante dal mancato rispetto delle condizioni fissate nella decisione 2003/530/CE determinato dalla proroga di pagamento di cui all’articolo 1, illegittimamente applicato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 2
1. L’Italia è tenuta a farsi rimborsare dai rispettivi beneficiari della proroga di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2.
2. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Il recupero, che riguarda unicamente coloro che hanno effettivamente usufruito della proroga di pagamento di cui all’articolo 1 e hanno quindi beneficiato dell’aiuto di cui all’articolo 2, deve comprendere i seguenti dati:
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a) |
gli interessi connessi alla proroga del pagamento della rata di prelievo che scadeva il 31 dicembre 2010, maggiorati degli interessi di mora maturati fino alla data del recupero effettivo; |
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b) |
gli interessi maturati sugli annualità giunte a scadenza il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 (il capitale di tali annualità è stato pagato prima che la proroga di pagamento comportasse una violazione della decisione del Consiglio), maggiorati degli interessi di mora maturati fino alla data del recupero effettivo; |
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c) |
gli interessi maturati sulle annualità giunte a scadenza il 31 dicembre degli anni 2011 e 2012 (nessuna informazione dimostra che il capitale non è stato pagato alla scadenza), maggiorati degli interessi di mora maturati fino alla data del recupero effettivo; |
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d) |
il capitale e gli interessi connessi alle annualità che giungono a scadenza il 31 dicembre 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, data ultima dello scadenzario istituito con decisione del Consiglio. |
5. Gli aiuti individuali concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 non costituiscono aiuti di Stato se, al momento della loro concessione, soddisfano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione degli aiuti.
Articolo 3
1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. L’Italia provvede affinché la presente decisione sia eseguita nei quattro mesi successivi alla data della notifica.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia comunica le seguenti informazioni:
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a) |
l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro nell’ambito del regime; |
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b) |
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario che abbia ricevuto aiuti cui non sia applicabile la regola de minimis; |
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c) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
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d) |
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare gli aiuti. |
2. L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro dei regimi di cui all’articolo 1. L’Italia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2013
Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) Attualmente mercato interno.
(2) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 15.
(3) GU C 37 del 10.2.2012, pag. 30.
(4) Diventati gli articoli 107 e 108 del trattato.
(5) GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.
(6) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(8) Nel 2009 l’Italia era il quinto produttore di latte vaccino dell’Unione, con una produzione di 11,364 milioni di tonnellate. Nel 2010 ha importato 1 330 602 tonnellate ed esportato 4 722 tonnellate di latte.
(9) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la situazione concorrenziale dell’impresa risulti migliorata dal conferimento di un vantaggio, che essa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato e del quale non usufruiscono le imprese concorrenti, è sufficiente per dimostrare una distorsione della concorrenza (causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671).
(10) Causa C-70/72 Commissione contro Germania, Raccolta 1973, pag. 813, punto 13.
(11) Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna contro Commissione, Raccolta 1994 I pag. 4103, punto 75, causa C-75/97 Belgio contro Commissione, Raccolta 1999 I, pag. 30671 punti 64-65.
(12) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(13) GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.
(14) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(15) Ordinanza del 12 dicembre 2012, Causa T-260/00, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca – Burano Soc. Coop. RL e altri contro Commissione europea, non ancora pubblicata, punto 55.
(16) Causa C-348/93 del 4 aprile 1995, Commissione contro Italia, Racc. 1995, pag. I-673, punto 27.
(17) Causa C-6/97 del 19 maggio 1999, Italia contro Commissione, Racc. 1999, pag. I-2981, punto 34.