14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/40


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

relativa ad un contributo finanziario dell’Unione a favore di un piano coordinato di controllo per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici nel 2014

[notificata con il numero C(2013) 7289]

(2013/653/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 66,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2) («il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 84, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce, tra l’altro, le procedure che disciplinano un finanziamento dell’Unione al fine di adottare le misure necessarie per garantire l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

Conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza fornisca dati comparabili relativi all’incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici (AMR) negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la salute pubblica, in altri agenti.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva stabilisce che la Commissione fissi norme dettagliate per l’attuazione della sorveglianza della resistenza agli antimicrobici.

(4)

Diversi pareri scientifici pubblicati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e rapporti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e dall’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) richiedono una sorveglianza armonizzata della resistenza antimicrobica (AMR) nei batteri zoonotici e commensali, presenti in animali o prodotti alimentari. Di conseguenza la Commissione ha stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione 2013/652/UE (4), in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/99/CE, norme dettagliate per la sorveglianza e la notifica armonizzate dell’AMR che devono essere effettuate dagli Stati membri.

(5)

Tale sorveglianza armonizzata deve essere eseguita in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, volto a garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento, tenendo conto dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi o degli alimenti, con l’uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sulla salute e sul benessere degli animali.

(6)

Per agevolare l’attuazione rapida e senza intoppi di tale sorveglianza l’Unione dovrebbe sostenere finanziariamente gli Stati membri che la effettuano al livello più opportuno, secondo quanto stabilito all’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

(7)

A norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (5), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che determini gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che sia adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(8)

Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell’UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione.

(9)

La concessione del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione che i test e le analisi siano stati effettuati a norma della presente decisione di esecuzione e della decisione di esecuzione 2013/652/UE e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione di esecuzione.

(10)

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell’Unione vanno espresse in euro e deve essere fissato il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall’euro.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L’Unione contribuisce al finanziamento dei costi sostenuti dagli Stati membri per la sorveglianza armonizzata della resistenza agli antimicrobici effettuata a norma della decisione di esecuzione 2013/652/UE su campioni di pollame prelevati tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, per un importo massimo complessivo di 1 407 585 EUR da finanziare dalla linea 17 04 07 01.

Articolo 2

Costi ammissibili

Il contributo finanziario dell’Unione:

a)

copre il 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per la sorveglianza di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione 2013/652/UE, effettuata dall’autorità competente;

b)

non deve superare i seguenti importi:

i)

8 EUR per i costi del personale per il prelievo di campioni di intestino cieco;

ii)

11 EUR per l’isolamento e l’identificazione di E. coli;

iii)

21,5 EUR per l’isolamento e l’identificazione di Campylobacter;

iv)

15 EUR per test di suscettibilità antimicrobica (AST) di ogni isolato di Salmonella o di E. coli;

v)

15 EUR per AST di ogni isolato di Campylobacter;

vi)

17,5 EUR per la caratterizzazione e la classificazione degli isolati di Salmonella o E. coli che mostrano resistenza a cefalosporine di terza generazione e meropenem;

vii)

22 EUR per la sierotipizzazione della Salmonella;

viii)

gli importi massimi indicati nell’allegato I;

c)

Solo i costi indicati nell’allegato II sono ammissibili al contributo.

Articolo 3

Regole di ammissibilità

1.   Il contributo dell’Unione è soggetto alle condizioni seguenti:

a)

entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri forniscono all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, incaricata di tale compito dalla Commissione europea, una relazione tecnica che comprende almeno le informazioni richieste nella parte B dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/652/UE;

b)

entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, una relazione finanziaria secondo il formato di cui all’allegato III della presente decisione. Per essere ammissibili al finanziamento, le spese sostenute devono essere state pagate prima della presentazione della domanda. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla relazione finanziaria sono inviati alla Commissione solo su richiesta.

2.   La Commissione può ridurre l’importo del contributo di cui all’allegato I nei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, tenendo conto della natura e della gravità della non conformità e della potenziale perdita finanziaria per l’Unione.

Articolo 4

Tasso di conversione applicabile alle spese

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro. Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

Articolo 5

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/652/UE, del 12 novembre 2013, relativa a norme dettagliate per la sorveglianza e la notifica della resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e commensali (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Tabella 1

Stati membri

Numero di

campioni di intestino cieco

isolamenti/identificazioni & AST

AST Salmonella

sierotipizzazioni Salmonella

caratterizzazioni e classificazioni degli isolati resistenti

Campylobacter

E. coli

BE

850

170

170

550

550

150

BG

425

85

85

200

200

50

CZ

850

170

170

550

550

150

DK

850

170

170

250

250

100

DE

1 700

340

340

700

700

200

EE

425

85

85

100

100

50

IE

850

170

170

300

300

100

EL

850

170

170

450

450

100

ES

1 700

340

340

1 000

1 000

250

FR

1 700

340

340

800

800

250

HR

425

85

85

250

250

100

IT

1 700

340

340

800

800

250

CY

425

85

85

200

200

100

LV

425

85

85

100

100

50

LT

425

85

85

200

200

50

LU

425

85

85

100

100

50

HU

1 700

340

340

900

900

250

MT

425

85

85

100

100

50

NL

850

170

170

450

450

150

AT

1 700

340

340

550

550

200

PL

1 700

340

340

800

800

250

PT

1 700

340

340

500

500

200

RO

850

170

170

600

600

150

SI

425

85

85

200

200

50

SK

425

85

85

100

100

50

FI

850

170

170

50

50

50

SE

850

170

170

50

50

50

UK

1 700

340

340

800

800

250

Totale

27 200

5 440

5 440

11 650

11 650

3 700


Tabella 2

Stati membri

Rimborso massimo (in EUR)

Realizzazione campioni di intestino cieco

Isolamento & identificazione E.coli

Isolamento & identificazione Campylobacter

Sierotipizzazione Salmonella

AST

Caratterizzazione e classificazione di isolati resistenti

Totale

Spese generali incluse (7 %)

Salmonella + E. coli

Campylobacter

BE

6 800

2 200

14 800

14 700

10 800

2 600

2 700

54 600

58 422

BG

500

2 200

8 600

5 700

4 000

1 300

900

23 200

24 824

CZ

1 600

1 300

9 100

7 200

8 800

1 200

1 900

31 100

33 277

DK

6 800

2 200

18 300

9 300

6 300

2 600

1 800

47 300

50 611

DE

13 600

4 400

36 600

22 900

14 100

4 400

3 500

99 500

106 465

EE

400

1 000

3 300

4 100

2 200

1 100

200

12 300

13 161

IE

5 900

1 200

11 400

8 700

5 000

1 400

1 200

34 800

37 236

EL

2 000

2 200

14 900

7 700

8 500

2 600

1 300

39 200

41 944

ES

5 200

1 800

14 600

29 500

20 100

5 100

4 400

80 700

86 349

FR

13 600

4 400

36 600

25 100

17 100

4 100

4 400

105 300

112 671

HR

2 000

2 200

500

6 500

5 100

1 300

1 200

18 800

20 116

IT

13 600

4 400

25 000

16 500

12 200

3 700

2 700

78 100

83 567

CY

1 400

2 200

9 200

6 300

3 800

1 000

1 300

25 200

26 964

LV

700

900

3 400

3 900

1 600

800

500

11 800

12 626

LT

400

2 000

4 900

2 900

3 200

600

600

14 600

15 622

LU

3 400

2 200

9 200

4 100

2 800

1 300

900

23 900

25 573

HU

3 600

2 500

29 600

25 000

13 100

4 000

2 900

80 700

86 349

MT

1 300

500

5 500

3 500

2 000

700

900

14 400

15 408

NL

6 800

1 300

12 500

7 100

7 900

2 600

2 700

40 900

43 763

AT

13 600

4 400

36 600

17 000

13 400

5 100

3 500

93 600

100 152

PL

6 200

2 200

17 800

17 700

7 700

3 600

1 900

57 100

61 097

PT

4 400

3 900

36 600

18 500

5 600

2 100

1 700

72 800

77 896

RO

6 800

1 500

9 000

17 000

11 600

2 600

2 700

51 200

54 784

SI

3 400

1 900

9 200

5 200

2 700

1 300

900

24 600

26 322

SK

1 600

2 000

9 200

3 300

2 800

1 300

900

21 100

22 577

FI

6 800

1 900

8 300

0

3 300

2 300

900

23 500

25 145

SE

6 800

1 300

10 700

4 900

3 000

2 400

600

29 700

31 779

UK

13 600

3 600

36 600

25 100

17 100

5 100

4 400

105 500

112 885

Totale

152 800

63 800

442 000

319 400

215 800

68 200

53 500

1 315 500

1 407 585


ALLEGATO II

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ

1.   Costi di laboratorio

I costi del personale sono limitati ai costi effettivi del lavoro (retribuzioni, oneri sociali e contributi pensionistici) sostenuti durante l’attuazione della decisione di esecuzione 2013/652/UE. A questo fine devono essere compilate schede orarie.

Il rimborso del materiale di consumo è basato sui costi effettivi sostenuti dagli Stati membri nello svolgimento delle prove nel laboratorio designato dall’autorità competente.

I kit di analisi, i reagenti e il materiale di consumo sono rimborsati solo se utilizzati specificamente per l’esecuzione delle seguenti prove:

i)

isolamento e identificazione dell’E.coli;

ii)

isolamento e identificazione del Campylobacter;

iii)

AST degli isolati di Salmonella e di E. coli;

iv)

AST degli isolati di Campylobacter;

v)

caratterizzazione e classificazione degli isolati di Salmonella e di E. coli che mostrano resistenza a cefalosporine di terza generazione e meropenem;

vi)

sierotipizzazione della Salmonella.

2.   Costi di campionamento

I costi di campionamento sono limitati ai costi effettivi attribuibili al personale per i lavori svolti all’interno del macello (retribuzioni, oneri sociali e contributi pensionistici) e risultanti dall’attuazione della decisione d’esecuzione 2013/652/UE. A questo fine devono essere compilate schede orarie.

3.   Spese generali

Può essere richiesto un contributo forfettario del 7 %, calcolato sulla base di tutti i costi ammissibili diretti.

4.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto (IVA), né altri tributi.


ALLEGATO III

MODELLO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Periodo di riferimento: 2014

Stato membro: …

Numero di riferimento della decisione di esecuzione della Commissione che concede una partecipazione finanziaria dell’Unione: 2013/653/UE

Costi di laboratorio (totale costi effettivi ammissibili)

Isolamento e identificazione dell’E.coli

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 

Isolamento e identificazione del Campylobacter

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 

AST degli isolati di Salmonella e di E. coli

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 

AST isolati di Campylobacter

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 

Caratterizzazione e classificazione di isolati resistenti

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 

Sierotipizzazione della Salmonella

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 


Costi di laboratorio (totale costi effettivi ammissibili)

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 


Spesa totale per il programma di controllo coordinato (costi reali, IVA esclusa) (EUR):

Dichiarazione del beneficiario

Il sottoscritto certifica che:

le spese di cui sopra sono state sostenute per l’esecuzione dei compiti descritti nella decisione di esecuzione 2013/652/UE e sono direttamente collegate all’attuazione del piano di controllo coordinato per il quale è stato concesso il sostegno finanziario in conformità della decisione di esecuzione 2013/653/UE;

le spese sono state effettivamente sostenute, pagate alla data di presentazione della presente domanda, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione di esecuzione 2013/653/UE;

tutti i documenti giustificativi di tali spese sono disponibili a fini di controllo;

nessun’altra partecipazione dell’Unione è stata richiesta per questo piano coordinato di controllo.

Data: …

Responsabile: …

Firma: …