19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/67


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2013

relativa a un contributo finanziario dell’Unione a determinati Stati membri a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api nella stagione 2013-2014

[notificata con il numero C(2013) 6742]

(I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2013/512/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla salute delle api (2) presenta una rassegna delle azioni della Commissione, già intraprese o in corso, relative alla salute delle api nell’UE. L’oggetto principale della comunicazione è l’aumento della mortalità delle api osservato a livello mondiale.

(2)

Nel 2009 il progetto dell’EFSA «Bee mortality and bee surveillance in Europe» (3) (Mortalità e sorveglianza delle api in Europa) ha concluso che i sistemi di sorveglianza nell’UE sono, in genere, poco efficaci e ha rilevato un’assenza di dati a livello di Stati membri e di dati comparabili a livello dell’UE.

(3)

Per migliorare la disponibilità dei dati sulla mortalità delle api, la Commissione ha deciso di fornire assistenza e sostegno ad alcuni studi di sorveglianza negli Stati membri relativi alla perdita di api.

(4)

La decisione di esecuzione 2012/362/UE della Commissione (4) ha accordato un contributo finanziario ai programmi per gli studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api eseguiti nella stagione 2012-2013 da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

(5)

Gli studi prevedono tre visite sul posto presso gli apiari da effettuarsi prima dell’inverno, dopo l’inverno e durante la stagione riproduttiva.

(6)

In questo tipo di studi è importante disporre di dati comparabili sulla perdita di api rilevati in anni diversi. Ciò vale in particolare per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api, poiché le condizioni climatiche alterano in modo significativo i risultati. Per questa ragione tali studi, se condotti solo per un anno, possono fornire soltanto dati parziali che non offrono una base sufficiente per trarre conclusioni su tale perdita o stabilirne l’andamento.

(7)

Per i motivi sopra esposti è opportuno continuare gli studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api nella stagione che inizia con il controllo precedente l’inverno, nell’autunno 2013, e si conclude con i controlli effettuati dopo l’inverno e in piena stagione riproduttiva nel 2014.

(8)

Gli studi che saranno condotti nella stagione 2013-2014 si basano sul documento «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (5) (Basi per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api) redatto dal laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che fornisce agli Stati membri orientamenti per elaborare i propri programmi per gli studi di sorveglianza volontari.

(9)

Gli stessi Stati membri che hanno partecipato ai primi studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api nel 2012-2013 sono stati invitati ad inviare alla Commissione i programmi per la stagione 2013-2014 basati sul documento tecnico del laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api.

(10)

Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno elaborato programmi per gli studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api in linea con il documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» e hanno richiesto il sostegno finanziario dell’UE.

(11)

A decorrere dal 1o luglio 2013 dovrà essere accordato un contributo finanziario ai programmi per gli studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api attuati da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

(12)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (7) le misure veterinarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(13)

Il pagamento del contributo finanziario dovrà essere subordinato alla condizione che i programmi per gli studi di sorveglianza pianificati siano stati effettivamente realizzati e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie alla Commissione e al laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione accorda a Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito un contributo finanziario per i rispettivi programmi relativi agli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione

a)

è fissato al 70 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i programmi relativi agli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api ed è specificato nell’allegato I per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 settembre 2014;

b)

non supera i seguenti importi:

1)

26 837 EUR per il Belgio;

2)

116 417 EUR per la Danimarca;

3)

160 445 EUR per la Germania;

4)

64 868 EUR per l’Estonia;

5)

78 421 EUR per la Grecia;

6)

148 047 EUR per la Spagna,

7)

288 801 EUR per la Francia;

8)

142 212 EUR per l’Italia;

9)

86 310 EUR per la Lettonia;

10)

70 273 EUR per la Lituania;

11)

114 209 EUR per l’Ungheria;

12)

128 015 EUR per la Polonia;

13)

29 159 EUR per il Portogallo;

14)

92 240 EUR per la Slovacchia;

15)

117 416 EUR per la Finlandia;

16)

74 389 EUR per la Svezia;

17)

109 871 EUR per il Regno Unito;

c)

non supera l’importo di 348 EUR per visita di un apiario.

Articolo 2

1.   Il contributo globale massimo autorizzato dalla presente decisione per le spese sostenute per i programmi di cui all’articolo 1 è fissato in 1 847 930 EUR e sarà finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea.

2.   Le spese relative al personale responsabile dello svolgimento delle analisi di laboratorio, del campionamento o del controllo nonché ai materiali di consumo e alle spese generali per gli studi di sorveglianza sono ammissibili secondo le modalità di cui all’allegato III.

3.   Il contributo finanziario dell’Unione è versato in seguito alla presentazione e all’approvazione delle relazioni e dei documenti giustificativi di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3.

Articolo 3

1.   I programmi sono realizzati in conformità al documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Basi per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api) e in conformità ai programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api presentati dagli Stati membri.

2.   Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione:

entro il 1o marzo 2014 una relazione tecnica intermedia sulla prima visita prevista dai programmi per gli studi di sorveglianza, e

entro il 31 ottobre 2014 una relazione tecnica definitiva sulla seconda e sulla terza visita previste nei programmi per gli studi di sorveglianza,

la relazione tecnica deve essere conforme al modello che verrà predisposto dalla Commissione in collaborazione con il laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api.

3.   Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione:

entro il 31 dicembre 2014 una versione cartacea e una versione elettronica della relazione finanziaria redatta in conformità all’allegato II,

su richiesta della Commissione, i documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla domanda di rimborso.

4.   I risultati degli studi sono messi a disposizione della Commissione e del laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api.

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  COM(2010) 714 final.

(3)  Disponibile all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/154r.pdf.

(4)  Decisione di esecuzione 2012/362/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, concernente un contributo finanziario dell’Unione a determinati Stati membri a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 65).

(5)  Disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/annex_i_pilot_project_en.pdf

(6)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

SM

Numero di apiari

Numero di visite per apiario previste nello studio di sorveglianza

Costi diretti totali

(test di laboratorio + visite per campionamento e controllo)

Spese generali

(7 %)

Costo totale

Contributo dell’UE

(70 %)

BE

150

3

35 830

2 508

38 338

26 837

DK

200

3

155 430

10 880

166 310

116 417

DE

220

3

214 212

14 995

229 207

160 445

EE

196

3

86 606

6 062

92 668

64 868

EL

200

3

104 701

7 329

112 030

78 421

ES

203

3

197 659

13 836

211 495

148 047

FR

396

3

385 581

26 991

412 572

288 801

IT

195

3

189 870

13 291

203 161

142 212

LV

193

3

115 234

8 066

123 300

86 310

LT

193

3

93 822

6 568

100 390

70 273

HU

196

3

152 483

10 674

163 157

114 209

PL

190

3

170 915

11 964

182 879

128 015

PT

145

3

38 930

2 725

41 655

29 159

SK

200

3

123 151

8 621

131 772

92 240

FI

161

3

156 764

10 973

167 737

117 416

SE

150

3

99 318

6 952

106 270

74 389

UK

200

3

146 691

10 268

156 959

109 871

Totale

 

 

2 467 197

172 703

2 639 900

1 847 930


ALLEGATO II

MODELLO DI RELAZIONE FINANZIARIA PER GLI STUDI DI SORVEGLIANZA SULLA PERDITA DI COLONIE DI API

Spese totali del progetto (costi reali, al netto dell’IVA)

Stato membro:

 

Numero di apiari visitati:

 

 

Numero totale di colonie sottoposte a campionamento:


Costi di laboratorio

Categoria del personale

Numero di giorni lavorativi

Costo giornaliero

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario

Totale

 

 

 

 

 

 


Costi di campionamento e di controllo (visite presso gli apiari)

Categoria del personale

Numero di giorni lavorativi

Costo giornaliero

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario

Totale

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione del beneficiario

Il sottoscritto certifica che:

le spese di cui sopra sono state sostenute per l’esecuzione dei compiti descritti nel documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (1) e sono direttamente connesse all’attuazione dei programmi per gli studi di sorveglianza ai quali è stato accordato un contributo in applicazione della decisione di esecuzione 2013/512/UE della Commissione,

le spese sono state effettivamente sostenute e conteggiate in modo esatto e sono ammissibili a norma della decisione di esecuzione 2013/512/UE,

tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sono disponibili per gli audit,

non è stato richiesto nessun altro contributo dell’Unione per i progetti indicati nella decisione di esecuzione 2013/512/UE.

Data:

Nome e firma del responsabile finanziario:


(1)  Disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/annex_i_pilot_project_en.pdf


ALLEGATO III

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ

1.   Costi di laboratorio

Le spese di personale sono limitate ai costi effettivi attribuibili al personale (stipendi di base, oneri sociali e contributi pensionistici) sostenuti durante l’attuazione dello studio e delle prove di laboratorio. A questo fine devono essere compilate schede orarie mensili.

I costi giornalieri sono calcolati per 220 giorni lavorativi all’anno.

Il rimborso dei materiali di consumo è basato sui costi effettivi sostenuti dagli Stati membri per lo svolgimento dei test in laboratorio.

Le spese di personale relative al coordinamento, alla progettazione e ai trasporti non sono ammissibili. Kit di analisi, reagenti e materiali di consumo sono rimborsati solo se utilizzati specificamente per l’esecuzione dei seguenti test:

conteggio della varroa (lavaggio), da effettuarsi in tutte le colonie visitate nel corso della prima visita e nelle colonie sintomatiche durante le visite successive,

individuazione e caratterizzazione del piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) e dell’acaro Tropilaelaps, da effettuarsi nel corso dell’esame clinico,

osservazioni cliniche (compresa l’osservazione dei sintomi della peste, del nosema, dei virus), conteggio delle spore del microsporidio Nosema (Nosema spp.), colture, esame microscopico ed esami biochimici per l’individuazione dell’agente patogeno della peste europea (Melissococcus plutonius) e della peste americana (Paenibacillus larvae) nelle colonie sintomatiche;

peste americana — conferma dell’identità dell’agente patogeno della peste americana e della peste europea mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) nelle colonie sintomatiche,

test del CBPV (PCR) nelle colonie sintomatiche.

2.   Costi di campionamento e di controllo

I costi di campionamento e di controllo possono essere dichiarati solo se direttamente connessi alle visite degli apiari e limitati al periodo ivi trascorso. Le spese di personale sono limitate ai costi effettivi attribuibili al personale (stipendi di base, oneri sociali e contributi pensionistici) sostenuti per l’attuazione dello studio. A questo fine devono essere compilate schede orarie mensili.

Le spese di personale relative al coordinamento, alla progettazione e ai trasporti non sono ammissibili.

I costi giornalieri sono calcolati per 220 giorni lavorativi all’anno.

I materiali di consumo sono rimborsati in base ai costi effettivi sostenuti dagli Stati membri se vengono utilizzati specificamente nel corso delle visite degli apiari.

3.   Spese generali

Può essere richiesto un contributo forfettario del 7 %, calcolato sulla base di tutti i costi diretti ammissibili.

4.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altri tributi.