12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/46


DECISIONE 2013/497/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2013

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1).

(2)

I criteri per la designazione in materia di restrizioni all'ammissione nell'Unione e di congelamento dei fondi, che coprono le persone e le entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o della decisione 2010/413/PESC, dovrebbero essere regolati in modo da includere persone ed entità che hanno a loro volta eluso o violato tali disposizioni.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC è così modificata:

1.

all'articolo 19, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b)

delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno eluso o violato, ovvero assistito persone o entità indicate per eludere o violare, le disposizioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero della presente decisione, nonché di altri membri dell'IRGC e di persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL, e persone che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali per IRGC e IRISL o da entità essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, come elencate nell'allegato II;";

2.

all'articolo 20, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b)

dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno eluso o violato, ovvero assistito persone o entità indicate per eludere o violare, le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero della presente decisione, nonché da altri membri e entità dell'IRGC e della IRISL e da persone ed entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, ovvero che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali per IRGC e IRISL o da entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, come elencate nell'allegato II;"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. SINKEVIČIUS


(1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).