11.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2013

relativa a una misura che vieta un tipo di spaccalegna a cuneo, adottata dalla Finlandia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 6442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/495/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la procedura stabilita all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità finlandesi hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri di una misura che vieta l’immissione sul mercato e l’utilizzo di uno spaccalegna idraulico a cuneo del tipo Hakki Pilke Z100 prodotto da Maaselän Kone Oy, Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, SUOMI/FINLAND, e che impone al fabbricante di adottare un provvedimento correttivo per le macchine già immesse sul mercato.

(2)

Il motivo fornito dalle autorità finlandesi per la misura è la mancata conformità del macchinario ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dall’allegato I della direttiva 2006/42/CE (con riferimento alle specifiche nelle norme EN 609-1 — Macchine agricole e forestali — Sicurezza degli spaccalegna — parte 1: Spaccalegna a cuneo — ed EN 574 — Sicurezza del macchinario — Dispositivi di comando a due mani — Aspetti funzionali — Principi per la progettazione):

1.1.2 — Principi d’integrazione della sicurezza;

1.2.2 — Dispositivi di comando;

1.2.3 — Avviamento;

1.3.7 — Rischi dovuti agli elementi mobili;

1.4.3 — Requisiti particolari per i dispositivi di protezione.

(3)

La misura è stata adottata dalle autorità finlandesi in seguito a un’indagine su un grave incidente verificatosi quando le leve del dispositivo di comando a due mani usato per l’avviamento del macchinario erano unite. Le autorità finlandesi hanno ritenuto che il dispositivo di comando a due mani montato sul macchinario non fosse stato progettato in modo tale da evitare che venisse facilmente manipolato o azionato con una mano o con altre parti del corpo.

(4)

La Commissione ha scritto al fabbricante invitandolo a comunicarle le sue osservazioni sulla misura adottata dalla Finlandia. Il fabbricante ha risposto affermando di aver provveduto, in seguito all’adozione della misura, a rendere conforme il progetto del macchinario per i prodotti fabbricati a partire dall’autunno 2010 e di aver proposto misure correttive per le macchine immesse sul mercato prima di tale data. Dall’estate 2011 lo spaccalegna a cuneo è venduto con il riferimento Hakki Pilke HH100.

(5)

Le autorità finlandesi hanno confermato che gli spaccalegna a cuneo del tipo Hakki Pilke Z100 e HH100 immessi sul mercato a partire dall’autunno 2010 sono conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 2006/42/CE e che, di conseguenza, il divieto di immissione sul mercato e di utilizzo di questi macchinari è stato revocato. Rimane tuttavia in vigore l’obbligo di richiamare e rendere conformi gli spaccalegna a cuneo prodotti prima dell’autunno 2010.

(6)

L’esame delle prove fornite dalle autorità finlandesi e delle osservazioni comunicate dal fabbricante conferma che gli spaccalegna a cuneo del tipo Hakki Pilke Z100 con dispositivo di comando a due mani, che può essere facilmente manipolato o azionato con una mano o con altre parti del corpo, non sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dall’allegato I della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta un grave rischio di lesione per gli utilizzatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalle autorità finlandesi che vieta l’immissione sul mercato e l’utilizzo degli spaccalegna a cuneo del tipo Hakki Pilke Z100 con dispositivo di comando a due mani, che può essere facilmente manipolato o azionato con una mano o con altre parti del corpo, e che impone al fabbricante di richiamare o rendere conformi i prodotti non conformi già immessi sul mercato, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.