9.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2013

che autorizza la Germania a mantenere i valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio anche dopo l’entrata in vigore dei valori limite per le sostanze chimiche di cui all’articolo 55, seconda frase, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, in applicazione dell’ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 (T-198/12 R)

[notificata con il numero C(2013) 6387]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/492/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 266,

vista l’ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 nella causa T-198/12 R,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) fissa norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell’Unione. Ai sensi dell’articolo 54 della suddetta direttiva, gli Stati membri devono adottare disposizioni nazionali per conformarsi ad essa entro il 20 gennaio 2011 e devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 20 luglio 2011. Ai sensi della seconda frase dell’articolo 55 di tale direttiva, l’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE, relativa alle proprietà chimiche, si applica a decorrere dal 20 luglio 2013. La parte III di tale allegato fissa limiti di migrazione per 19 elementi.

(2)

In data 20 gennaio 2011, la Germania chiese alla Commissione, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, di essere autorizzata a mantenere le disposizioni vigenti nella normativa tedesca per gli elementi: piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio, nonché per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili rilasciate dal materiale di fabbricazione dei giocattoli, anche dopo la data di entrata in vigore dell’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE.

(3)

Con decisione 2012/160/UE della Commissione (2), la Commissione aderì alla richiesta del governo tedesco e approvò il mantenimento delle disposizioni nazionali per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili. Riguardo ai valori limite per l’arsenico, l’antimonio e il mercurio — che corrispondono ai valori limite stabiliti dalla direttiva 88/378/CEE (3) del Consiglio — la Commissione negò l’autorizzazione al mantenimento delle disposizioni nazionali tedesche. Riguardo ai valori limite per il piombo e il bario — che corrispondono anch’essi ai valori fissati dalla direttiva 88/378/CEE — la Commissione decise provvisoriamente che le disposizioni nazionali tedesche potevano essere mantenute fino all’entrata in vigore dei nuovi valori limite dell’Unione per il piombo e il bario ma non oltre la data del 21 luglio 2013.

(4)

In data 14 maggio 2012, il governo tedesco promosse davanti al Tribunale un’azione di annullamento della decisione della Commissione del 1o marzo 2012. In data 13 febbraio 2013, il governo tedesco presentò una domanda di provvedimenti urgenti con cui chiedeva l’approvazione provvisoria delle disposizioni nazionali che mantenevano i valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio, in attesa della sentenza del Tribunale sull’impugnazione principale.

(5)

Con ordinanza del 15 maggio 2013 nella causa T-198/12 R, il presidente del Tribunale autorizzò i provvedimenti urgenti chiesti dal governo tedesco. Il presidente ritenne che ai sensi dell’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE la Commissione è la sola competente ad autorizzare domande volte a mantenere valori limite comunicatile dagli Stati membri (4). Fu perciò imposto alla Commissione di autorizzare il mantenimento delle norme nazionali notificate dalla Repubblica federale di Germania relative ai valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio nei giocattoli in attesa della sentenza del Tribunale sull’impugnazione principale.

(6)

In data 26 luglio 2013, la Commissione presentò ricorso contro l’ordinanza del presidente del Tribunale [C-426/13P(R)]. Ai sensi dell’articolo 60 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un ricorso non ha effetto sospensivo.

(7)

Con il presente atto, la Commissione dà corso all’ordinanza del 15 maggio 2013 nella causa T-198/12 R e, come richiesto, autorizza il mantenimento delle disposizioni notificate dalla Repubblica federale di Germania relative ai valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio. La Commissione intende tuttavia perseverare nell’azione legale promossa contro le misure notificate dalla Repubblica federale di Germania dinanzi al Tribunale con la procedura principale (T-198/12) e dinanzi alla Corte di giustizia con il ricorso contro l’ordinanza del 15 maggio 2013 [C-426/13 P(R)],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all’ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013, nella causa T-198/12 R, la Commissione autorizza il mantenimento anche dopo la data del 20 luglio 2013 delle disposizioni notificate dalla Repubblica federale di Germania relative ai valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio nei giocattoli.

Articolo 2

Tale decisione è provvisoria.

Essa è valida solo finché il Tribunale non avrà pronunciato una sentenza nella causa T-198/12 o finché la Corte di giustizia non avrà deciso sul ricorso della Commissione contro l’ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 nella causa T-198/12 R [causa C-426/13 P(R)], a seconda dell’evento che si verifichi per primo.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2013

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione 2012/160/UE, del 1o marzo 2012, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 80 del 20.3.2012, pag. 19).

(3)  Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1).

(4)  Paragrafo 39 dell’ordinanza.